AGENZIA delle DOGANE – Comunicato del 6 marzo 2024

Avviso – Regolamento delegato (UE) 2024/634 della commissione del 14 dicembre 2023 – Regolamento di esecuzione (UE) 2024/635 della commissione del 2 febbraio 2024

Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L del 20 febbraio 2024, sono stati pubblicati i seguenti regolamenti (UE), in vigore dall’11 marzo 2024:

A) Regolamento delegato (UE) 2024/634 della Commissione del 14 dicembre 2023 che modifica il Regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda la prova della posizione doganale di merci unionali e le formalità doganali relative ai dispositivi elettronici di rilevamento del carico.

B) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/635 della Commissione del 2 febbraio 2024 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 relativamente ai mezzi di prova della posizione doganale di merci unionali e talune disposizioni del regime del transito unionale.

Se ne delinea di seguito il relativo impatto.

A) Le modifiche apportate al Regolamento delegato (UE) 2015/2446 in particolare dall’art. 119, par. 2, nuova lett. a) e nuovo par.3 specificano che le merci unionali possono circolare, senza essere soggette a un regime doganale, da un punto all’altro del territorio doganale dell’Unione e temporaneamente fuori da tale territorio, senza che muti la loro posizione doganale a condizione che non si effettuino scali al di fuori del territorio doganale dell’Unione.

L’art. 128, nuovo par. 3, precisa che la domanda per la qualifica di emittente autorizzato al rilascio di un mezzo di prova della posizione doganale “ACP” deve essere presentata all’Ufficio doganale in cui le merci sono state inizialmente caricate su un mezzo di trasporto per la spedizione e in cui sono disponibili tutte le informazioni necessarie sulle merci; inoltre, ai nuovi paragrafi 3 bis e 3 ter sono dettagliate le condizioni per poter usufruire dello status di emittente autorizzato.

Inoltre, l’art. 228 è stato modificato per introdurre al paragrafo c) i dispositivi elettronici di rilevamento del carico collocati all’interno degli imballaggi o ad essi collegati: in tal modo, gli stessi potranno beneficiare, come per gli imballaggi a cui sono applicati, di formalità doganali semplificate per il vincolo e l’appuramento al regime di ammissione temporanea previste dagli artt. 136 e seguenti anch’essi modificati per prevedere tale tipo di merce.

B) Per effetto delle modifiche al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 viene precisato, al nuovo art. 200 bis, che un emittente autorizzato può rilasciare i documenti T2L o T2LF solo nello Stato membro che ha emesso l’autorizzazione “ACP” e che tali prove devono essere registrate nel sistema elettronico relativo alla prova della posizione unionale (PoUS).

In merito al regime del transito unionale, è stato stabilito, modificando l’art. 303, par.4, che il rilascio del Documento di Accompagnamento Transito (DAT) può essere richiesto all’ufficio doganale di partenza non solo dal titolare del regime ma anche dalla persona che presenta le merci.

Con la modifica all’art. 305, par. 1, sono indicate le condizioni in presenza delle quali, per merci trasportate su unità di trasporto intermodale (quali container, cassa mobile e semirimorchio), la modifica del mezzo di trasporto è esclusa dalla tipologia di incidenti, che richiedono un intervento dell’autorità doganale.