La Corte di Cassazione sez. Tributaria, con la sentenza n. 14942 del 14 giugno 2013 ha statuito che l’atto impositivo e/o avviso di accertamento è affetto da nullità qualora sia privo di sottoscrizione del capo dell’ufficio o di un dirigente da lui delegato. Spetta in capo all’ente impositore l’onere di provare che il sottoscrittore era realmente munito di poteri di firma.
Gli Ermellini hanno confermato l’orientamento tenuto dalla Corte Suprema ricordando che “In tema di imposte sui redditi, deve ritenersi, in base all’art. 42, commi primo e terzo, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, che gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono nulli tutte le volte che gli avvisi nei quali si concretizzano non risultino sottoscritti dal capo dell’ufficio emittente o da un impiegato della carriera direttiva (addetto a detto ufficio) validamente delegato dal reggente di questo. Ne consegue che la sottoscrizione dell’avviso di accertamento – atto della p.a. a rilevanza esterna – da parte di funzionario diverso (il capo dell’ufficio emittente) da quello istituzionalmente competente a sottoscriverlo ovvero da parte di un soggetto da detto funzionario non validamente ed efficacemente delegato non soddisfa il requisito di sottoscrizione previsto, a pena di nullità, dall’articolo 42, commi primo e terzo, dinanzi citato” (Cass. 14195/00).”
Per cui nei casi di sottoscrizione da parte di personale diverso dal capo dell’Ufficio incombe sull’Amministrazione Finanziaria dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio, poiché il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’ufficio. Fermi infatti i casi di sostituzione e reggenza di cui all’articolo 20, comma primo, lett. a) e b) del D.P.R. n. 266 del 1987, è espressamente richiesta la delega a sottoscrivere: il solo possesso della qualifica non abilità il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’ufficio (v. Cass. n. 14626 del 2000).
La vicenda ha visto protagonista una ristoratrice pugliese che ha ottenuto l’annullamento dell’avviso con cui l’Ufficio aveva proceduto a una rideterminazione del reddito ai fini delle imposte dirette per l’anno d’imposta 1997. Il difensore della contribuente ha denunciato, a ragione, la violazione da parte della CTR Puglia – che aveva confermato la validità della pretesa impositiva – degli articoli 56 del D.P.R. n. 633, 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 2967 cod. civ.Dal canto suo l’Amministrazione non ha assolto l’onere probatorio su di lei gravante, essendosi limitata ad affermare che il sottoscrittore apparteneva all’ufficio che aveva emanato l’atto impugnato e che il medesimo era abilitato alla firma, senza però documentare adeguatamente tale assunto.
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