Con la sentenza n. 3978 del 15 febbraio 2017 la Corte di Cassazione intervenendo in tema di accertamento ed onere probatorio ha affermato che “in tema di distribuzione dell’onere della prova dettata dall’art. 2697 cod. civ. e, pertanto, in applicazione della stessa, l’amministrazione finanziaria che vanti un credito nei confronti del contribuente è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa”

La vicenda ha riguardato un contribuente che a seguito di verifica e redazione del p.v.c. l’Agenzia delle Entrate emetteva e notificava, allo stesso contribuente, avviso di accertamento. Avverso tale atto impositivo il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria. Processo tributario, alquanto particolare, nel corso del quale pare di capire non sia mai stato eccepito il difetto di allegazione in relazione al p.v.c. su cui si fondava l’accertamento e una particolarissima sentenza di CTR nella quale addirittura la Commissione aveva addossato al contribuente la mancata produzione in giudizio del predetto p.v.c., avendone questi contestati i contenuti in corso di causa, approda finalmente in Cassazione.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale viene proposto ricorso in cassazione.

Gli Ermellini hanno ritenuto fondato il secondo motivo di doglianza del ricorso riconfermando il principio di diritto in base al quale “… in presenza, quindi, di un avviso di accertamento che richiami espressamente elementi di indagine ricavati da verifiche operate dalla Guardia di finanza ed a fronte delle contestazioni mosse dal contribuente circa l’attendibilità dei relativi esiti, l’onere di dimostrare la legittimità della pretesa fiscale ricade in capo all’amministrazione finanziaria e non può prescindere dalla produzione in giudizio del processo verbale di constatazione (Cass. n. 955 del 2016; cfr. anche Cass. nn. 21509 del 2010, 1946 del 2012).”

Pertanto viene evidenziato come nel processo tributario, trova applicazione, la regola generale in tema di distribuzione dell’onere della prova dettata dall’art. 2697 cod. civ., per cui l’amministrazione finanziaria che vanti un credito nei confronti del contribuente è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Con la conseguenza che qualora un avviso di accertamento richiami espressamente elementi di indagine ricavati da verifiche operate dalla Guardia di finanza ed a fronte delle contestazioni mosse dal contribuente circa l’attendibilità dei relativi esiti, l’onere di dimostrare la legittimità della pretesa fiscale ricade in capo all’amministrazione finanziaria e non può prescindere dalla produzione in giudizio del processo verbale di constatazione.