La Cassazione con la sentenza n. 4777 del 26 febbraio 2013, hanno riconfermato l’applicazione delle norme sulla trasparenza degli atti amministrativi (L. 7 agosto 1990, n. 241) agli atti dei Agenti della riscossione, “in primis” Equitalia, dichiarando la nullità della iscrizione ipotecaria in manca dei termini e modalità di impugnazione.
Infatti gli Ermellini hanno affermato che “La legge 7 agosto 1990 n. 241 detta una serie di norme a tutela del cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione e le sue prescrizioni debbono essere ritenute applicabili anche ai rapporti con l’amministrazione finanziaria, nei limiti in cui siano di agevole applicazione e non compromettano nella loro essenza le finalità pubbliche perseguite.
Le norme in tema di esecuzione esattoriale contemplano misure che, a garanzia e a tutela dei crediti tributari, possono gravemente compromettere i diritti individuali poiché – oltre che avere introdotto misure quali il c.d. fermo amministrativo di beni mobili registrati e 1′iscrizione di ipoteca sugli immobili – contemplano misure estremamente rapide e semplificate di esproprio dei beni.
E’ essenziale pertanto che, proprio in tema di esecuzione esattoriale, siano rigorosamente rispettati sia il principio di legalità, tramite la stretta osservanza delle procedure stabilite; sia gli adempimenti di carattere generale diretti allo scopo di permettere all’esecutato di far valere le sue ragioni: soprattutto ove si tratti di adempimenti di agevole esecuzione e poco costosi per l’amministrazione, quali quello di comunicare all’interessato – unitamente alla comunicazione dell’avvenuta iscrizione ipotecaria – i termini e le modalità con cui può proporre opposizione e far valere le sue ragioni.
Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile 1′art. 3, 4° comma, legge n. 241/1990 cit. al caso di specie.
Per cui risulta chiaro il principio enunciato: l’ipoteca è affetta da nullità qualora l’avviso notificato al contribuente difetta dell’indicazione dei termini e delle modalità di impugnazione. Gli Ermellin, come sopra trascritto,i hanno puntualizzato come le norme in tema di esecuzione esattoriale pur garantendo i crediti tributari possono incidere e compromettere i diritti individuali. Per cui è essenziale il rispetto sia del principio di legalità, sia gli adempimenti di carattere generali aventi lo scopo di permettere al contribuente di far valere le proprie ragioni.
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