MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Circolare n. 883 del 26 giugno 2024

Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell’area di crisi industriale non complessa del Comune di Caivano tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla Legge n. 181/1989

A. Finalità e condizioni dell’Avviso

1. Il presente Avviso è adottato nell’ambito dell’attuazione dell’Accordo di programma sottoscritto in data 10/05/2024 tra Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Regione Campania, Comune di Caivano, Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia (di seguito “Accordo di programma”), registrato dalla Corte dei Conti in data 24/05/2024 n. 943. L’Accordo di Programma è finalizzato al rilancio delle attività imprenditoriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale nel territorio del Comune di Caivano ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, commi 299-301, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

2. L’Avviso promuove la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali nel territorio del Comune di Caivano, finalizzate al rafforzamento del tessuto produttivo locale e all’attrazione di nuovi investimenti.

3. Per l’attuazione del presente Avviso è applicata la normativa relativa alla legge n. 181/1989 e successive modifiche e integrazioni e precisamente:

− decreto ministeriale 24 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 5 maggio 2022, recante «Termini, modalità e procedure per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale» (di seguito “decreto”), come modificato dal decreto ministeriale 10 novembre 2023;

− circolare direttoriale n. 237343 del 16 giugno 2022, recante «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali», come modificata dalla circolare direttoriale 21 dicembre 2023 n. 4242, pubblicata nei siti internet del Ministero delle imprese del made in Italy, www.mimit.gov.it, e di Invitalia, www.invitalia.it (di seguito “circolare”).

4. Le domande di agevolazione debbono essere presentate da imprese già costituite in forma di società di capitali; possono altresì presentare domanda di agevolazione le società cooperative di cui all’art. 2511 e seguenti del codice civile e le società consortili di cui all’art. 2615-ter del codice civile. Sono inoltre ammesse le reti di imprese, costituite da un minimo di 3 ed un massimo di 6 imprese, mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni.

5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso si rinvia alla normativa citata al punto 3.

B. Localizzazione

1. Per l’accesso ai benefici di cui al presente Avviso, le iniziative imprenditoriali devono essere realizzate nel territorio del Comune di Caivano.

C. Caratteristiche delle iniziative imprenditoriali e settori di attività ammissibili

1. Le iniziative imprenditoriali devono prevedere la realizzazione di:

a. programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l’innovazione dell’organizzazione e/o innovazione di processo, progetti di ricerca e/o di sviluppo sperimentale e da progetti per la formazione del personale, in grado di sostenere l’economia locale e tracciare traiettorie di sviluppo sostenibile;

b. programmi occupazionali volti al mantenimento o all’incremento degli addetti dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento.

2. Le iniziative imprenditoriali debbono prevedere programmi di investimento con spese ammissibili di importo non inferiore a euro 1.000.000,00 (unmilione/00). Nel caso di programma d’investimento presentato da reti di imprese di cui al punto A.5, i singoli programmi d’investimento delle imprese partecipanti alla rete devono prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila/00).

3. Sono ammesse le iniziative imprenditoriali inerenti alle attività individuate come ammissibili dalla normativa di riferimento indicata al precedente punto A.3.

D. Risorse finanziarie disponibili

1. L’ammontare complessivo delle risorse per la concessione delle agevolazioni di cui al presente Avviso è pari a euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00), a valere sulle risorse disponibili attribuite dal decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 23 aprile 2021 alle aree di crisi industriale non complessa.

E. Obblighi dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari, oltre agli altri obblighi previsti dalla normativa di cui al punto A.4, si impegnano a:

a. concludere, entro il dodicesimo mese successivo alla data di ultimazione del programma di investimento, il programma occupazionale proposto. Nel caso di decremento dell’obiettivo occupazionale nei limiti del 50% di quanto previsto, le agevolazioni sono proporzionalmente revocate. Per decrementi superiori al 50% la revoca è totale;

b. procedere, nel caso in cui sia previsto un incremento occupazionale, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti e previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente all’assunzione dei lavoratori residenti nel territorio dell’area di crisi, che risultino percettori CIG, ovvero risultino iscritti alle liste di mobilità, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo e successivamente, dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte dai tavoli di crisi attualmente attivi all’interno dell’area di crisi.

F. Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa e del finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 (cosiddetto “Regolamento GBER”) come modificato dal  regolamento (UE) n. 1315/2023 del 23 giugno 2023. Il finanziamento agevolato concedibile non può essere inferiore al 20% degli investimenti ammissibili. Il contributo in conto impianti e l’eventuale contributo diretto alla spesa sono determinati in relazione all’ammontare del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER.

2. La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa non può essere superiore al 75% degli investimenti e delle spese ammissibili relative alle spese di consulenza, a quelle degli eventuali progetti di innovazione di processo e di innovazione dell’organizzazione e per la formazione del personale e a quelli di ricerca e sviluppo sperimentale.

3. I programmi di investimento produttivo possono essere ammessi alle agevolazioni anche alle condizioni ed entro i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 2831/2023 sugli aiuti “de 4 minimis”.

G. Modalità e termini di presentazione delle domande di agevolazione

1. Le domande di agevolazione debbono essere presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. – Invitalia, a pena di invalidità, secondo le modalità e i modelli indicati nell’apposita sezione dedicata alla legge n. 181/1989 del sito internet dell’Agenzia medesima (www.invitalia.it) complete degli allegati ivi indicati.

2. Le domande di agevolazione debbono essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 23/07/2024 e sino alle ore 12.00 del 22/10/2024.

H. Criteri di valutazione

1. Al termine della verifica della sussistenza dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni di tutte le domande presentate, e comunque entro 30 giorni dal termine finale indicato al punto G.2, è predisposta, con le modalità descritte nell’allegato n. 1 al presente Avviso e sulla base delle risorse finanziarie disponibili, la graduatoria di ammissione alla fase di valutazione istruttoria.

2. Le domande sono avviate alla fase di valutazione istruttoria secondo l’ordine conseguito in graduatoria e sono valutate secondo le modalità e i criteri di cui all’art. 10 del decreto e al punto 10 della circolare. Le domande valutate positivamente sono ammesse alle agevolazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Allegato 1

Griglia di valutazione per la determinazione della graduatoria di ammissione alla fase di valutazione istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni della Legge n. 181/1989

L’accesso alle agevolazioni prevede la determinazione di una graduatoria di ammissione redatta sulla base del criterio dell’incremento occupazionale con l’attribuzione dei seguenti punteggi:

PARAMETRO DI VALUTAZIONEATTRIBUZIONE PUNTIPUNTEGGIO MASSIMO
Incremento del numero degli addettiNuova occupazione generata dall’iniziativa imprenditoriale = 0: 0 punti;

un punto per ogni nuovo addetto, espresso in ULA, previsto dal programma occupazionale fino ad un massimo di 90 punti per 90 addetti;

da 91 addetti in poi: 100 punti.

100

Nel caso di parità di incremento occupazionale, prevale l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

L’incremento del numero degli addetti è dato dall’incremento, espresso in ULA, del numero degli addetti della unità produttiva oggetto delle agevolazioni riferita ai dodici mesi antecedenti.

Il contenuto delle dichiarazioni apportate dai soggetti proponenti, in relazione al criterio di valutazione sopra indicato, non potrà essere modificato nel corso dell’iter di valutazione e di attuazione dell’iniziativa imprenditoriale. L’eventuale modifica che produca l’alterazione della graduatoria comporterà:

a) la decadenza dalla stessa, se intervenuta prima della concessione delle agevolazioni;

b) la revoca delle agevolazioni, se intervenuta dopo la concessione delle medesime.

La conseguenza di cui al punto a) si ha anche nei seguenti casi:

– qualora nel corso della fase di valutazione istruttoria il soggetto gestore accerti l’incoerenza e/o la non veridicità del programma occupazionale proposto;

– qualora nel corso dell’iter di valutazione il soggetto gestore accerti l’incoerenza e/o la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni.

Per decrementi dell’obiettivo occupazionale superiori al 50% di quanto previsto, la revoca delle agevolazioni è totale. La revoca è parziale e commisurata al decremento dell’obiettivo occupazionale qualora il predetto decremento risulti superiore al 10%.