La Corte di Cassazione con la sentenza n. 26837 depositata il 29 novembre 2013 intervenendo in tema di assistenza sanitaria ha affermato che i legali che si recano all’estero non hanno diritto al rimborso per le spese sostenute per la gravidanza e il parto della moglie, l’avvocato che svolge per lunghi periodi la sua attività fuori dei confini nazionali, nel caso specifico gli Stati uniti.
La vicenda esaminata e decisa dalla Corte Suprema che ha confermata la pronuncia della Corte di Appello che aveva ritenuto non pertinente il richiamo all’articolo 2 del Dpr 618/1998 che prevede quale presupposto del rimborso, per i lavoratori autonomi, lo svolgimento di un’attività lavorativa in un altro paese “per periodi di tempo limitati”. Nel caso di specie invece risultava che l’avvocato nel 2005 aveva svolto attività lavorativa negli Usa per due periodi di tempo che sommati tra loro erano pari ad una permanenza di ben otto mesi su dodici. Non solo, era stato accertato che egli aveva negli Stati Uniti anche uno studio professionale avviato in modo “coerente”, dunque, “con un’attività lavorativa continuativa e, quindi, non limitata nel tempo”.
I giudici di legittimità ricordano che la Consulta abbia stabilito che “le esigenze della finanza pubblica non possono assumere, nel bilanciamento del legislatore, un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione” ed affermano che “non è certamente a quest’ambito che appartiene il diritto dell’avv.to R. per il quale neppure è stato dedotto che versi in condizioni indigenti”.
Per i giudici di Piazza Cavour allora “non è contraria ad una lettura costituzionalmente orientata l’interpretazione fornita dalla Corte di Appello di Genova dell’art. 2 del Dpr n. 618 del 1980 secondo la quale l’assistenza sanitaria è limitata, per i lavoratori autonomi ivi compresi i liberi professionisti, a situazioni del tutto marginali quali quelle appunto determinate dalla permanenza all’estero per limitati periodi di tempo”.
Per i giudici della Corte, in conclusione, il legislatore con il riferimento all’“attività lavorativa per periodo di tempo limitato” ha inteso riferirsi a quei lavoratori autonomi che svolgono “occasionalmente la loro attività all’estero con esclusione di coloro i quali sostanzialmente svolgono la loro attività prevalentemente all’estero e cioè per periodi non limitati di tempo”.