azione di responsabilitaI giudici di legittimità, nella sentenza n. 10936 del 2016,  nel confermare la decisione dei giudici di merito evidenziano come la Corte d’Appello, in accoglimento dell’eccezione di nullità del processo per irregolare instaurazione del contraddittorio, abbia ravvisato un conflitto di interessi nella costituzione congiunta, ai giudizi, della srl e del suo liquidatore, attuale legale rappresentante, in ordine all’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c., considerata l’esistenza di un evidente interesse personale del liquidatore ad evitare la condanna, associando alle sue difese la stessa società.

Altra importante precisazione che emerge dalla sentenza in commento, in tema di azione di responsabilità esercitata dal socio contro gli amministratori della Srl, riguarda l’omessa nomina di un curatore in rappresentanza della società costituisce un vizio insanabile della costituzione del rapporto processuale, tale da comportare la nullità dell’intero procedimento, per violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. La Srl non può essere rappresentata, per l’evidente conflitto d’interessi, dallo stesso soggetto (nella fattispecie, il liquidatore) convenuto con l’azione di responsabilità, esercitata dal socio nell’interesse della società stessa.

Per quanto concerne l’aspetto del litisconsorzio necessario gli Ermellini affermano che il legislatore ha introdotto, con l’articolo 2476 cod. civ., la legittimazione del singolo socio a proporre azione di responsabilità contro amministratori o liquidatori, valorizzandone il ruolo di iniziativa. Il singolo socio, indipendentemente dalla quota di capitale posseduto, gode di una legittimazione straordinaria, nell’interesse della società, riconducibile alla nozione di sostituzione processuale ex art. 81 cod. proc. civ.Ne consegue la necessaria compartecipazione della società al giudizio, quale titolare del credito risarcitorio, desumibile anche da alcuni dati testuali dello stesso articolo 2476, comma 1, cod. civ, (“gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società […]”), nel cui patrimonio confluirebbe la somma liquidata, all’esito positivo del giudizio.

Per cui la circostanza che il legislatore della riforma del 2003 abbia omesso un esplicito riferimento, nell’articolo 2476 cod. civ., alla chiamata in giudizio della società non implica l’esclusione del litisconsorzio necessario; litisconsorzio che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto nell’ipotesi, concettualmente affine, di azione promossa dal socio di una società di capitali per la revoca, per giusta causa, del liquidatore ex art. 2450 comma 4 cod. civ. nel testo previgente (oggi art. 2487, comma 4, cod. civ.), cui pure il socio è direttamente legittimato (v. Cass. Sez. 1, n.1623/2015).

Per quanto riguarda il secondo aspetto trattato dalla sentenza in esame, ossia quello relativo alla nomina di un rappresentante processuale della società, gli Ermellini hanno avvalorato la sentenza del Giudice di secondo grado in ordine all’applicazione dell’art. 78 cod. proc. civ.

Nella fattispecie in esame la Corte d’appello ha sostenuto che nell’azione di responsabilità esercitata dal socio ai sensi dell’art. 2476 cod. civ. la società deve essere rappresentata da un curatore speciale. È stata quindi accolta l’eccezione di nullità del processo per irregolare instaurazione del contraddittorio, sul rilievo “che il liquidatore aveva un evidente interesse personale a evitare la condanna, associando alle sue difese la stessa società”.

A proposito di questo rilievo della Corte territoriale, i giudici di legittimità hanno osservato che l’art. 78, comma 1, cod. proc. civ. stabilisce che, se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l’assistenza e vi sono ragioni di urgenza, può essere nominato all’incapace, alla persona giuridica o all’associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista, finché non subentri colui al quale spetti la rappresentanza. Ai sensi del comma 2, il curatore speciale deve essere altresì nominato qualora sussista un conflitto di interessi – anche solo potenziale – tra rappresentante e rappresentato.

Pertanto per gli Ermellini l’omessa nomina del curatore, in presenza dei presupposti di legge, costituisce un vizio insanabile della costituzione del rapporto processuale, tale da comportare la nullità dell’intero procedimento, per violazione del diritto di difesa, rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio e anche in sede di legittimità. Tale vizio è stato rilevato nella fattispecie, posto che, scrivono i Supremi Giudici, la “Srl, litisconsorte necessario, non poteva essere rappresentata dallo stesso soggetto convenuto con l’azione di responsabilità, esercitata in sua vece: a pena di conflitto di interessi con il suo rappresentante legale, anche solo potenziale, non essendo necessaria l’evidente ricorrenza di sintomi indicativi dell’effettività del conflitto”.