La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 654 depositata il 15 gennaio 2014 intervenendo in tema di validità degli avvisi di accertamento ha statuito che nella circostanza in cui il dirigente dell’ufficio e il capo area sono in ferie, l’atto impositivo può essere sottoscritto da un funzionario nell’esercizio del potere sostitutivo. In caso di contestazione, incombe all’Amministrazione Finanziaria dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega di firma.
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui l’agenzia aveva notificato due distinti avvisi di accertamento il primo relativo ai corrispondenti redditi di capitale soggetti a imposta sostitutiva, con irrogazione di sanzioni. Il secondo atto di contestazione e di irrogazione di sanzioni per violazione del d.l. n. 167-90, conv., con modificazioni, in l. n. 227-90, in conseguenza di illeciti trasferimenti per l’estero di denaro e titoli.
Il contribuente con due distinti ricorsi impugnava i predetti atti impositivi inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici nel contraddittorio con l’ufficio, accoglieva i ricorsi. L’Agenzia delle Entrate impugnava la decisione del giudice di prime cure dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che riformava la decisione impugnata. I giudici di appello riteneva insussistente il vizio di nullità dell’atto tributario dedotto dall’ essere stato l’atto firmato da persona non autorizzata, giacché l’atto era stato sottoscritto da un funzionario di nono livello, equivalente all’ex carriera direttiva.
Il contribuente per la cassazione della decisione del giudice di prime cure proponeva ricorso, basata su cinque motivi di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini rigettano il ricorso del contribuente. I giudici nella sentenza in commento evidenziano che l’atto tributario è nullo, ai sensi dell’articolo 42 del D.P.R. n. 600 del 1973, se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Se la sottoscrizione non è quella del capo dell’ufficio titolare ma di un funzionario, quale il direttore tributario, di nona qualifica funzionale, incombe all’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio, poiché il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’ufficio (ex multis: Cassazione, sentenze n. 14195/2000, n. 17400/2012 e n. 14942/2013. Difforme: Cassazione, sentenza n. 17044/2013).
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