La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 44742 depositata l’ 11 ottobre 2024, intervenendo in tema di bancoarotta fraudolente patrimoniale, ha statuito il principio secondo cui quello che “qualifica la condotta sanzionata dall’art. 216, comma 1, n. 1, l. fall., in tutte le sue alternative manifestazioni, è il risultato ultimo, la lesione dell’interesse dei creditori alla conservazione dell’integrità patrimoniale conseguente ad un atto di disposizione che abbia determinato una diminuzione economicamente apprezzabile del compendio attivo della società fallita.
Tutto ciò impone, però che la diminuzione della garanzia sia stata effettiva: il mero dato contabile (rilevante, in sede fiscale, quale esposizione di elementi passivi fittizi), non è, in sé, una distrazione. La bancarotta patrimoniale distrattiva sanziona il vulnus reale che l’atto determina all’integrità del patrimonio destinato (ai sensi dell’art. 2740 cod. civ.) a garanzia dei creditori. Integrità che non è compromessa dal mero dato contabile (ove sussistente), ma dall’effettiva, distrazione di quell’entità patrimoniale che, in contabilità, appare come originariamente esistente. “
La vicenda ha riguardato il legale rappresentante di una società fallita accusato dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. L’imputato veniva riconosciuto colpevole dei reati ascrittogli sia in primo che in secondo grado. L’accusato impugnava la sentenza di appello con ricorso per cassazione fondato su quattro motivi. In particolare la difesa sosteneva che la distrazione sarebbe stata ritenuta sui soli dati contabili, sulla base di stime e valutazioni di opere e lavori e per crediti legati alle ritenute di garanzia e non sull’accertamento della previa disponibilità in capo all’imprenditore di beni poi non rinvenuti dal curatore. Per le rimanenze, in particolare, sarebbe stata valorizzata solo una mera ipotesi avanzata dal perito (che le residue commesse fossero state cedute alla società affittuaria), che non solo non avrebbe trovato riscontro alcuno, ma che mai sarebbe stata oggetto dii specifica contestazione.
I giudici di legittimità annullavano la sentenza impugnata limitatamente al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello.
Gli Ermellini, nell’accogliere la doglianza del ricorrente, hanno premesso che “le diverse condotte nelle quali si sviluppa la bancarotta fraudolenta patrimoniale sono (quanto meno quelle di dissimulazione occultamento, distrazione e dissipazione) diverse modalità di aggressione dello stesso bene giuridico, rappresentato dall’interesse dei creditori alla conservazione della consistenza patrimoniale dell’imprenditore, destinata, dall’art. 2740 cod. civ., a garanzia dei debiti contratti; singole modalità di esecuzione alternative e fungibili di un solo reato (Sez. 5, n. 30442 del 22/06/2006, Preziosa), strutturato intorno al distacco di un bene dal patrimonio dell’imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento patrimoniale in danno dei creditori); evento, in cui si concretizza l’elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che può realizzarsi in qualunque forma e con qualunque modaliti1, non avendo incidenza su di esso la natura dell’atto negoziale utilizzato, né la possibilità di recupero del bene attraverso l’esperimento delle azioni apprestate in favore della curatela (Sez. 5, n. 4739 del 23/03/1999, Rv. 213120).”
In altri termini, per il Supremo consesso, il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale impone, però che la diminuzione della garanzia sia stata effettiva; per cui il mero dato contabile, non è, in sé, una distrazione