ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 12 novembre 2019, n. 9728
Autorizzazione ai sensi dell’art. 4 della L. n. 300/1970 alla installazione dell’applicativo denominato “APP. SITI”, sviluppato dalla L., sugli smartphone delle diverse società a cui è affidata l’attività di consegna da parte della società L.
Lo Studio Associato Servizi Professionali Integrati S. – F. G., in rappresentanza delle imprese elencate (allegato 1), tutte accomunate dall’essere fornitrici di servizi di trasporto / corriere per la società L. Italia s.r.l., ha chiesto di poter dotare i lavoratori addetti alle consegne di uno smartphone sul quale installare un applicativo, denominato “APP. SITI”, sviluppato dalla stessa committente L., ma di esclusiva proprietà e disponibilità delle imprese che svolgono attività di consegna.
Al riguardo si ritiene opportuno procedere ad una analisi unitaria delle diverse problematiche connesse alla attivazione del suddetto dispositivo; ciò al fine di evitare che, a fronte di identici presupposti tecnici utili ad una valutazione sul rilascio dei provvedimenti autorizzativi ex art. 4 della L. n. 300/1970, non si verifichino difformità sull’attività amministrativa sul territorio.
Verificata la documentazione prodotta dallo Studio Associato in oggetto (allegato 2), si rappresenta che, in primo luogo, l’adozione dei suddetti provvedimenti autorizzativi da parte degli Ispettorati territoriali del lavoro è ammessa nel limite in cui presso le diverse società a cui viene affidata l’attività di consegna non siano costituite rappresentanze sindacali aziendali o unitarie ovvero, se costituite, il tentativo di accordo abbia avuto esito negativo.
Per quanto attiene invece il merito della richiesta va rilevato che, sulla base della documentazione esaminata, sussistono le “specifiche” esigenze organizzative e produttive atteso che il suddetto applicativo:
– consente ai lavoratori (drivers) la visualizzazione dell’elenco delle consegne da effettuare durante la giornata lavorativa ai clienti di L.;
– consente alla ditta e alla società committente (L.) di conoscere in tempo reale la correttezza e tempestività delle consegne;
– monitora in tempo reale le consegne/resi rimanenti durante la giornata;
– acquisisce una reale ed evidente prova in caso di controversia con il cliente.
Il sistema appare altresì funzionale ad assicurare le esigenze di “sicurezza del lavoro”, sia perché agevola il reperimento del corriere in caso di emergenza, sia perché i drivers possono comunicare con il proprio datore di lavoro (la ditta) eventuali anomalie del veicolo e/o chiedere soccorso in caso di incidenti o malori.
Sul piano operativo, l’applicativo consente:
– di scaricare sullo smartphone l’elenco delle spedizioni affidate ad ogni singolo corriere;
l’elenco non fornisce indicazioni su un determinato percorso da seguire, né un ordine preciso delle consegne;
– di concludere il processo di consegna facendo apporre la firma al cliente direttamente sul display dello smartphone oppure sul documento di consegna (DDT); solo in questo caso e in maniera automatica avviene la geo localizzazione del lavoratore;
– di trasmettere alla ditta e a L. la conferma della consegna, con l’indicazione della data e dell’ora dell’avvenuta consegna;
– di comunicare al proprio datore di lavoro eventuali anomalie del veicolo o richieste di aiuto;
solo in questo caso si attiva la geo localizzazione del lavoratore.
L’applicativo non consente una geo localizzazione continua del lavoratore ma essa si attiva solo al momento della consegna della merce e nel caso di richiesta di aiuto da parte dello stesso lavoratore e si chiude successivamente a tale richiesta.
Sulla base di quanto sopra e ferme restando le valutazioni che potrebbero scaturire da alcune situazioni del tutto particolari rilevate da codesti Uffici, si ritiene pertanto che sussistano i presupposti normativi per il rilascio, da parte di codesti Uffici, della autorizzazione di cui all’art. 4 della L. n. 300/1970, indipendentemente dall’effettuazione di ulteriori accertamenti tecnici preventivi attese le modalità standardizzate di funzionamento del dispositivo sull’intero territorio nazionale, ciò nel rispetto tuttavia delle seguenti condizioni:
– l’azienda dovrà dare apposita informativa scritta ai lavoratori, ai sensi dell’art. 4 comma 3 della L. n. 300/1970, in merito alle modalità di funzionamento, all’effettuazione dei controlli e alle finalità che giustificano la relativa autorizzazione;
– le eventuali modifiche alle modalità di funzionamento, di conservazione dei dati e la loro gestione, dovranno essere comunicate e preventivamente autorizzate in conformità al dettato dell’art. 4 della L. n. 300/1970;
– l’installazione e l’utilizzo dell’applicativo nonché il trattamento, la conservazione e la protezione dei dati e delle informazioni raccolte dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali;
– l’accesso ai dati raccolti dall’applicativo, consentito solo per le finalità sopra rappresentate, da parte dei soggetti incaricati, deve essere tracciato tramite apposite funzionalità che consentano di sapere a quali dati si accede e la relativa motivazione; i “log di accesso” vanno conservati per un congruo periodo;
– la conservazione dei dati dovrà avvenire per un periodo non superiore a quello strettamente necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti;
– l’Ispettorato territoriale si riserva di effettuare eventuali accertamenti in ordine al corretto utilizzo dell’applicativo, conformemente alle specifiche tecniche fornite dall’azienda e allegate al provvedimento autorizzativo.
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