L’art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevede che – in caso di contabilità inattendibile – l’Amministrazione finanziaria possa determinare in via induttiva il reddito del contribuente, anche basandosi su presunzioni semplici (come le percentuali di ricarico) purché gravi, precise e concordanti, ai sensi dell’art. 2729 c.c. .
L’orientamento consolidato afferma che le percentuali di ricarico rilevate in un anno possono essere utilizzate anche per altri esercizi, fermo restando l’onere del contribuente di dimostrare eventuali cambiamenti nel mercato o nella sua attività. L’uso di modeste percentuali – ad esempio, un ricarico del 39 % laddove nel settore siano comuni margini tra il 90 % e il 100 % – può costituire indizio di antieconomicità gestionale. L’Amministrazione può anche utilizzare dati settoriali o campioni omogenei di merci, purché adeguati e rappresentativi.
Per i giudici di legittimità, con l’ordinanza n. 21916 depositata il 30 luglio 2025, “Deve ritenersi legittimo l’accertamento del reddito d’impresa, con il metodo previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, allorquando la contabilità sociale possa considerarsi complessivamente inattendibile e/o configgente con criteri di ragionevolezza; ciò in quanto, proprio in tali casi può logicamente dubitarsi della veridicità delle operazioni dichiarate e della regolarità complessiva della contabilità fiscale e, quindi, desumere, sulla base di presunzioni semplici, maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente (Cass. n. 26388/2005, n. 6337/2002).”
I principi della decisione (Ordinanza n. 21916/2025)
Secondo l’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 21916 del 30 luglio 2025 della sezione tributaria,
“In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d’impresa, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, per presumere l’esistenza di ricavi superiori a quelli contabilizzati ed assoggettati ad imposta, non bastano semplici indizi, ma occorrono circostanze gravi, precise e concordanti (così come, per le presunzioni semplici, dispone l’art. 2729 cod. civ.), sicché non è legittima la presunzione di ricavi, maggiori di quelli denunciati, fondata sul raffronto tra prezzi di acquisto e di rivendita operato su alcuni articoli anziché su un inventario generale delle merci da porre a base dell’accertamento” (Cass. n. 6852/2009, n. 979/2003).”
Gli Ermellini hanno anche ribadito che “In tema di accertamento dei redditi, l’Amministrazione può procedere – ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 – alla determinazione del reddito del contribuente utilizzando le percentuali di ricarico; tuttavia, considerato che tali “percentuali di ricarico” costituiscono presunzioni semplici, esse devono essere assistite dai requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ., essere desunte da dati di comune esperienza ed esplicitate attraverso un adeguato ragionamento” (Cass. n. 15534/2002).”
Per cui l’Amministrazione può effettivamente procedere alla determinazione del reddito del contribuente utilizzando le percentuali di ricarico. Tuttavia:
Tali percentuali costituiscono presunzioni semplici.
Devono essere assistite dai requisiti di cui all’art. 2729 c.c. (grave, preciso, concordante).
È necessaria una motivazione adeguata: le presunzioni devono derivare da dati di comune esperienza ed essere illustrate tramite un ragionamento logico-giuridico chiaro.
In altri termini, l’avviso di accertamento non può limitarsi a indicare un mero scostamento: dev’essere spinta dietro quella percentuale di ricarico una logica esplicita e giustificata.
Elementi di novità e rilievo
Rispetto al panorama giurisprudenziale:
Si ribadisce il carattere di presunzioni semplici delle percentuali di ricarico, soggette ai requisiti probatori stabiliti dal codice civile.
Si rafforza l’esigenza di motivazione puntuale e fondata: l’Ufficio deve chiarire perché ritiene applicabile quella percentuale e rigettare le eventuali eccezioni sollevate dal contribuente.
Questo orientamento incide sull’avviso di accertamento, che non può esaurire la propria autorità nel mero scarto numerico rispetto ai parametri, ma deve elevare la sua legittimità attraverso un’adeguata esposizione logico-giuridica.
Proiezioni applicative concrete
Per l’avviso di accertamento fondato sulle percentuali di ricarico, possono delinearsi i seguenti requisiti:
Fondamento empirico: la percentuale deve derivare da dati di mercato o contabili concreti, non da mera supposizione.
Chiarezza argomentativa: deve risultare evidente, nel corpo dell’atto impositivo, il percorso logico alla base dell’applicazione del criterio induttivo.
Prova contraria solida: al contribuente spetta allegare e dimostrare fatti che giustifichino ricarichi diversi, o ragioni economiche che ne giustifichino l’anomalia.
Ruolo del giudice tributario: in caso di contestazione, il giudice dovrà verificare la completezza motivazionale; se riscontrata carente, potrà rimandare l’atto all’Ufficio.
Conclusione
La decisione in commento della Suprema Corte riafferma due cardini giurisprudenziali:
Le percentuali di ricarico sono presunzioni semplici e quindi circoscritte da rigorosi requisiti di gravità, precisione e concordanza.
L’avviso di accertamento deve essere sorretto da una motivazione solida, fondata su dati fattuali affidabili e accompagnata da un ragionamento argomentativo esplicito.
In definitiva, l’accertamento basato su percentuali di ricarico è legittimo, ma non scontato: richiede cura, coerenza e rigore argomentativo. Ciò tutela il contribuente da presunzioni astratte e difende l’Amministrazione dall’arbitrarietà.
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