La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8033 depositata il 29 marzo 2017 intervenendo in tema di accertamenti standardizzati ha statuito che l’avviso di accertamento basato e motivato con il mero scostamento del reddito dichiarato dai parametri o dallo studio di settore è nullo. Inoltre qualora il contraddittorio endoprocedimentale sia stato svolto regolarmente l’avviso di accertamento deve contenere nella motivazione le ragioni per le quali sono state disattese le giustificazioni addotte dal contribuente.
La vicenda ha riguardato una società a responsabilità limitata (srl) a cui l’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento con cui veniva determinato, ai sensi del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies il maggior reddito ai fini Ires. La società contribuente avverso l’atto impositivo proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici accoglievano le doglianze della contribuente annullando l’avviso di accertamento. Avverso la decisione dei giudici di prime cure l’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello riformavano la decisione impugnata ritenendo legittimo l’operato dell’Agenzia delle Entrate.
La società contribuente impugnava la decisione della CTR con ricorso in cassazione fondato su tre motivi.
Gli Ermellini accolgono il ricorso della società, in particolare hanno ritenuto fondato il motivo del ricorso con cui la ricorrente lamentava l’omesso esame, da parte della Commissione Tributaria Regionale, di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla nullità dell’atto impositivo per carenza di motivazione.
I giudici di legittimità hanno riaffermato il seguente principio di diritto secondo cui “In materia di parametri o studi di settore è necessario che la motivazione dell’atto di accertamento non si esaurisca nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma sia integrata, anche sotto il profilo probatorio, con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, solo così emergendo la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui suddetti parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria (ma senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto) a carico del contribuente (così Cass. n. 27822/13)”.
In tali casi, dunque, il contraddittorio con il contribuente costituisce un elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento, al fine di realizzare il necessario adeguamento alla realtà reddituale del singolo contribuente, potendo solo cosi emergere gli elementi idonei a commisurare la presunzione alla concreta realtà economica dell’impresa (così Cass. n. 13741/13).
Pertanto per i giudici del palazzaccio i giudici della CTR ha disatteso questi principi, laddove “ha omesso di effettuare la valutazione di adeguatezza della motivazione contenuta nell’atto impositivo alla luce delle specifiche giustificazione fornite dalla contribuente e della concreta situazione da questa prospettata”.
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