La Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 16579 del 02 luglio 2013 interviene in materia di indagini bancarie affermando che il provvedimento che autorizza le indagini bancarie e la propedeutica istanza non necessitano di motivazione analitica. L’atto impositivo basato sulle movimentazioni bancarie del contribuente è nullo solamente ove il provvedimento di autorizzazione manchi del tutto, sempreché tale mancanza abbia cagionato un concreto pregiudizio al soggetto accertato.
La sentenza. Lo ha affermato la Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile T, con l’ordinanza 2 luglio 2013, n. 16579, aderendo alla tesi della ricorrente Agenzie delle Entrate.
La Commissione Tributaria Regionale, a cui aveva proposto ricorso il contribuente, annullava un avviso di accertamento per IVA e IRPEF nel quale l’Agenzia delle Entrate contestava al contribuente l’omessa dichiarazione di ricavi, sulla scorta delle acclarate movimentazioni bancarie.
Gli Ermellini hanno ritenuto che l’articolo 3 della Legge n. 241 del 1990 stabilisce un obbligo generale di motivazione dei provvedimenti adottati dalle pubbliche amministrazioni. Proprio perché generale, il detto obbligo interessa anche il prodromico provvedimento di autorizzazione all’espletamento delle indagini bancarie; provvedimento che nella fattispecie non è stato esplicitamente motivato, così come priva di motivazione si è rivelata la richiesta formulata ai fini di detta autorizzazione. Di qui l’annullamento dell’avviso di accertamento in questione, poiché unicamente fondato su indagini bancarie illegittime.
I Giudici di legittimità nell’accogliere il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria con cui lamentava la violazione dell’articolo 32, primo comma, n. 7, del D.P.R. n. 600 del 1973, la Corte Suprema ribadiva l’indirizzo secondo cui, in tema di accertamento dell’IVA, l’autorizzazione prescritta dall’articolo 51, secondo comma, n. 7, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini dell’espletamento delle indagini bancarie, risponde a finalità di mero controllo delle dichiarazioni e dei versamenti d’imposta e non richiede alcuna motivazione.
Per cui, alla luce di quanto sopra, la mancata esibizione della stessa all’interessato non comporta l’illegittimità dell’avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite dall’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza, “potendo l’illegittimità essere dichiarata soltanto nel caso in cui dette movimentazioni siano state acquisite in materiale mancanza dell’autorizzazione, e sempre che tale mancanza abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente” (cfr. Cass. sentenze n. 14023 del 2007 e n. 5849 del 2012).
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