AGENZIA delle DOGANE – Determinazione n. 248171/RU del 29 aprile 2024
Autorizzazione alla vendita di aromi e smaltimento di scorte non conformi – Modifica determinazione direttoriale n. 92923 del 29/03/2021
Articolo 1
Modifiche alla determinazione direttoriale del 29 marzo 2021 protocollo n. 92923/RU
1. Alla determinazione direttoriale del 29 marzo 2021, protocollo n. 92923/RU, recante la disciplina dell’autorizzazione alla vendita e per l’approvvigionamento, da parte di esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie, dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, di cui al comma 1-bis dell’articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, dopo le parole “da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina (in seguito definiti p.l.i)” sono aggiunte le parole “e dei prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui all’articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (in seguito definiti ‘aromi’)”;
b) all’articolo 1, comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole “contenenti o meno nicotina,” sono aggiunte le parole “e degli aromi”;
2) al numero 6), dopo le parole “contenenti o meno nicotina,” sono aggiunte le parole “e degli aromi”;
3) al numero 8), dopo le parole “contenenti o meno nicotina,” sono aggiunte le parole “e degli aromi”;
c) all’articolo 2, comma 1, dopo le parole “vendita al pubblico p.l.i.” sono aggiunte le parole “e di aromi,”;
d) all’articolo 2, comma 4:
1) alla lettera a), dopo le parole “l’attività di vendita di p.l.i” sono aggiunte le parole “e di aromi”; inoltre, dopo le parole “corrispettivi da vendite dei p.l.i.” sono aggiunte le parole “e degli aromi”;
2) alla lettera c), dopo le parole “contenenti o meno nicotina,” sono aggiunte le parole “e degli aromi,”;
3) alla lettera g), dopo le parole “contenenti o meno nicotina,” è aggiunto “e degli aromi”;
e) all’articolo 3, comma 1, dopo le parole “vendita dei p.l.i” sono aggiunte le parole “e degli aromi”;
f) all’articolo 3, comma 3, dopo le parole “contenenti o meno nicotina,” è aggiunto “e degli aromi”;
g) all’articolo 4, comma 3, dopo le parole “l’obbligo di acquistare p.l.i” sono aggiunte le parole “e gli aromi”;
h) all’articolo 4, comma 5, dopo le parole “contenenti o meno nicotina,” è aggiunto “né alla preparazione o confezionamento di aromi né, altresì, alla miscelazione degli aromi con i p.l.i.”;
i) all’articolo 5, comma 1:
1) alla lettera a), dopo le parole “vendita dei p.l.i.” sono aggiunte le parole “e degli aromi”;
2) alla lettera c), dopo le parole “vendita dei p.l.i” sono aggiunte le parole “e di aromi”;
3) alla lettera d), dopo le parole “contenenti o meno nicotina,” sono aggiunte le parole “oppure preparano o confezionano aromi o, altresì, miscelano gli aromi con i p.l.i.,”;
l) all’articolo 5, comma 2, dopo le parole “dettaglio dei p.l.i” sono aggiunte le parole “e degli aromi”;
m) alla rubrica dell’articolo 9, dopo le parole “contenenti o meno nicotina” sono aggiunte le parole “e degli aromi”;
n) all’articolo 9, comma 1, dopo le parole “contenenti o meno nicotina,” sono aggiunte le parole “e di aromi”;
o) all’articolo 9, comma 3, dopo le parole “giorno di p.l.i.,” sono aggiunte le parole “degli aromi,”;
p) all’articolo 9, comma 5, dopo le parole “vendita dei p.l.i.,” sono aggiunte le parole “degli aromi,”;
q) all’articolo 10, comma 2, dopo le parole “contenenti o meno nicotina,” sono aggiunte le parole “degli aromi,”.
Articolo 2
Smaltimento delle scorte di prodotti di cui all’articolo 62-quater, comma 7-quater, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
1. Le scorte di prodotti di cui al comma 7-quater dell’articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che risultino non conformi alle disposizioni ivi contenute e alle ulteriori disposizioni di attuazione, presenti alla data del 30 aprile 2024 presso le rivendite, gli esercizi di vicinato, le farmacie, le parafarmacie e gli altri esercizi autorizzati alla vendita di prodotti da fumo, prodotti liquidi da inalazione e altri prodotti soggetti a imposta di consumo, possono essere smaltite fino al 31 ottobre 2024.
2. Le rivendite, gli esercizi di vicinato, le farmacie, le parafarmacie e gli altri esercizi autorizzati alla vendita di prodotti da fumo, prodotti liquidi da inalazione e altri prodotti soggetti a imposta di consumo, devono poter dimostrare, con atto avente data certa, di aver acquistato i prodotti di cui al comma 1 entro il 30 aprile 2024.
3. Dal 1° maggio 2024 al 31 luglio 2024, le rivendite, gli esercizi di vicinato, le farmacie, le parafarmacie e gli altri esercizi autorizzati alla vendita di prodotti da fumo, prodotti liquidi da inalazione e altri prodotti soggetti a imposta di consumo, possono acquistare da importatori, produttori e distributori e da soggetti autorizzati all’istituzione e gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione, i prodotti di cui al comma 7-quater dell’articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che risultino non conformi alle disposizioni ivi contenute e alle ulteriori disposizioni di attuazione, se identificati riportando il numero del lotto e la data di produzione nel documento di accompagnamento dei prodotti stessi o, in alternativa, nella landing page di un QR code da apporre sul documento medesimo.
4. A decorrere dal 1° maggio 2024 e fino al 31 ottobre 2024, le rivendite, gli esercizi di vicinato, le farmacie, le parafarmacie e gli altri esercizi autorizzati alla vendita di prodotti da fumo, prodotti liquidi da inalazione e altri prodotti soggetti a imposta di consumo, possono vendere al pubblico i prodotti di cui al comma precedente, nel rispetto del divieto di vendita ai minori.
5. Gli esercizi non autorizzati alla vendita di prodotti da fumo, prodotti liquidi da inalazione e altri prodotti soggetti a imposta di consumo, possono vendere al pubblico fino al 30 aprile 2025 le scorte di prodotti di cui al comma 7-quater dell’articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che risultino non conformi alle disposizioni ivi contenute e alle ulteriori disposizioni di attuazione, presenti presso gli stessi alla data del 30 aprile 2024.
6. Gli esercizi non autorizzati alla vendita di prodotti da fumo, prodotti liquidi da inalazione e altri prodotti soggetti a imposta di consumo, devono poter dimostrare, con atto avente data certa, di aver acquistato i prodotti di cui al comma 5 entro il 30 aprile 2024.
Articolo 3
Smaltimento delle scorte di prodotti liquidi da inalazione
1. Fermo quanto previsto dal comma 9 dell’articolo 12-bis della determinazione direttoriale 18 marzo 2021, protocollo n. 83685/RU, come modificata dalla determinazione direttoriale 9 aprile 2024, protocollo n. 207869/RU, i prodotti liquidi da inalazione, contenenti o meno nicotina, presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli altri esercizi autorizzati alla vendita di prodotti da fumo, prodotti liquidi da inalazione e altri prodotti soggetti a imposta di consumo, le cui confezioni risultino sprovviste degli elementi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), e all’articolo 4, comma 4, della medesima determinazione direttoriale, possono essere venduti entro il 31dicembre 2025.
La presente determinazione entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
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