AGENZIA delle DOGANE – Determinazione n. 240954/RU del 24 aprile 2024
Avvertenze e contrassegni di legittimazione da applicare sui singoli condizionamenti dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e dei cosiddetti aromi
Articolo 1
Circolazione dei prodotti
1. La circolazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e dei prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione, destinati ad essere immessi sul mercato nel territorio dello Stato, è legittimata dall’applicazione sui singoli condizionamenti di appositi contrassegni di legittimazione.
Articolo 2
Caratteristiche tecniche dei contrassegni di legittimazione
1. I contrassegni sono realizzati in carta-colla con tecniche di sicurezza ed elementi in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un’idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni e hanno le seguenti caratteristiche:
a) stampa su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro;
b) filigrana: stelline a cinque punte distese a tappeto;
c) formato dei contrassegni: mm 20×44, mm 16×32, mm 12×32;
d) colore stampa:
1) versione azzurro a due colori per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina;
2) versione verde a due colori per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide non contenenti nicotina, nonché per i prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione;
3) versione grigio a due colori per i prodotti destinati alla vendita in esenzione dal pagamento dell’imposta di consumo, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
e) codice di identificazione;
f) codici bidimensionali 2d.
2. I contrassegni sono stampati con una rabescatura a ghiglioscé centrale, con fondo composto in microscrittura e microscrittura circolare perimetrale allo stemma della Repubblica.
3. I contrassegni sono stampati su carta insensibile agli UV e sono dotati di ulteriori elementi di stampa di sicurezza, comprendenti combinazioni di stampe con inchiostri invisibili UV e inchiostri anti-stokes.
4. Sul lato destro dei contrassegni è riportato l’emblema della Repubblica italiana e sul lato sinistro, in colore nero, un barcode bidimensionale. Al centro sono riportati, in colore nero, due stringhe alfanumeriche da 10 caratteri OCR-B. Sul fondo dei contrassegni sono riportate in orizzontale, rispettivamente in alto e in basso ed in colore azzurro scuro, verde scuro e grigio scuro le legende “MONOPOLIO FISCALE”, sui contrassegni di colore azzurro la legenda “NICOTINA PRODOTTI LIQUIDI DA INALAZIONE”, sui contrassegni di colore verde la legenda “SENZA NICOTINA PRODOTTI LIQUIDI DA INALAZIONE”, sui contrassegni di colore grigio la legenda “PRODOTTI PER DESTINAZIONE ESENTE DA IMPOSTA DI CONSUMO”.
Articolo 3
Contrassegni di legittimazione dei prodotti destinati alla vendita in esenzione dal pagamento dell’imposta di consumo
1. Dal 1° settembre 2024 i contrassegni di legittimazione di colore grigio sono applicati sulle confezioni unitarie dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e dei prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione, destinati alla vendita in esenzione dal pagamento dell’imposta di consumo.
Articolo 4
Prezzo dei contrassegni di legittimazione
1. I contrassegni di legittimazione sono forniti in scatole intere che costituiscono l’unità minima ordinabile.
2. I formati e i prezzi di ciascuna scatola di contrassegni da applicare ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e ai prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione, sono così stabiliti:
– formato mm 12×32: scatola da 198.000 pezzi in fogli € 614,50;
– formato mm 16×32: scatola da 150.000 pezzi in fogli € 465,50;
– formato mm 20×44: scatola da 100.000 pezzi in fogli € 310,40;
– formato mm 12×32: scatola da 198.000 pezzi pretagliati in mazzette (da 500 pezzi) € 756,80;
– formato mm 16×32: scatola da 150.000 pezzi pretagliati in mazzette (da 500 pezzi) € 573,40;
– formato mm 20×44: scatola da 100.000 pezzi pretagliati in mazzette (da 1000 pezzi) € 382,30.
3. I formati e i prezzi di ciascuna scatola dei contrassegni di cui all’articolo 3 sono così stabiliti:
– formato mm 12×32: scatola da 198.000 pezzi pretagliati in mazzette (da 500 pezzi) € 756,80;
– formato mm 16×32: scatola da 150.000 pezzi pretagliati in mazzette (da 500 pezzi) € 573,40;
– formato mm 20×44: scatola da 100.000 pezzi pretagliati in mazzette (da 1000 pezzi) € 382,30.
4. Il costo dei contrassegni di legittimazione non è assoggettato all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
5. Le variazioni dei prezzi, di cui ai commi 2 e 3, sono stabilite in relazione all’andamento dei costi di produzione, trasporto e stoccaggio dei contrassegni.
Articolo 5
Modalità operative per la richiesta dei contrassegni di legittimazione
1. Per ottenere i contrassegni di legittimazione, i soggetti di cui all’articolo 62-quater, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché i rappresentanti fiscali nominati da soggetti che fabbricano o detengono i prodotti liquidi da inalazione e i prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione, in uno dei Paesi membri dell’Unione europea ovvero in un Paese terzo che fornisce i prodotti stessi destinati alla vendita al pubblico nel territorio dello Stato, inoltrano apposita richiesta all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2. La richiesta per la fornitura di contrassegni di legittimazione è effettuata tramite specifica procedura informatizzata, denominata “Gestione Contrassegni”, ai sensi della determinazione direttoriale del 22 dicembre 2023, protocollo n. 777265/RU.
3. Il versamento delle somme dovute per la fornitura dei contrassegni di legittimazione può essere effettuato tramite il sistema PagoPA, o in alternativa, previa autorizzazione del competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, mediante il modello “F24 Accise” con l’indicazione del codice tributo “5479”.
4. La richiesta deve essere autorizzata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e il ritiro dei contrassegni di legittimazione da parte del richiedente deve essere preventivamente concordato con il deposito di stoccaggio di Benevento, comunicando le generalità del conducente e gli estremi indentificativi del mezzo di trasporto utilizzato.
5. Sono a carico del richiedente le spese relative alla spedizione e al ritiro dei contrassegni di legittimazione, ivi incluse quelle relative a pedane ed imballaggi, nonché ogni responsabilità per l’avaria e perdita degli stessi.
6. I soggetti che hanno acquistato i contrassegni di legittimazione non possono cedere, a titolo gratuito o oneroso, né scambiare con altri soggetti, i contrassegni in loro possesso.
7. La singola fornitura di contrassegni di legittimazione autorizzata è soggetta a rigorosa rendicontazione con cadenza mensile, entro il mese successivo a quello di riferimento. Decorsi tre mesi dalla mancata rendicontazione di ogni singola fornitura, nei termini stabiliti, non è consentita un’ulteriore richiesta di fornitura di contrassegni. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli potrà effettuare ispezioni e controlli.
Articolo 6
Applicazione dei contrassegni di legittimazione
1. I contrassegni di legittimazione sono applicati sui singoli condizionamenti dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e dei prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione.
2. I contrassegni di legittimazione sono apposti per tutta la loro superficie sulla confezione e a chiusura della stessa in modo da renderne impossibile l’apertura senza lacerare il contrassegno. In ogni caso, devono essere adottate idonee soluzioni tecniche atte a garantire che l’apertura dell’imballaggio esterno, da qualsiasi lato avvenga, comporti, inevitabilmente, un visibile ed irreversibile deterioramento dello stesso.
Articolo 7
Avvertenze sanitarie
1. La circolazione dei prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, destinati ad essere immessi sul mercato nel territorio dello Stato, è legittimata dall’applicazione sui singoli condizionamenti di avvertenze esclusivamente in lingua italiana, recanti il seguente testo “Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un’elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori. Per info chiama il numero verde 800554088 dell’Istituto Superiore di Sanità”.
2. La circolazione dei prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze liquide non contenenti nicotina, nonché dei prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione, destinati ad essere immessi sul mercato nel territorio dello Stato, è legittimata dall’applicazione sui singoli condizionamenti di avvertenze esclusivamente in lingua italiana, recanti il seguente testo: “Il prodotto può contenere sostanze pericolose per la salute. Per info chiama il numero verde 800554088 dell’Istituto Superiore di Sanità”.
Articolo 8
Disposizioni transitorie
1. Lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui l’articolo 62-quater, comma 7-quater, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non conformi alle disposizioni del predetto articolo, detenute da importatori, produttori e distributori alla data del 30 aprile 2024, è consentito sino al 31 luglio 2024.
2. Il termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui all’articolo 62-quater, comma 7-quater, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non conformi alle disposizioni del predetto articolo, presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle farmacie e nelle parafarmacie nonché in altri esercizi di vendita è stabilito con separata determinazione direttoriale.
3. Lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui all’articolo 3, non conformi alle disposizioni del predetto articolo, detenute dai soggetti di cui all’articolo 62-quater, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è consentito sino al 30 novembre 2024.
Articolo 9
Disposizioni finali
1. Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet dell’Agenzia, ad eccezione di quelle relative ai prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione, le quali si applicano a decorrere dal 1° maggio 2024.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente atto è abrogata la determinazione direttoriale del 29 marzo 2021, protocollo n. 93445/RU.
Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.