La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 34808 depositata il 16 settembre 2024, intervenendo in tema di reato di bancarotta fraudolente documentale a carico dell’amministratore di diritto, ha riaffermato il principio secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta  documentale, poi, l’amministratore di diritto risponde di tale reato, anche se sia investito solo formalmente dell’amministrazione della società fallita (cosiddetta testa di legno), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell’ amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari.”

Per gli Ermellini in tema di bancarotta fraudolenta, per integrare il dolo dell’amministratore di diritto è sufficiente la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell’amministratore di fatto, senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi delittuosi, potendosi configurare l’elemento soggettivo sia come dolo diretto che come dolo eventuale (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Rv. 271754) (Sez. 5, Sentenza n. 19182 d I 31/01/2022, Rv. 283136 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 32413 del 24/09/2020, Rv,’: 279831 – 01; Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Rv. 262767; Sez. 5, sentenza n. 38712/2008 e Sez. 5, Sentenza n. 17670 del 2011).”

I giudici di legittimità hanno evidenziato che i giudici di merito hanno correttamente applicato il principio secondo cui  ” in tema di bancarotta fraudolenta, l’amministratore di diritto risponde unitamente all’amministratore di fatto per non avere impedito l’evento che aveva l’obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l’amministratore effettivo svolga attività illecita, la quale non può dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore; tuttavia, allorché, si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore  esclusivamente  allo  scopo  di  fare  da  prestanome,  la  sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l’accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo  eventuale)  possono  risultare  sufficienti  per  l’affermazione  della responsabilità penale.”

La carica di amministratore formale non sarebbe di per sé sufficiente a fondare un giudizio di colpevolezza, essendo necessaria, a tal fine, la dimostrazione della consapevolezza dello stato delle scritture (Cass. Pen., Sez. V, 4 novembre 2021, n. 44666).