Autoscuole: Ipotesi di accordo per il rinnovo del C.C.N.L.
premessa
Costituzione Delle Parti
Il giorno 3 luglio 2013, in Roma
tra
Unasca assistita dalla Confetra
e
FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI
Le parti stante il perdurare del grave stato di crisi del settore, convengono sin d´ora di incontrarsi entro il 30 settembre 2013 per effettuare una verifica della situazione economico-finanziaria delle imprese del settore e a tal fine di riprendere in considerazione i seguenti temi:
– dinamiche occupazionali;
– dinamiche retributive;
– dinamiche politico istituzionali;
– verifica e analisi della legislazione sulla detassazione del salario di produttività e prospettive di applicazione nel settore;
– politiche della formazione.
art
Protocollo Anticrisi
Il giorno 3 luglio 2013, in Roma
tra
Unasca assistita dalla Confetra
e
FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI
è stato convenuto il seguente accordo
Le parti, tenuto conto del perdurare della crisi dei consumi e della produzione industriale e dei relativi impatti sul settore autoscuole e agenzie pratiche auto, nonché della conferma anche per l´anno in corso degli ammortizzatori sociali in deroga, convengono di prorogare per tutto il periodo di vigenza del nuovo CCNL la validità del Protocollo d´intesa sottoscritto il 23 marzo 2009 e successivamente rinnovato 9 febbraio 2012. Le parti convengono altresì di apportare al suddetto Protocollo la seguente modifica:
– viene elevata al 45% la percentuale massima di riduzione dell´orario settimanale (e della corrispondente riduzione della retribuzione mensile) che potrà essere attuata dall´azienda a fronte dell´impegno a non procedere a riduzione di personale; le aziende che faranno ricorso alla presente misura dovranno darne comunicazione all´Ebas affinché le organizzazioni stipulanti il CCNL possano verificare la regolare applicazione della stessa.
Il giorno 3 luglio 2013, in Roma
tra
Unasca assistita dalla Confetra
e
FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI
È stato rinnovato il CCNL autoscuole, scuole nautiche, studi di consulenza automobilistica e nautica.
art. 4
Periodo Di Prova
Il periodo di prova è elevato a:
– 6 mesi per i quadri;
– 4 mesi per gli impiegati di 5° livello nonché per il personale da adibire all´attività di insegnate o di istruttore di guida o di nautica;
– 3 mesi per gli impiegati del 4°, 3° e 2° livello.
Resta fermo il periodo di 10 giorni lavorativi per i lavoratori del 1° livello.
art. 31
Preavviso di Licenziamento e di Dimissioni
Il periodo di preavviso è pari a:
– 4 mesi per i quadri;
– 2 mesi per gli insegnanti-istruttori, gli insegnanti e gli istruttori;
– 1 mese per tutti gli altri lavoratori.
art. 15
Lavoro Straordinario
A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo la maggiorazione dovuta sulle prime quattro ore settimanali di lavoro straordinario feriale diurno è pari a:
– 1ª ora 15%
– 2ª ora 15%
– 3ª ora 25%
– 4ª ora 30%
art. 41
Lavoro A Tempo Parziale
Le parti convengono di rendere stabile, per le tipologie di lavoro indicate dall´art. 41, comma 5 bis del CCNL, la possibilità di contratti part-time con durata minima di 5 ore di prestazione settimanale.
A decorrere dal presente rinnovo, la maggiorazione del 18% sul lavoro supplementare di cui al comma 11 del suddetto articolo si applica dalla seconda ora settimanale di lavoro supplementare.
art
Ente Bilaterale
Le parti sottolineano e rimarcano che il versamento dei contributi all´Ente Bilaterale di settore costituisce un obbligo contrattuale e che il mancato versamento può costituire il presupposto per sanzioni.
Le Imprese non aderenti alla bilateralità dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad euro 3 lordi mensili per 12 mensilità direttamente in busta paga.
Il datore di lavoro delle aziende di cui al paragrafo precedente deve comunque garantire al lavoratore le prestazioni ed i servizi che la bilateralità eroga, in considerazione del fatto che la bilateralità è un diritto contrattuale per ogni lavoratore.
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano che le imprese che svolgono l´attività di autoscuola, scuola nautica o di studio di consulenza automobilistica devono applicare il presente CCNL, fermo restando il riconoscimento delle condizioni di maggior favore economico maturate dai lavoratori in organico in virtù della pregressa applicazione di altro CCNL in ambito aziendale.
art. 40
Contratto a Tempo Determinato
All´art. 40 del presente CCNL è aggiunto il seguente comma:
16. Le parti convengono che l´intervallo di tempo per la riassunzione a termine del lavoratore, ai sensi dell´art. 5, comma 3 ultimo periodo del D.Lgs. n. 368/2001 e successive modifiche, è fissato in 20 giorni in caso di contratto di durata fino a 6 mesi e in 30 giorni in caso di contratto di durata superiore a 6 mesi per tutte le fattispecie di legittima apposizione del termine di cui al comma 4 del presente articolo.
art. 21
Ferie
I lavoratori sono tenuti a fruire di massima entro il 31 dicembre di ogni anno delle ferie e delle festività soppresse maturate nell´anno; qualora per esigenze tecnico organizzative dell´azienda il lavoratore non riuscisse a fruire entro l´anno di tutte le ferie e le ex festività maturate, le ferie e le ex festività residue dovranno essere usufruite dal lavoratore immancabilmente entro il 30 aprile dell´anno successivo; al lavoratore che per sua responsabilità non usufruisca delle medesime entro il suddetto termine, le ferie residue saranno assegnate d´ufficio dall´azienda in modo da essere godute entro il 30 giugno dello stesso anno.
art
Lavoro Notturno
Al lavoro normale notturno svolto dall´istruttore di guida si applica la maggiorazione del 10%. Al lavoro straordinario feriale notturno svolto dallo stesso lavoratore si applica la maggiorazione del 40%.
art. 35
Previdenza Complementare
A decorrere dal 1° marzo 2014 il contributo a carico dell´azienda da destinare a PREVILOG sarà pari all´1,50% della retribuzione di cui all´art. 16 del presente CCNL. Resta comunque salva la possibilità per il lavoratore di versare un contributo superiore all´1%.
art
Eliminazione Del 4 Novembre dai Giorni Festivi
Ai lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione del presente rinnovo è riconosciuto un elemento distinto della retribuzione non
riassorbibile pari a euro 3 mensili al IV livello da riparametrare come da tabella seguente. Tale importo, da erogarsi a decorrere
dal mese di agosto 2013, incide su tutti gli istituti legali e contrattuali.
Il comma 4 dell’art. 11 è soppresso.
Livelli | Elemento distinto della retribuzione euro |
Quadro | 4,44 |
V | 3,47 |
IV | 3 |
III | 2,78 |
II | 2,64 |
I | 2,22 |
art
Aumenti
1. Le parti convengono di riconoscere un importo medio a regime di 100 euro lordi mensili al 4° livello così suddivisi:
15 euro dall’1/8/2013
15 euro dall’1/9/2013
35 euro dall’11/11/2014
35 euro dall’1.11.2015.
Conseguentemente gli importi economici da riconoscere per tutti i livelli sono pari a euro:
1/8/2013 | 1/9/2013 | 11/11/2014 | 1/11/2015 | Totale | |
Quadri | 22,22 | 22,22 | 51,85 | 51,85 | 148,14 |
5° | 17,33 | 17,33 | 40,44 | 40,44 | 115.54 |
4° | 15,00 | 15,00 | 35,00 | 35,00 | 100,00 |
3° | 13,89 | 13,89 | 32,41 | 32,41 | 92,60 |
2° | 13,22 | 13,22 | 30,85 | 30,85 | 88,14 |
1° | 11,11 | 11,11 | 25,93 | 25,93 | 74,08 |
2. Le parti si danno atto che con la determinazione dei suddetti aumenti è stato salvaguardato il potere di acquisto delle retribuzioni dei lavoratori del settore, riferito al periodo di valenza contrattuale del presente rinnovo, e pertanto in occasione del prossimo rinnovo non si procederà ad alcun recupero per il passato.
3. Le parti convengono che, ai fini del prossimo rinnovo economico, la nuova base di computo su cui calcolare gli aumenti sarà pari a 1.590 euro mensili riferita al 4°livello.
art
Una Tantum
Ai lavoratori in servizio alla data di stipula del presente accordo verrà corrisposto un importo forfettario lordo procapite di euro 100,00 a copertura del periodo 1/1/2013 – 31/7/2013.
Tale importo sarà erogato in 2 rate uguali di cui la prima pari a euro 50,00 con la retribuzione del mese di settembre 2013 e la seconda pari a euro 50,00 con la retribuzione del mese di marzo 2014.
L´importo una tantum verrà proporzionalmente ridotto per i lavoratori assunti dall´1 gennaio 2013 in funzione della data di assunzione, nonché per il personale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiore a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono considerate come mese intero.
L´importo forfettario di cui sopra non sarà considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali e della determinazione del trattamento di fine rapporto.
I periodi di assenza non retribuita o non integrata intervenuti nel periodo 1.1.2013 – 31.7.2013 non saranno considerati utili ai fini della maturazione dell´importo una tantum.
art
Decorrenza e Durata
Il Presente rinnovo contrattuale ha decorrenza dall´1 gennaio 2013 e scadenza il 31 dicembre 2015 sia per la parte normativa che per quella economica.
Le parti convengono che in fase di stesura del testo coordinato del nuovo CCNL si procederà all´armonizzazione degli articoli contrattuali con le eventuali novità normative nel frattempo intervenute.
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