BANCA D’ITALIA E CONSOB – Provvedimento 22 ottobre 2013
Modifiche al provvedimento 22 febbraio 2008, recante «Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione»
Emanano
Il presente atto recante le modifiche al Provvedimento adottato d’intesa da Banca d’Italia e Consob in data 22 febbraio 2008 recante la «Disciplina dei Servizi di Gestione Accentrata, di Liquidazione, dei Sistemi di Garanzia e delle relative società di gestione».
L’atto recante le modifiche al Provvedimento del 22 febbraio 2008 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato
I. Il Provvedimento adottato d’intesa da Banca d’Italia e Consob in data 22 febbraio 2008 recante la “Disciplina dei Servizi di Gestione Accentrata, di Liquidazione, dei Sistemi di garanzia e delle relative società di gestione”, è modificato come segue:
1. Al Titolo I, Parte I, sono apportate le seguenti modificazioni:
– l’art. 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1 – Definizioni
1. Nel presente provvedimento si intendono per:
a) «TUF» (Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria): il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
b) «TUB» (Testo Unico Bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
c) «decreto sulla definitività»: il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, e successive modificazioni;
d) «aderenti»: i soggetti che, relativamente alle posizioni assunte per proprio conto ovvero per conto dei propri committenti, aderiscono ad una controparte centrale direttamente o indirettamente per il tramite di altri aderenti diretti;
e) «collegamenti»: la partecipazione di una società di gestione ai servizi di gestione accentrata, di liquidazione, ai sistemi di garanzia gestiti da soggetti domestici oppure agli analoghi servizi e agli analoghi sistemi offerti e/o gestiti da soggetti esteri; la partecipazione di questi ultimi ai servizi di gestione accentrata e di liquidazione e ai sistemi di garanzia; altre forme di interazione tra le società di gestione ed i predetti soggetti esteri;
f) «committenti»: i soggetti che danno mandato di negoziare e/o compensare e garantire, inclusa la fase di regolamento, operazioni a un aderente a una controparte centrale;
g) «controparte centrale»: il soggetto indicato nell’art. 2, punto 1, del Regolamento UE n. 648 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, stabilito nel territorio della Repubblica;
h) «definitività infragiornaliera»: irrevocabilità e opponibilità acquisita nel corso della giornata contabile dai regolamenti finali non appena eseguiti;
i) «emittenti»: le società e gli enti che emettono strumenti finanziari ammessi al sistema di gestione accentrata;
j) «fondi di garanzia dei contratti e della liquidazione»: i sistemi previsti rispettivamente dagli articoli 68, comma 1 e 69, comma 2 del TUF;
k) «mercati»: i mercati regolamentati previsti dall’art. 61 del TUF e i sistemi multilaterali di negoziazione previsti dall’art. 77-bis del TUF;
l) «giornata contabile»: l’intervallo temporale all’interno del quale il regolamento delle operazioni è effettuato con medesima valuta;
m) «intermediari»: soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti;
n) «liquidatori»: i soggetti partecipanti ai servizi di liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non derivati, di cui all’art. 69, comma 1, del TUF;
o) «liquidazione su base lorda»: l’attività volta a consentire il regolamento delle operazioni su strumenti finanziari non derivati singolarmente considerate;
p) «liquidazione su base netta»: l’attività volta a consentire il regolamento dei saldi derivanti dalla compensazione su base multilaterale delle operazioni su strumenti finanziari non derivati;
q) «margini»: le attività costituite e/o dovute alle controparti centrali dai singoli aderenti diretti, a garanzia dell’esecuzione delle obbligazioni risultanti dalle registrazioni sui conti degli aderenti medesimi;
r) «negoziatore»: il soggetto ammesso alle negoziazioni nei mercati regolamentati di cui all’art. 61 del TUF e nei sistemi multilaterali di negoziazione previsti dall’art. 77-bis del TUF;
s) «operazioni»: i contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari;
t) «operazioni definitive»: operazioni vincolanti e opponibili ai terzi ai sensi dell’art. 2 del decreto sulla definitività;
u) «organo di amministrazione»: a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione;
v) «organo di controllo»: a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza ovvero il comitato per il controllo sulla gestione;
w) «partecipanti»: i liquidatori e/o gli aderenti e/o gli intermediari ammessi alla gestione accentrata e/o i soggetti che partecipano ai sistemi di garanzia previsti dagli articoli 68 e 69, comma 2, del TUF;
x) «posizione contrattuale»: gli obblighi e i diritti originati da operazioni;
y) «procedure esecutive»: le procedure di esecuzione coattiva disciplinate dai regolamenti di mercato o dei sistemi di garanzia, ovvero definite su base consensuale dagli operatori, aventi ad oggetto l’esecuzione di operazioni che non sono state regolate nei termini previsti per mancata consegna, rispettivamente, di strumenti finanziari o di contante;
z) «record date»: giornata contabile al termine della quale sono individuati i titolari dei conti nei quali sono registrati gli strumenti finanziari;
aa) «servizi di garanzia»: servizi volti a garantire il buon fine di operazioni aventi ad oggetto obbligazioni al pagamento di una somma di denaro ovvero alla consegna di strumenti finanziari, inclusa l’attività di gestione di sistemi di garanzia;
bb) «servizi di gestione accentrata»: i servizi disciplinati dagli articoli 80 e seguenti del TUF;
cc) «servizi di liquidazione»: il servizio di compensazione e liquidazione e il servizio di liquidazione su base lorda di cui all’art. 69, comma 1 del TUF, aventi rispettivamente ad oggetto la liquidazione su base netta e la liquidazione su base lorda;
dd) «sistemi di garanzia»: i sistemi previsti dagli articoli 68, comma 1, 69, comma 2 e 70 del TUF;
ee) «sistemi di riscontro e rettifica giornalieri»: i sistemi che consentono l’acquisizione, il riscontro, la rettifica e l’inoltro delle operazioni ai servizi di liquidazione e agli analoghi servizi esteri;
ff) «società di gestione»: le società di gestione accentrata, la società di gestione dei servizi di liquidazione e le società di gestione dei sistemi di garanzia;
gg) «società di gestione accentrata»: le società disciplinate nella parte III titolo II del TUF agli articoli 80 e seguenti;
hh) «società di gestione dei servizi di liquidazione»: la società autorizzata dalla Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, ai sensi dell’art. 69, comma 1, del TUF a gestire i servizi di liquidazione, esclusa la fase finale del regolamento del contante;
ii) «strumenti finanziari»: gli strumenti indicati all’art. 1, comma 2, del TUF;
jj) «ultimo intermediario»: l’intermediario che tiene i conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari di pertinenza di soggetti che non operano in qualità di intermediari (investitori finali) o di soggetti non residenti.»;
– all’art. 2, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) nei servizi di liquidazione, il momento in cui, secondo le regole del sistema, gli ordini di trasferimento, consistenti in istruzioni relative a operazioni compensate o singole già riscontrate, sono irrevocabili;»;
– l’art. 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3 – Criteri generali per la gestione
1. Le società di gestione informano la propria attività a principi di sana e prudente gestione, tengono conto degli standard e delle migliori pratiche conosciute in ambito internazionale, adottano adeguate misure di contenimento dei rischi a fronte delle attività svolte, assicurano elevati livelli di trasparenza e l’ordinato, continuo ed efficiente funzionamento dei servizi e dei sistemi gestiti.
2. Le società di gestione, in occasione di significative modifiche al funzionamento dei servizi e dei sistemi gestiti nonché dell’avvio di nuovi servizi, prevedono adeguate forme di consultazione con gli utenti al fine di valutare l’impatto delle iniziative e l’appropriatezza delle funzionalità offerte.».
– l’art. 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7 – Requisiti organizzativi della società di gestione
1. I servizi di gestione accentrata e di liquidazione e i sistemi di garanzia sono organizzati e gestiti da società per azioni.
2. Le società di gestione possiedono una struttura organizzativa idonea ad assicurare l’ordinato e continuo funzionamento dei servizi e dei sistemi nonché livelli di efficienza, nella gestione degli stessi, in linea con gli standard e le migliori pratiche conosciute in ambito internazionale. Esse si dotano tra l’altro di:
a) solidi ed efficienti dispositivi di governo societario;
b) procedure decisionali, meccanismi di delega, linee di responsabilità e di comunicazione ben definite, trasparenti e
coerenti, riflesse in un organigramma e un funzionigramma, anche con riferimento alle attività esternalizzate;
c) misure e procedure idonee a contenere e governare efficacemente i potenziali conflitti di interesse insiti nelle attività esercitate;
d) misure idonee a garantire la separazione delle funzioni operative da quelle di controllo;
e) un efficace sistema di controlli interni che sia idoneo a individuare, controllare e gestire i rischi legati alle attività, ai processi e ai sistemi gestiti, nonché a rilevare tempestivamente eventuali irregolarità;
f) procedure specifiche idonee a individuare compiti e responsabilità per l’adozione di misure correttive delle irregolarità riscontrate dal sistema di controlli interni;
g) dispositivi e procedure efficaci per il controllo del rispetto del regolamento da parte dei partecipanti e per il buon funzionamento dei servizi e dei sistemi;
h) adeguate politiche e procedure amministrative e contabili che siano conformi ai principi e alle norme applicabili e consentano di fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società;
i) sistemi informativi adeguati alla complessità, alla varietà e alla tipologia dei servizi svolti, caratterizzati da elevati livelli di sicurezza e tali da assicurare l’integrità e la riservatezza delle informazioni.
3. La struttura organizzativa è approvata dall’organo di amministrazione delle società di gestione.
4. Al fine di consentire alla Banca d’Italia e alla Consob di accertare la presenza, al momento dell’avvio dell’operatività dei servizi e dei sistemi e in via continuativa, dei presidi che soddisfano gli obblighi di cui al comma 2, le società di gestione inviano alla Banca d’Italia e alla Consob le informazioni necessarie ed effettuano le comunicazioni di cui agli articoli 74 e 75.
5. Le società di gestione, almeno una volta l’anno, sottopongono a verifica le strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per la prestazione dei servizi istituzionali, con particolare riferimento alle misure di sicurezza informatica poste in essere e alle procedure volte ad assicurare la continuità operativa. Tale verifica è effettuata da soggetti terzi ovvero da strutture interne alla società, purché diverse e indipendenti da quelle produttive.».
2. Nel Capo II, Titolo II, Parte I, sono apportate le seguenti modificazioni:
– all’art. 12, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) le categorie di strumenti finanziari ammessi alla gestione accentrata e le condizioni per l’ammissione, fatto salvo quanto previsto al comma 3;»;
– all’art. 12, comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) le condizioni e i presupposti in base ai quali le società di gestione accentrata comunicano agli emittenti i dati identificativi degli intermediari che detengono gli strumenti finanziari nei conti di gestione accentrata, unitamente al numero di strumenti finanziari ivi registrati, nonché le relative modalità e i termini delle comunicazioni, e fatto salvo quanto previsto al comma 4;»;
– all’art. 12, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
«3. Ai fini del comma 1, lettera b, le società di gestione accentrata verificano l’avvenuto collocamento o sottoscrizione degli strumenti finanziari da ammettere, laddove rilevante anche attraverso la verifica del trasferimento del contante agli emittenti.
4. Ai fini del comma 1, lettera h, gli intermediari hanno facoltà di vietare espressamente la comunicazione, richiesta dagli emittenti, del numero di strumenti finanziari registrati nei conti di proprietà.».
– all’art. 15, comma 2, alla lettera b) le parole «incluso nell’elenco pubblicato ai sensi dell’art. 108, comma 2,» sono sostituite dalle parole «da considerarsi diffuso ai sensi dell’art. 108»;
– all’art. 16, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per la dematerializzazione degli strumenti finanziari già accentrati, alla data convenuta con l’emittente le società di gestione accentrata:
a) annullano gli strumenti finanziari;
b) spediscono gli strumenti finanziari all’emittente.»;
– all’art. 18, comma 1, dopo le parole «strumenti finanziari emessi» è aggiunto il seguente periodo:
«L’emittente e i predetti intermediari, laddove richiesto dalla società di gestione accentrata, forniscono ulteriori informazioni relative all’avvenuto collocamento o sottoscrizione, anche nella circostanza in cui l’immissione in regime di dematerializzazione si riferisca a strumenti finanziari già rappresentati da titoli.».
– all’art. 21, comma 3, dopo le parole «copia della comunicazione», sono inserite le parole «emessa ai sensi dell’art. 22 o 23»;
– all’art. 22, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«Per l’intervento e per l’esercizio del voto nelle assemblee delle società soggette alla disciplina prevista nell’art. 83-sexies, comma 2, del TUF, il termine stabilito dall’ultimo intermediario per la presentazione della richiesta di comunicazione non può essere antecedente la fine del secondo giorno di mercato aperto successivo alla record date, ai sensi del medesimo comma.»;
– all’art. 23, comma 1, fra le parole «148 del TUF» e «è attestata» sono aggiunte le parole «nonché dall’art. 26-bis, comma 2, del presente provvedimento»;
– l’art. 24 è sostituito dal seguente:
«Art. 24 – Comunicazioni rettificative e di revoca
1. Nel caso in cui la comunicazione prevista dall’art. 23 sia stata trasmessa in una data antecedente a quella in cui deve sussistere, secondo la disciplina applicabile, la legittimazione per l’esercizio dei relativi diritti, gli intermediari comunicano senza indugio agli emittenti l’eventuale cessione totale o parziale degli strumenti finanziari oggetto di tale comunicazione, indicando il numero progressivo annuo di emissione della comunicazione precedentemente effettuata.
2. Limitatamente all’esercizio dei diritti previsti dagli articoli 2422 del codice civile e 127-ter del TUF, la comunicazione rettificativa è effettuata esclusivamente nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto la totalità degli strumenti finanziari di pertinenza del soggetto legittimato, registrati sui conti tenuti dall’ultimo intermediario.
3. L’obbligo previsto dal comma 1 si applica per tutto il termine di efficacia delle comunicazioni, se indicato nella comunicazione medesima, salvi i casi in cui sia rilevante per l’ordinamento la titolarità degli strumenti finanziari ad una data specifica. In tali casi l’intermediario assolve l’obbligo di cui al comma 1 trasmettendo un’unica comunicazione di rettifica con riferimento alle evidenze relative al termine della giornata contabile in cui deve essere verificata la titolarità degli strumenti finanziari oggetto della prima comunicazione.
4. Ove compatibile con la disciplina dell’esercizio dei diritti sociali, il soggetto legittimato tramite una comunicazione inviata ai sensi dell’art. 23, come eventualmente rettificata ai sensi del medesimo comma, può chiedere l’invio di una comunicazione di revoca sulla totalità o su parte degli strumenti finanziari di propria pertinenza, registrati sui conti tenuti dall’ultimo intermediario.».
– dopo l’art. 26 è inserito il seguente articolo:
«Art. 26-bis – Identificazione dei titolari di strumenti finanziari
1. Gli emittenti obbligazioni immesse nella gestione accentrata possono chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi dei titolari delle obbligazioni, unitamente al numero di obbligazioni registrate nei conti ad essi intestati.
2. Nel caso di prestiti obbligazionari disciplinati dalla legge italiana, la facoltà indicata al comma precedente è esercitabile solo ove consentito dal regolamento del prestito. In tal caso, l’emittente è tenuto ad effettuare la medesima richiesta su istanza dell’assemblea degli obbligazionisti, ovvero su richiesta di tanti obbligazionisti che rappresentino almeno la metà della quota prevista dall’art. 2415, comma 2, e i relativi costi sono ripartiti tra l’emittente e i titolari di obbligazioni secondo i criteri stabiliti dal medesimo regolamento.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti e dall’art. 83-duodecies del TUF, gli emittenti possono effettuare l’identificazione dei titolari degli strumenti finanziari ivi menzionati anche richiedendo:
a) ad una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli intermediari nei conti dei quali sono registrati gli strumenti finanziari da essi emessi, unitamente al numero di strumenti finanziari registrati nei predetti conti;
b) agli intermediari, i dati identificativi dei titolari dei conti nei quali sono registrati gli strumenti finanziari da essi emessi, unitamente al numero degli strumenti finanziari registrati nei predetti conti.
4. Gli emittenti obbligazioni ammesse alle negoziazioni con il consenso dell’emittente nei mercati pubblicano, con le modalità e nei termini indicati nell’art. 114, comma 1, del TUF, un comunicato con cui danno notizia della decisione di procedere all’identificazione degli obbligazionisti, rendendo note le relative motivazioni o l’identità e la partecipazione complessiva degli obbligazionisti istanti nei casi di cui al comma 2. I dati ricevuti dall’emittente sono messi a disposizione degli obbligazionisti senza indugio e senza oneri a loro carico.
5. E’ fatta salva la possibilità per i titolari degli strumenti finanziari di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi. Nei casi di contitolarità degli strumenti finanziari, il divieto di comunicazione dei dati identificativi da parte di uno solo dei contitolari non consente l’identificazione della pluralità degli stessi.»;
– all’art. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «art. 26» sono inserite le seguenti parole «e dall’art. 26-bis, comma 1,»;
b) al comma 4, dopo le parole «83-duodecies del TUF» sono inserite le seguenti parole «e dall’art. 26-bis, comma 1,» e alla lettera b), dopo le parole «83-duodecies, comma 1, del TUF» sono inserite le seguenti parole «, e dell’art. 26-bis, comma 1»;
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma 4-bis:
«4-bis. Le segnalazioni previste dall’art. 26-bis, comma 3, sono effettuate:
a) dalle società di gestione accentrata, entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta effettuata ai sensi della lettera a);
b) dagli intermediari, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta effettuata ai sensi della lettera b).»;
– all’art. 29, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Gli emittenti mantengono evidenza nel libro dei soci delle segnalazioni ad essi effettuate dagli intermediari ai sensi dell’art. 83-novies, comma 1, lettera g), del TUF.»;
– all’art. 30, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) nel caso di pagamento di utili e altre distribuzioni relativi a strumenti finanziari immessi nella gestione accentrata, mantengono separata evidenza delle relative risultanze contabili fino alla ricezione delle istruzioni di incasso o, comunque, fino allo scadere del termine di prescrizione ordinaria;»;
– all’art. 36, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli intermediari, entro il giorno successivo alla data di registrazione, verificano per ciascuna specie di strumento finanziario che il saldo del conto di proprietà presso la società di gestione accentrata coincida con il saldo del conto di proprietà presso di loro e che la somma dei saldi dei conti di terzi presso la società di gestione accentrata coincida con la somma dei saldi dei conti intestati ai propri clienti.»;
– all’art. 39, comma 1, le parole «degli articoli 14 e 16, relativamente ai rapporti con gli intermediari» sono soppresse e sostituite dalle parole «dell’art. 13».
3. Nel Capo II, Titolo III, Parte I, all’art. 47 dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
«3. La società di gestione dei servizi di liquidazione definisce la procedura di gestione dell’insolvenza di un partecipante (diretto o indiretto). Detta procedura è portata a conoscenza dei partecipanti con adeguati mezzi di comunicazione. La società di gestione dei servizi di liquidazione comunica la procedura di gestione dell’insolvenza alla Banca d’Italia e alla Consob con congruo anticipo.».
8. Nel Capo II, Titolo IV, Parte I, all’art. 55, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione e sospensione dei partecipanti nel rispetto di criteri non discriminatori, trasparenti e obiettivi;».
9. Nella Parte II, all’art. 75, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I risultati delle verifiche annuali previste dall’art. 7, comma 5, sono comunicati alla Banca d’Italia e alla Consob, unitamente alle misure adottate e da adottare da parte della società per la rimozione delle disfunzioni rinvenute, specificando i relativi tempi di attuazione.».
10. Alla Parte III sono apportate le seguenti modificazioni:
– alla rubrica della Parte le parole «delle insolvenze di mercato» sono sostituite dalle parole «dell’insolvenza di mercato»;
– l’art. 80 è sostituito dal seguente:
«Art. 80 – Presupposti e accertamento dell’insolvenza di mercato
1. Costituiscono presupposti per la dichiarazione di insolvenza di mercato dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati e dei partecipanti alle controparti centrali:
a) l’apertura, da parte dell’autorità giudiziaria o amministrativa competente, di una procedura di liquidazione o di risanamento, come definite dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. 21 maggio 2004, n. 170 e successive modificazioni;
b) il mancato o parziale versamento, nei termini e nei modi previsti dalla relativa disciplina, dell’importo a debito risultante dal compimento delle procedure esecutive;
c) il mancato o il parziale versamento delle somme dovute a titolo di margini o di ulteriori misure di controllo, gestione e copertura dei rischi, nonché il mancato o parziale regolamento finale per differenziale delle posizioni contrattuali su strumenti finanziari derivati, nei termini e nei modi previsti dalla relativa disciplina, nei confronti di una controparte centrale.
2. I gestori dei mercati e le controparti centrali, secondo le rispettive competenze, comunicano senza indugio alla Consob e alla Banca d’Italia le circostanze indicate al comma 1, delle quali siano a conoscenza, indicando altresì gli eventuali provvedimenti adottati.»;
– l’art. 81 è sostituito dal seguente:
«Art. 81 – Dichiarazione dell’insolvenza di mercato
1. L’insolvenza di mercato è dichiarata dalla Consob, d’intesa con la Banca d’Italia. Il provvedimento di dichiarazione dell’insolvenza di mercato è comunicato tempestivamente ai gestori dei mercati e alle società di gestione. Con il medesimo provvedimento la Consob e la Banca d’Italia possono impartire istruzioni ai predetti soggetti in merito agli eventuali provvedimenti urgenti da adottare.»;
– l’art. 82 è sostituito dal seguente:
«Art. 82 – Procedura di liquidazione dell’insolvenza di mercato
1. La liquidazione dell’insolvenza di mercato può essere effettuata dai gestori dei mercati e dalle controparti centrali, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 72, comma 4, del TUF.
2. Le controparti centrali disciplinano la procedura di liquidazione dell’insolvenza di mercato, inclusi gli adempimenti relativi al rilascio del certificato di credito indicato dall’art. 72, comma 6, del TUF, ad integrazione della procedura di inadempimento prevista dall’art. 57.
3. I gestori dei mercati possono effettuare la liquidazione dell’insolvenza di mercato per operazioni non garantite da controparte centrale concluse in mercati diversi da quelli da essi gestiti, d’intesa con i rispettivi gestori.
4. La società di gestione dei servizi di liquidazione può effettuare la liquidazione dell’insolvenza di mercato per operazioni concluse nei mercati – d’intesa con i rispettivi gestori – che non siano garantite da controparti centrali o analoghi sistemi esteri.
5. I gestori dei mercati mantengono in ogni caso la responsabilità della procedura di liquidazione dell’insolvenza per i contratti conclusi nei mercati da essi gestiti. A conclusione della procedura e sulla base delle relative risultanze rilasciano i certificati di credito ai sensi dell’art. 72, comma 6, del TUF.
6. Conformemente a quanto stabilito nel regolamento indicato all’art. 46, le operazioni riferibili all’insolvente:
a) immesse nei servizi di liquidazione, e definitive ai sensi del decreto sulla definitività, terminano il processo di liquidazione nel quale sono state immesse;
b) non definitive ai sensi del decreto sulla definitività, sono escluse dai sistemi di riscontro e rettifica giornalieri e dai servizi di liquidazione;
c) definitive ma non regolabili per mancanza del contante o degli strumenti finanziari, sono escluse dai servizi di liquidazione.
7. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, i gestori dei mercati e la società di gestione dei servizi di liquidazione definiscono apposite procedure, ispirate a criteri di rapidità ed efficienza, per la liquidazione dell’insolvenza di mercato, inclusi la definizione del parametro di prezzo in base al quale avviare la liquidazione dell’insolvenza di mercato con riferimento ai diversi strumenti finanziari, nonché gli adempimenti relativi al rilascio dei certificati di credito ai sensi dell’art. 72, comma 6, del TUF.
8. La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, approva le procedure e i criteri indicati al comma precedente e ogni loro modifica.
9. I gestori dei mercati, le controparti centrali e la società di gestione dei servizi di liquidazione rendono noto ai rispettivi partecipanti se effettuano la liquidazione dell’insolvenza di mercato e, in caso positivo, in base a quali procedure. Essi portano a conoscenza dei partecipanti, tempestivamente e con mezzi idonei, eventuali successive modifiche alle informazioni così rese.»;
– l’art. 83 è sostituito dal seguente:
«Art. 83 – Comunicazioni alla Banca d’Italia e alla Consob
1. I soggetti indicati all’art. 82, commi 1 e 4, comunicano tempestivamente alla Banca d’Italia e alla Consob gli esiti della liquidazione, redigendo una relazione finale.».
II. Le modifiche apportate al Provvedimento recante la “Disciplina dei Servizi di Gestione Accentrata, di Liquidazione, dei Sistemi di garanzia e delle relative società di gestione” entrano in vigore il 15 aprile 2014, al fine di consentire ai destinatari delle disposizioni modificate di adeguare le rispettive procedure interne e, in particolare, di provvedere all’eventuale adeguamento dei propri regolamenti e all’eventuale predisposizione delle procedure per la liquidazione dell’insolvenza di mercato.
—
Provvedimento pubblicato nella G.U. del 05 novembre 2013, n. 259
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