La Cassazione con la sentenza n. 15837 del 05 aprile 2013 interviene in una vicenda inerente alla condanna per bancarotta fraudolente documentale di un amministratore di una società fallita.
Infatti gli Ermellini hanno ritenuto responsabile, in presenza di una documentazione societaria incompleta, l’amministratore unico della società fallita risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale, anche se la tenuta della contabilità era stata affidata a un consulente esterno. L’operato del professionista non esclude l’elemento psicologico del reato (dolo generico/eventuale) in capo all’amministratore.
In merito al consulente esterno la Cassazione afferma che “In secondo luogo è inconferente il tentativo di addossare al professionista esterno addetto alla tenuta della contabilità, nello sforzo di escludere l’elemento psicologico del reato, la responsabilità della mancanza di gran parte della documentazione societaria la cui tenuta incombeva al P. e la predisposizione di documenti ritenuti inattendibili dal curatore, essendo presumibile che i dati fossero stati trascritti secondo le indicazioni e i documenti forniti dall’amministratore della società, né tale presunzione iuris tantum è stata vinta nella specie da rigorosa prova contraria”.
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