La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 23218 depositata il 14 ottobre 2013 intervengono in materia di diritto societario risolvendo un contrasto sorto in giurisprudenza hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Salvo che l’atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l’assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell’adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato nell’atto costitutivo), ma tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non ha affatto ricevuto l’avviso di convocazione o lo ha ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all’adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito”.
Pertanto alla luce del principio di diritto sopra esposto è regolare lo svolgimento dell’assemblea se l’avviso è stato spedito nel termine previsto dallo statuto, anche se il destinatario l’ha ricevuto il giorno stesso dell’assemblea, ma in precedenza aveva ricevuto analoga convocazione, pur se spedita “fuori tempo massimo”, dato che comunque ha avuto conoscenza dell’adunanza.
La vicenda ha riguardato un socio della F. s.r.l. in liquidazione, impugnò la deliberazione con la quale, in sua assenza, l’assemblea della società aveva approvato il bilancio chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente, oltre ad assumere alcune deliberazioni connesse. L’attore censurò dette deliberazioni sotto diversi profili e, con riguardo all’aspetto che qui rileva, lamentò la violazione dei termini di convocazione dell’assemblea, fissati dall’art. 11 dello statuto sociale.
Il Tribunale rigettò l’impugnazione dichiarando la validità del procedimento e delle deliberazioni adottate.
Il gravame proposto dal sig. P. fu accolto dalla Corte d’appello che ritenne infatti la riunione assembleare irregolarmente costituita, perché la raccomandata contenente l’avviso di convocazione, pur tempestivamente spedita il 28 novembre 1992, risultava essere stata ricevuta dal destinatario solo il successivo 19 dicembre 1992, cioè il giorno stesso della riunione, senza alcuna prova che la tardiva ricezione fosse dipesa da irreperibilità del destinatario o dall’assenza da casa di persona di famiglia autorizzata a ricevere la posta, o comunque da cause imputabili al destinatario medesimo.
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