La Corte di Cassazione Sezioni Unite civili con la sentenza n. 18184 del 29 luglio 2013 è intervento in tema di accertamento fiscale affermando che é nullo l’avviso di accertamento emesso prima che siano decorsi sessanta giorni dalla redazione del processo verbale di constatazione se l’atto non è giustificato da motivi di particolare urgenza. L’Ufficio finanziario deve dimostrare l’effettiva ricorrenza del presupposto (l’urgenza) che esonera dal rispetto del termine previsto dall’articolo 12 dello Statuto del contribuente.
Gli Ermellini hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento — termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni — determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’Ufficio”.
La vicenda ha avuto inizio con la notifica di un avviso di recupero di imposte, emesso dopo appena venticinque giorni dalla stesura del processo verbale di constatazione, all’indirizzo di una società che lo impugnava inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che con propria decisione annullava l’atto impositivo. L’Amministrazione Finanziaria presentava ricorso alla Commissione Tributaria Regionale avverso alla sentenza dei giudici di prime cure. I giudici di Appello confermavano la sentenza di primo grado che affermavano che l’atto non recava alcuna indicazione circa i motivi che avrebbero potuto giustificare la notifica prima del termine di sessanta giorni previsto dall’articolo 12 della L. n. 212 del 2000.
La vicenda ha avuto inizio con la notifica di un avviso di recupero di imposte, emesso dopo appena venticinque giorni dalla stesura del processo verbale di constatazione, all’indirizzo di una società che lo impugnava inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che con propria decisione annullava l’atto impositivo. L’Amministrazione Finanziaria presentava ricorso alla Commissione Tributaria Regionale avverso alla sentenza dei giudici di prime cure. I giudici di Appello confermavano la sentenza di primo grado che affermavano che l’atto non recava alcuna indicazione circa i motivi che avrebbero potuto giustificare la notifica prima del termine di sessanta giorni previsto dall’articolo 12 della L. n. 212 del 2000.
L’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza dei giudici di appello presentava il ricorso per cassazione che non ha però sortito gli effetti sperati. La controversia si è definitivamente conclusa a favore del contribuente, con compensazione delle spese lite; compensazione che è stata motivata dal contrasto giurisprudenziale che ha richiesto l’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite.
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