AGENZIA delle DOGANE – Comunicato dell’ 11 aprile 2025

Avviso – Nuova versione (v3) delle autorizzazioni sul sistema delle customs decisions – Novità con impatto diretto sui controlli di sistema effettuati da AIDA

In seguito agli aggiornamenti dell’allegato A del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 (NOTA 1) e dell’allegato A del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447 (NOTA 2), che hanno aggiornato sotto il profilo normativo il nuovo set di dati (V3) per lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per le domande e le decisioni, la DG-TAXUD ha provveduto ad aggiornare il sistema Customs Decisions (CDS), rilasciando lo scorso 13 marzo 2025 la versione 3.0.

Gli aggiornamenti in parola impattano principalmente l’attività amministrativa delle Autorità doganali, competenti per l’adozione delle decisioni, e degli operatori economici, nel caso di rettifica di autorizzazioni esistenti in versione V1/V2 o rilascio di nuove autorizzazioni V3, comportando un supplemento di dati rispetto a quelli richiesti dalla precedente versione del CDS (NOTA 3).

La principale novità riguarda i casi di rettifica di autorizzazioni di tipo ACE (NOTA 4), ACT (NOTA 5), ACR (NOTA 6) esistenti in versione V1/V2 o rilascio di nuove autorizzazioni dello stesso tipo in versione V3.

In particolare, le modifiche apportate al sistema nelle autorizzazioni sopra citate hanno un impatto sui controlli di sistema effettuati da AIDA (NOTA 7) per cui è necessario un aggiornamento del gruppo di dati 34 08 000 000 (Ubicazione delle merci). Infatti, nella precedente versione del CDS l’ubicazione delle merci relativa alle autorizzazioni di tipo ACE, ACT, ACR doveva essere indicata nel campo “Identificazione del luogo” con il codice del luogo approvato attribuito da AIDA. Nella versione 3.0 del CDS, in caso di richiesta di nuova autorizzazione, l’ubicazione delle merci relativa alle autorizzazioni di tipo ACE, ACT, ACR deve essere indicata nel campo “Numero di autorizzazione” con il codice del luogo approvato attribuito da AIDA.

Al riguardo si evidenzia che, a causa dell’aggiornamento della struttura del gruppo di dati 34 08 000 000 (Ubicazione delle merci), in caso di richiesta di modifica di un’autorizzazione esistente in versione V1/V2, il sistema Customs Decisions non può precaricare – nella pagina relativa all’intenzione di modifica – i dati relativi ai luoghi esistenti. Tali dati andranno, pertanto, riportati manualmente dal campo “Identificazione del luogo” al campo “Numero di autorizzazione” nella nuova versione dell’autorizzazione V3.

Note:

(1) modificato con il Regolamento Delegato (UE) 2024/249 della Commissione del 30 novembre 2023 per quanto riguarda i requisiti comuni in materia di dati ai fini dello scambio e dell’archiviazione di determinate informazioni ai sensi della normativa doganale.

(2) modificato con il Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/250 della Commissione del 10 gennaio 2024 per quanto riguarda i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati ai fini dello scambio e dell’archiviazione di determinate informazioni ai sensi della normativa doganale.

(3) ad esempio, nel caso di autorizzazioni TST, CWP, CW1, CW2, alla modifica di un’autorizzazione esistente (V1 o V2) o al rilascio di una nuova autorizzazione (V3) il CDS 3.0 richiede alcuni dati integrativi in relazione all’identificazione degli impianti di stoccaggio, quali, ad esempio, “Nome”, “Via e numero civico”, “Codice Postale”, “Città, “Paese”.

(4) autorizzazione per la qualifica di destinatario autorizzato per il transito unionale.

(5) autorizzazione per la qualifica di destinatario autorizzato ai fini del regime TIR.

(6) autorizzazione per la qualifica di speditore autorizzato per il transito unionale.

(7) come noto, nell’ambito dei messaggi scambiati con l’operatore economico (ad esempio, le dichiarazioni di transito/esportazione/importazione, la notifica di arrivo del destinatario autorizzato …), AIDA effettua in alcuni casi un controllo incrociato tra i dati dichiarati dall’operatore, i dati presenti nelle banche dati di AIDA ed i dati registrati nel sistema Unionale delle Customs Decisions.