MINISTERO INTERNO – Comunicato 22 ottobre 2018
Avviso pubblico per l’iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali – Anno 2019 – Presentazione di nuove domande e adempimenti per i soggetti già iscritti
Si rende noto che, a decorrere dalle ore 12.00 del 5 novembre 2018, i soggetti già iscritti nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, formato in applicazione del Regolamento approvato con decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2012, di seguito Regolamento, sono tenuti, ai sensi dell’articolo 8 dello stesso Regolamento, a dimostrare il permanere dei requisiti previsti dall’articolo 3 a pena di cancellazione dall’elenco.
Dalla stessa data è possibile presentare domanda per l’inserimento nel predetto elenco dei revisori da parte di soggetti non iscritti e che siano in possesso, alla data di scadenza del termine utile appresso indicato, dei requisiti previsti dallo stesso articolo 3 del citato Regolamento.
Potranno presentare domanda di inserimento nell’elenco i soggetti interessati residenti nel territorio delle regioni a Statuto ordinario.
1. Termine utile per la presentazione delle domande
Il termine utile per la presentazione delle domande di iscrizione, nonché delle domande dirette a mantenere l’iscrizione nell’elenco, è fissato perentoriamente entro e non oltre le ore 18.00 del 17 dicembre 2018.
A tal fine, si fa riferimento alla data di presentazione della domanda che dovrà avvenire con le modalità di seguito indicate.
2. Requisiti per la presentazione
Circa i requisiti, si richiama quanto prescritto dall’articolo 3 del suddetto Regolamento; in proposito si rammenta che:
– i crediti formativi validi sono quelli conseguiti nel periodo 1° gennaio-30 novembre 2018 a seguito della partecipazione a eventi formativi che hanno ricevuto la condivisione dei programmi da parte del Ministero dell’Interno;
– il requisito relativo allo svolgimento di precedenti incarichi di revisore dei conti, richiesto per l’inserimento nelle fasce 2 e 3 dell’elenco, deve riferirsi ad incarichi, della durata di un triennio ciascuno, svolti presso enti locali, come individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ossia presso comuni, province, città metropolitane, comunità montane e unioni di comuni.
In caso di soggetto iscritto sia al Registro dei revisori legali che all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, si terrà conto, ai fini del possesso del relativo requisito, dell’iscrizione con maggiore anzianità.
3. Modalità di presentazione della domanda di iscrizione all’elenco 2019
Le domande da parte dei soggetti non iscritti all’elenco 2018 dovranno essere presentate al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, esclusivamente per via telematica con la compilazione di apposito modello, contenente i dati anagrafici e la dichiarazione del possesso dei prescritti requisiti.
La compilazione del modello deve avvenire con accesso alla home page del sito internet della Direzione centrale della finanza locale all’indirizzo:
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale , attraverso la selezione del link denominato:
“Accedi all’area dei revisori” e successivamente di quello “Accedi alle banche dati” acquisendo preliminarmente la password per poter accedere alla compilazione del modello (fase di registrazione al sistema). I soggetti che sono in possesso della password acquisita in sede di precedente registrazione al sistema, dovranno utilizzare la password già in possesso.
Una volta conclusa la compilazione del modello con i dati richiesti, sarà possibile generare un file, in formato pdf, contenente la domanda che il richiedente dovrà sottoscrivere con firma digitale e trasmettere, dalla casella di posta elettronica certificata indicata al momento dell’accesso al sistema, al seguente indirizzo:
finanzalocale.prot@pec.interno.it .
Dopo l’avvenuta trasmissione i richiedenti riceveranno, oltre alle ordinarie ricevute di accettazione e consegna proprie della posta elettronica certificata – una terza e-mail, proveniente da finanzalocale.prot@pec.interno.it, di comunicazione circa il buon esito dell’acquisizione della domanda, con il riepilogo di tutti i dati inseriti nel sistema dagli stessi ovvero dell’eventuale non avvenuta acquisizione con relativo messaggio di errore. Ne consegue che la sola ricevuta di consegna della domanda, tramite posta elettronica certificata, non è sufficiente a comprovare la regolare trasmissione, per la quale è necessario aver ricevuto la predetta comunicazione di buon esito della stessa.
Nella domanda i richiedenti dovranno dichiarare il possesso dei requisiti previsti, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e con la consapevolezza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e dei poteri di controllo di questa Amministrazione, previsti dagli articolo 76 e 71 dello stesso D.P.R. n. 445 del 2000.
Con riferimento al requisito dell’iscrizione all’Ordine o al Registro professionale, i richiedenti dovranno, inoltre, dichiarare di non essere assoggettati all’eventuale sanzione della sospensione.
Infine, i richiedenti dovranno dichiarare di non trovarsi nelle condizioni richiamate dall’articolo 236, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui all’articolo 2382 del codice civile, il quale prevede che non può essere nominato “l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.
Per ulteriori dettagli, si rimanda alla istruzioni guidate presenti sul predetto indirizzo internet.
4. Modalità di dimostrazione del permanere dei requisiti per i soggetti iscritti nell’elenco 2018
Coloro che risultano già iscritti nell’elenco in vigore dal 1° gennaio 2018 dovranno comprovare il permanere dei requisiti di cui all’articolo 3 del Regolamento, esclusivamente per via telematica, mediante accesso alla home page del sito internet della Direzione centrale della finanza locale all’indirizzo:
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale attraverso la selezione del link denominato:
“Accedi all’area dei revisori” e successivamente di quello “Accedi alle banche dati”. Il sistema, al momento dell’accesso, propone tutti i dati già inseriti nella precedente iscrizione (con il solo aggiornamento automatico del numero di anni di iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e/o al Registro dei revisori legali), come dichiarati e riportati nel file firmato digitalmente e trasmesso per posta elettronica certificata.
Se non vengono apportate modifiche rispetto ai dati già inseriti (ad eccezione dell’indirizzo pec, della via di residenza, del numero telefonico e dello status di dipendente pubblico), l’interessato dovrà confermare gli stessi con le modalità indicate dal sistema, procedere all’inserimento dei crediti formativi conseguiti nel periodo 1° gennaio / 30 novembre 2018 e, quindi, completare la procedura di iscrizione cliccando sul pulsante “Chiudi domanda” seguendo le indicazioni a video.
Dopo tale operazione non è richiesto l’invio del file firmato digitalmente.
Se la procedura è stata correttamente eseguita, entro 12 ore, l’interessato riceverà, dall’indirizzo pec della finanza locale sopra indicato, una comunicazione circa il buon esito dell’acquisizione della domanda, con il riepilogo di tutti i dati dichiarati.
Solo il ricevimento di tale comunicazione comprova l’avvenuta acquisizione della domanda.
Invece, nel caso in cui l’iscritto debba modificare i dati già dichiarati in sede di precedente iscrizione (ad eccezione dell’indirizzo pec, della via di residenza, del numero telefonico e dello status di dipendente pubblico), dovrà procedere alla compilazione del modello e alla trasmissione a mezzo pec del file firmato digitalmente con le modalità previste al punto 3.
5. Verifiche e iscrizione nell’elenco, estrazione dei nominativi dall’elenco
L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti a norma delle disposizioni vigenti e, in particolare, degli articoli 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, anche dopo l’avvenuta approvazione dell’elenco.
Dall’elenco così formato, verranno estratti i nominativi degli organi di revisione economico-finanziaria con decorrenza dal 1° gennaio 2019.
Per tutti i soggetti che risulteranno iscritti nell’Elenco 2019 si procederà alla verifica del possesso dei requisiti relativi alla formazione e all’anzianità di iscrizione al Registro dei revisori legali e all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, mentre, a campione, verranno verificati il requisito relativo allo svolgimento degli incarichi pregressi presso gli enti locali e gli altri dati autocertificati quali la residenza angrafica.
Il controllo sarà posto in essere direttamente dall’Ufficio con le amministrazioni che detengono i dati dichiarati, solo in caso di mancato riscontro verrà inviata all’interessato una nota tramite pec per richiedere la documentazione atta a dimostrare quanto autocertificato.
Nel caso in cui il soggetto non risponda entro il termine perentorio di quindici giorni dalla trasmissione della suddetta pec, si procederà alla cancellazione dall’Elenco.
Parimenti, si procederà alla cancellazione dall’elenco nel caso in cui l’iscritto abbia dichiarato incarichi triennali presso enti locali che hanno, invece, avuto una durata inferiore al triennio o li abbia svolti presso enti diversi da quelli richiesti (comuni, province, città metropolitane, comunità montane e unioni di comuni).
Nel caso in cui l’iscritto abbia svolto l’incarico di revisore presso un ente locale per la durata di un triennio ma abbia autocertificato un periodo che si discosta di oltre un anno da quello effettivo, si procederà al declassamento alla fascia inferiore.
I soggetti cancellati dall’Elenco dei revisori dei conti, non possono accettare incarichi relativi ai sorteggi effettuati nell’anno di riferimento e, se già nominati dagli enti locali, devono essere sostituiti.
Dovranno, altresì, essere sostituiti coloro che sono stati nominati negli enti locali a seguito di estrazione dagli elenchi validi per gli anni passati, senza averne avuto i requisiti.
Si precisa che, come previsto dall’articolo 5 del Regolamento, per ogni componente verranno estratti tre nominativi, di cui il primo in ordine di estrazione, designato per la nomina e gli altri, in ordine di estrazione, per eventuali rinunce o impedimenti ad assumere l’incarico da parte del nominativo designato per la nomina.
Nel caso di organo collegiale, i primi tre nominativi estratti sono designati per la nomina, mentre gli altri nominativi estratti, potranno subentrare in caso di eventuale rinuncia o impedimento dei predetti, nell’ordine generale di estrazione, ossia dal quarto al nono.
Ai fini dell’individuazione del presidente del collegio, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dell’Interno n. 23 del 2012, con riferimento agli incarichi svolti dai tre componenti dell’organo collegiale. A tal fine, va fatto riferimento al numero di incarichi già svolti della durata di tre anni, in analogia al criterio utilizzato per il requisito richiesto per l’inserimento nelle fasce 2 e 3 dell’elenco, restando esclusa la possibilità di considerare incarichi in corso di svolgimento.
I nominativi estratti successivamente a quelli designati per la nomina subentreranno, in caso di eventuale rinuncia o impedimenti ad assumere l’incarico da parte dei primi nominativi designati, solo nella fase di nomina dell’organo di revisione da parte del consiglio dell’ente. In altri termini, si viene a determinare una graduatoria che ha efficacia limitata fino al momento della nomina e non successivamente.
Ne consegue che per sostituzioni di componenti dello stesso organo a seguito di eventuali cessazioni anticipate dell’incarico, si provvederà a nuova estrazione.
6. Variazione dati dei soggetti iscritti all’elenco 2019
Le variazioni di residenza anagrafica – con esclusione di quelle che comportano cambio del comune – dei recapiti telefonici e di posta certificata o dello status di dipendente pubblico, intervenute dopo la presentazione della domanda di iscrizione o mantenimento nell’elenco, possono essere comunicate direttamente dall’interessato mediante accesso al sistema con le credenziali rilasciate al momento dell’iscrizione.
Le variazioni di residenza anagrafica che comportano cambio di comune dovranno essere comunicate tramite posta elettronica certificata inviata all’indirizzo:
finanzalocale.prot@pec.interno.it, indicando come oggetto “COMUNICAZIONE CAMBIO RESIDENZA”. Nel caso in cui la nuova sede di residenza ricada in una regione diversa da quella indicata in sede di iscrizione, dovranno essere comunicati anche gli eventuali ambiti provinciali per i quali l’iscritto intende manifestare indisponibilità ad assumere l’incarico.
Inoltre, gli iscritti all’elenco potranno chiedere, sempre tramite posta elettronica inviata al suindicato indirizzo, eventuali ulteriori variazioni comprese l’iscrizione nelle fasce, fermo restando il possesso dei requisiti già dichiarati, o gli ambiti provinciali presso i quali si intende manifestare l’indisponibilità ad assumere l’incarico.
Tutte le richieste di variazione dei dati, validate dall’Ufficio, saranno formalizzate con decreto ministeriale a cadenza trimestrale.
7. Contributo annuo
I soggetti che risulteranno iscritti nell’elenco formato a seguito del presente avviso, sono tenuti a versare al Ministero dell’Interno, ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 2, del decreto legge 20 giugno 2012 n. 79 convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012 n. 131, un contributo annuo di 25 euro entro il termine del 30 aprile 2019, come previsto dal decreto del Ministro dell’Interno 21 giugno 2013. Per le modalità di versamento si rinvia alle comunicazioni presenti sul sito internet www.finanzalocale.Interno.it.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO INTERNO - Comunicato 26 ottobre 2022, n. 12072 - Avviso pubblico per l’iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali - Anno 2023 - Presentazione di nuove domande e adempimenti per i soggetti già iscritti
- CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 26 ottobre 2022, n. 100 - Avviso pubblico per l’iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali anno 2023 - Presentazione di nuove domande e adempimenti per i soggetti già iscritti
- Avviso pubblico per l'iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali - Anno 2022 - Presentazione di nuove domande e adempimenti per i soggetti già iscritti - CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 08 novembre 2021, n. 101
- MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY - Comunicato del 26 settembre 2023 - Collegi revisori conti sistema camerale - Presentazione domande iscrizione all'Elenco professionalità - Avviso per la presentazione delle domande di iscrizione all’Elenco…
- Modifica dei requisiti soggettivi di inserimento nell'elenco nonché delle cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di mediatore esperto in giustizia riparativa, ed altresì del termine di presentazione della domanda di iscrizione…
- Regolamento concernente le condizioni per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali dei revisori di Paesi terzi, avuto riguardo ai criteri indicati dalla disciplina comunitaria, il contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di cancellazione…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Bancarotta fraudolente distrattiva è esclusa se vi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 14421 depositata il 9…
- Per i crediti di imposta di Industria 4.0 e Ricerc
L’articolo 6 del d.l. n. 39 del 2024 ha disposto, per poter usufruire del…
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…