Bancarotta fraudolenta e pena accessoria interdittiva - Cassazione sentenza n. 628 del 2014La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 628 depositata il 10 gennaio 2014 intervenendo in tema di pene accessorie in materia di bancarotta fraudolenta, la pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale è prevista in misura fissa (10 anni), e ciò non lede alcun diritto costituzionalmente protetto.

La vicenda ha riguardato una persona ritenuta amministratore di fatto di una società di capitale dichiarata fallita ed accusata del reato di appropriazione indebita e di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale aggravato dalla pluralità dei fatti e in concorso con l’amministratore di diritto della suddetta società. Il GIP condannava l’imputato riconoscendolo colpevole dei reati ascritti. L’imputato avverso la pronuncia del giudice di prime cure ricorreva alla Corte di Appello che, però, confermava quasi integralmente la decisione impugnata salvo riconoscere la prescrizione del reato di  appropriazione indebita.

Per la cassazione della decisione del giudice di seconde cure, per il tramite del proprio difensore, proponeva ricorso, basato su sette motivi di censura, alla Corte Suprema.

Gli Ermellini accolgono parzialmente il ricorso presentato nella parte della detreminazione l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza con rideterminazione, ai sensi dell’articolo 620, lettera I) cod.proc.pen., della sanzione accessoria dell’interdizione dai Pubblici Uffici nella misura di anni cinque e rigettando per il resto il ricorso. I giudici di legittimità pur rilevandoche nella giurisprudenza di questa Corte permanga un contrasto relativo, appunto, alla durata della pena accessoria interdittiva in caso di condanna per bancarotta.

Il primo orientamento (tra le tante, Cass. Sez. V 22 gennaio 2010 n. 9672 e Sez. V 31 marzo 2010 n. 23720) in base al quale detta pena (inabilitazione all’esercizio di imprese commerciali e incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per dieci anni prevista dalla L. Fall., articolo 216, u.c.), non può considerarsi indeterminata; con la conseguenza che essa non si sottrae alla disciplina di cui all’articolo 37 cod.pen., che, come è noto, impone che la pena accessoria abbia eguale durata a quella principale quando essa non sia predeterminata.

Esiste però altra corrente giurisprudenziale (v. Cass. Sez. V 30 maggio 2012 n. 30341, Sez. V 20 settembre 2012 n. 42731 e da ultimo Sez. V 31 gennaio 2013 n. 11257) per la quale deve rientrare nella nozione di pena accessoria non espressamente determinata dalla legge, quella per cui sia previsto un minimo ed un massimo, sicché, in tali casi, la durata della pena accessoria va parametrata dal Giudice a quella della pena principale inflitta.