Un importante orientamento in tema di avviso bonario è stato statuito dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto con la sentenza n. 61/16/13 (depositata il 16 luglio 2013). Per i giudici della Commissione Tributaria Regionale il termine di 30 giorni per il pagamento dell’avviso bonario decorre dal ricevimento della definitiva risposta dell’Agenzia delle Entrate.
La vicenda ha riguardato una società contribuente che a causa di un errore commesso in dichiarazione relativamente a un riporto di un credito, riceveva una comunicazione di irregolarità con cui veniva contestato l’esistenza del credito in dichiarazione e ne chiedeva il pagamento con relativi interessi e sanzioni. La società provvedeva entro il termine dei 30 giorni ad inoltrare richiesta di annullamenti della comunicazione di irregolarità per spiegare l’errore e per dimostrare l’effettiva esistenza del credito. L’istanza di annullamento dell’avviso veniva però respinta, con conseguente conferma dell’esito a debito della comunicazione. A questo punto la contribuente provvedeva al pagamento di quanto dovuto, con la sanzione ridotta a un terzo (10 per cento invece che 30 per cento).
Il citato art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462/1997 prevede che “l’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute (…) entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta (…). In tal caso, l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo (…)”.
Pertanto per i giudici di appello, il predetto termine di 30 giorni decorre dalla data di notifica al contribuente della definitiva decisione dell’Agenzia delle Entrate. Infatti nella sentenza in esame si legge: “Ritenere che, in caso di contraddittorio instaurato a seguito dell’avviso bonario di irregolarità, la conferma da parte dell’Ufficio dei rilievi già comunicati non comporti una nuova decorrenza del termine di trenta giorni concesso al contribuente per aderire ai rilievi stessi con attenuazione del carico sanzionatorio, significherebbe infatti svalutare e scoraggiare il contraddittorio, esponendo inoltre il contribuente alla perdita del beneficio ove l’amministrazione ritardi la propria risposta oltre il termine dei trenta giorni dalla originaria comunicazione. Una interpretazione costituzionalmente orientata, e rispettosa altresì dei principi di origine comunitaria, non può che tendere alla massima valorizzazione del contraddittorio e del leale dialogo fra gli uffici e i contribuenti”. A conferma di tale conclusione la CTR osserva che la decisione che l’Ufficio assume una volta conclusa la fase in contraddittorio è da valutarsi nella generalità dei casi come una nuova determinazione, resa sulla base di una ulteriore fase istruttoria, compiuta alla luce degli apporti e degli argomenti del contribuente, “nuova determinazione che richiede una nuova motivazione la quale tenga conto appunto di tali ulteriori elementi, e che si configura quindi, anche quando comporti la conferma della precedente comunicazione, come idonea a produrre un nuovo decorso del termine di legge”.
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