avviso privo termini modalità impugnazione, nullità iscrizione ipotecaria, cassazione sentenza n. 4777 del 2013,La Cassazione con la  sentenza n. 4777 del 26 febbraio 2013,  hanno riconfermato l’applicazione delle norme sulla trasparenza degli atti amministrativi (L. 7 agosto 1990, n. 241) agli atti dei Agenti della riscossione, “in primis” Equitalia, dichiarando la nullità della iscrizione ipotecaria in manca dei termini e modalità di impugnazione.

Infatti gli Ermellini hanno affermato che “La legge 7 agosto 1990 n. 241 detta una serie di norme a tutela del cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione e le sue prescrizioni debbono essere ritenute applicabili anche ai rapporti con l’amministrazione finanziaria, nei limiti in cui siano di agevole applicazione e non compromettano nella loro essenza le finalità pubbliche perseguite.
Le norme in tema di esecuzione esattoriale contemplano misure che, a garanzia e a tutela dei crediti tributari, possono gravemente compromettere i diritti individuali poiché – oltre che avere introdotto misure quali il c.d. fermo amministrativo di beni mobili registrati e 1′iscrizione di ipoteca sugli immobili – contemplano misure estremamente rapide e semplificate di esproprio dei beni.
E’ essenziale pertanto che, proprio in tema di esecuzione esattoriale, siano rigorosamente rispettati sia il principio di legalità, tramite la stretta osservanza delle procedure stabilite; sia gli adempimenti di carattere generale diretti allo scopo di permettere all’esecutato di far valere le sue ragioni: soprattutto ove si tratti di adempimenti di agevole esecuzione e poco costosi per l’amministrazione, quali quello di comunicare all’interessato – unitamente alla comunicazione dell’avvenuta iscrizione ipotecaria – i termini e le modalità con cui può proporre opposizione e far valere le sue ragioni.
Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile 1′art. 3, 4° comma, legge n. 241/1990 cit. al caso di specie.

Per cui risulta chiaro il principio enunciato:  l’ipoteca è affetta da nullità qualora l’avviso notificato al contribuente difetta dell’indicazione dei termini e delle modalità di impugnazione. Gli Ermellin, come sopra trascritto,i hanno puntualizzato come le norme in tema di esecuzione esattoriale pur garantendo i crediti tributari possono incidere e compromettere i diritti individuali. Per cui è essenziale il rispetto sia del principio di  legalità, sia gli adempimenti di carattere generali aventi lo scopo di permettere al contribuente di far valere le proprie ragioni.