La Corte di Cassazione a Sezione Unite con la sentenza n.27266 depositata il 5 dicembre 2013 intervenendo in materia di incompatibilità ordine forense ha affermato che è legittimo la disposizione normativa nazionale che nega l’esercizio ai dipendenti pubblici in una relazione di lavoro a tempo parziale l’esercizio della professione di avvocato.
La vicenda ha riguardato un dipendente ministeriale a tempo parziale iscritto dal 1997 nell’ albo degli avvocati in virtù della disposizione di cui all’articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, che consentiva la doppia attività ma che in base alla legge 339/2003, con cui è stato introdotto il il divieto di esercizio della professione forense per i dipendenti pubblici part-time veniva disposta la sua cancellazione dall’ordine forense. Infatti il professionista con l’entrata in vigore della norma il ricorrente manifestava la sua intenzione di continuare a mantenere il rapporto di pubblico impiego, esercitando nel contempo anche la professione di avvocato.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ritenendo la sussistenza dell’incompatibilità, ordinava la cancellazione dell’impiegato dall’albo. Avverso tale provvedimento l’impiegato ministeriale impugnava la decisione davanti al Consiglio nazionale forense con poco successo. Il legale contro questa decisione proponeva ricorso alla Corte Suprema con un’articolata argomentazione.
Gli Ermellini respingono il ricorso del professionista si evidenzia nelle motivazioni, delle Sezioni Unite, un importante passaggio con cui hanno puntualizzato che “è comunque decisivo rilevare che, a seguito di ordinanza dei Giudice di Pace di Cortona del 19-6- 2009, che aveva rimesso alla Corte di Giustizia dell’unione europea la questione pregiudiziale relativa al possibile contrasto della legge n. 339 del 2003 ( nella parte in cui reintroduce il divieto di svolgimento della professione forense per i pubblici dipendenti part-time) con i principi comunitari in tema dl tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, legittimo affidamento e protezione dei diritti quesiti alla luce delle direttive 77/249/CE e 98/5/CE, la suddetta Corte di Giustizia dell’unione europea con la già richiamata sentenza dei 2-12-2010 ha ritenuto che gli artt. 3 n. 1 lett. g) CE, 4 CE, 10 CE, 81 CE e 98 CE non ostano ad una normativa nazionale che neghi ai dipendenti pubblici impiegati in una relazione di lavoro a tempo parziale l’esercizio della professione dl avvocato, anche qualora siano in possesso dell’apposita abilitazione, disponendo la loro cancellazione dall’albo degli avvocati.