L’Agenzia delle Entrate – Direzione accertamento – ha emanato la nota del 16/01/2013 diretta agli uffici periferici ed Equitalia sulla nuova procedura stabilità dalla legge di stabilità (legge 228/2012 comma 537 a 544) per la sospensione legale della riscossione.
La procedura per la richiesta di sospensione, da parte del debitore da presentarsi entro 90 giorni dalla notifica dell’atto, degli avvisi esecutivi è esperibile non solo per le cartelle di pagamento ma anche per altri atti (come gli avvisi di accertamento esecutivi). La domanda per l’attivazione della procedura di sospensione dovrà essere, una volta ricevuta dall’agente della riscossione, esaminata e conclusa entro 60 giorni ed informare il contribuente dell’esito della loro richiesta. La comunicazione dell’Ufficio dovrà essere inviata al contribuente a mezzo raccomandata oppure alla pec dello stesso. In caso di esito favorevole al contribuente, l’Ufficio, dovrà trasmettere il provvedimento di sgravio e/o sospensione all’agente della riscossione.
La norma, inoltre, stabilisce che oltre il termine dei 220 giorni dalla data di presentazione della richiesta il provvedimento deve essere annullato.
L’Agenzia evidenzia come la nuova sospensione legale è di portata più ampia rispetto a quella di 180 giorni relativa all’esecuzione forza prevista dall’articolo 29 comma 1 lett b) del Dl 78/2010. Quest’ultima, infatti, opera con esclusivo riferimento agli atti esecutivi, facendo espressamente salva ogni iniziativa cautelare o conservativa e senza coinvolgere l’ente creditore.
La nuova procedura, invece, sospende immediatamente dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente, ogni attività dell’Agente della riscossione, fino a quando le ragioni indicate nella dichiarazione prodotta non siano ritenute inidonee.
Documentazione
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