L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 25/E del 20 agosto 2020 ha fornito una serie di chiarimenti con le numerose risposte ai quesiti ricevuti in tema di proroghe e delle agevolazioni contenute nel decreto legge n. 34 del 2020.
Nella circolare in commento l’Amministrazione finanziaria ha chiarito alcuni aspetti riguardante gli avvisi bonari, derivanti da liquidazione automatica, controllo formale o da tassazione separata.
Il paragrafo 3.5 della circolare n. 25/E è dedicato all’articolo 144 del Decreto prevede la remissione in termini e la proroga dei termini per il versamento, anche rateale, delle somme dovute a seguito delle attività di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (Avvisi Bonari di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), nonché delle somme dovute a seguito della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. In base alla predetta norma i suddetti versamenti scaduti nel periodo prima riportato possono essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 16 settembre 2020 e possono essere pagate in 4 rate mensili, che scadono il 16 di ciascun mese.
Si tratta dei c.d. “avvisi bonari” di cui agli articoli artt. 2, 3 e 3-bis del DLgs. 462/97 che prevedono la riduzione delle sanzioni a 1/3 per la liquidazione automatica e a 2/3 per il controllo formale a condizione che il pagamento delle somme richieste avvenga nei trenta giorni successivi, in unica soluzione o in modalità rateizzate, alla notifica dell’avviso bonario.
Inoltre con la risposta, contenuta nel paragrafo 3.5.2, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, per le rate successive alla prima, che “la proroga disposta dall’articolo 144 del Decreto riguarda anche i pagamenti in forma rateale (prima rata o rate successive) scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.
In base alle regole che disciplinano la rateazione (articolo 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997), le rate trimestrali scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo alla scadenza della prima rata. Nella predisposizione dei piani di rateazione, dunque, la scadenza delle rate successive è determinata in base alla scadenza della prima rata.
Nel rispetto di tale impostazione, nel caso in cui il termine di versamento della prima rata ricada nel periodo di sospensione, la proroga produce un effetto traslativo anche sulle scadenze delle rate successive. Tutto il piano di rateazione, infatti, sarà costruito sulla scadenza (prorogata) della prima rata.
Diversamente, se nel periodo di sospensione ricade il termine di versamento di una rata diversa dalla prima, la proroga interesserà solo tale rata, senza influenzare le rate successive, le quali mantengono la loro scadenza originaria.”
Tali chiarimenti ed effetti dell’articolo 144 sono applicabili in toto anche in merito allo slittamento delle rate da accertamento con adesione, mediazione e conciliazione giudiziale (risposta 3.7.5).
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