La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 23577 depositata il 12 giugno 2024, intervenendo in tema di bancarotta fraudolente patrimoniale, ha ribadito il principio secondo cui “… ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è necessario che la distrazione sia riferita a rapporti giuridicamente ed economicamente valutabili (ex multis 5, n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 260689), rimanendo dunque escluso che la mera prosecuzione dell’attività sotto altra forma da parte dell’imprenditore senza che vi sia stato un illecito travaso di tali rapporti da un soggetto giuridico all’altro assuma rilevanza. Anche la cessione a qualunque titolo di un ramo d’azienda – la quale ben può integrare la condotta distrattiva se non adeguatamente remunerata – presuppone che il trasferimento abbia ad oggetto un complesso aziendale in senso proprio inteso, ossia, secondo la definizione dell’art. 2555 c.c., il complesso dei beni organizzati per l’esercizio di una attività imprenditoriale. Né può ravvisarsi un obbligo per l’amministratore dimissionario della società cedente di assumere direttamente o per interposta persona la gestione della società cessionaria, salvo che tra le parti sia stipulato uno specifico patto di non concorrenza, non operando in tal caso – nemmeno per analogia – il disposto di cui all’art. 2557 c.c., che vieta al cedente di fare concorrenza alla cessionaria e non viceversa. …”
La vicenda ha riguardato il legale rappresentante di una società fallita accusato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di bancarotta impropria da operazioni dolose ed il coniuge per il concorso nella bancarotta patrimoniale. I due imputati venivano riconosciuti colpevoli per i reati loro ascritti dal Tribunale. Avverso la sentenza dei giudici di prime cure, i coniugi, proponevano appello. La Corte territoriale confermava la condanna dei due imputati mentre, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha assolto l’imputata per il concorrente reato di bancarotta documentale e, previa esclusione dell’aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, ha provveduto a rimodulare il trattamento sanzionatorio. Gli imputati, avverso la sentenza di appello, proponevano ricorso in cassazione.
I giudici di legittimità annulla la sentenza impugnata nei confronti dei coniugi limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Gli Ermellini precisano che “… Quanto alla distrazione dell’avviamento commerciale dell’impresa, è oramai ius receptum che lo stesso non è suscettibile di distrazione se, contestualmente, non sia stata oggetto di disposizione anche l’azienda medesima o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l’avviamento (ex multis Sez. 5, n. 5357 del 30/11/2017, dep. 2018, Sirna, Rv. 272108).
Con riguardo, infine, allo sviamento della clientela si è precisato che tale comportamento può costituire oggetto della distrazione, rilevante ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, solo qualora realizzi un atto di ingiustificata disposizione dei rapporti giuridici suscettibili di valutazione economica, cioè quando abbia ad oggetto la ingiustificata cessione di contratti già stipulati con clienti e dipendenti (Sez. 5, n. 3816 del 15/01/2018, Gentile, Rv. 272325). …”
Il Supremo consesso evidenzia come i giudici di merito non hanno tenuto in considerazione i principi di diritto sopra riportati. Per la Corte Suprema, infatti, non «viene precisato se siano stati distratti beni strumentali o merci di pertinenza della fallita ovvero qualsivoglia rapporto giuridico rilevante. Non si comprende, dunque, in che termini oggetto della distrazione sarebbe stata l”‘azienda” condotta dalla società, né, alla luce di quanto ricordato in precedenza, questa può essere stata per l’appunto distratta solo perché i due imputati, un anno prima delle dimissioni del (omissis), avevano avviato una attività commerciale concorrenziale, nella quale quest’ultimo ha riversato le proprie competenze, decidendo di abbandonare la primigenia società in quanto gravata da debiti. Circostanza che, sussistendone i presupposti, potrebbe al più integrare altre fattispecie penali fallimentari, ma non certo quella di bancarotta fraudolenta patrimoniale, mentre del tutto inconferente è il richiamo alla giurisprudenza di legittimità in tema di scissione operato dai giudici dell’appello.»
Per i giudici di piazza Cavour: «La Corte territoriale ricorda poi come la pronunzia di primo grado avesse sostanzialmente fondato la prova della distrazione sul supposto sviamento della clientela, a sua volta ritenuto funzionale alla distrazione dell’avviamento. Il giudice dell’appello ha recepito in maniera apodittica tale affermazione, senza confrontarsi in alcun modo con le obiezioni sollevate in proposito con i gravami di merito. Non di meno l’argomentazione, in ragione di quanto ricordato in precedenza, appare destituita di (alcun fondamento nella sua impalpabile genericità, atteso che non viene individuato (o anche solo evocato) un qualsiasi rapporto con un cliente in atto che sia stato effettivamente trasferito a quella che viene definita in sentenza come la new company. Né tale sviamento può essere desunto dalla mera assonanza tra la denominazione delle due società. Quanto all’avviamento, già si è detto come il difetto della prova del trasferimento dei fattori di produzione dello stesso impedisca, per il costante insegnamento di questa Cortesi ritenere possa aver costituito oggetto di distrazione. Infine, la Corte non ha nemmeno confutato le obiezioni difensive articolate in riferimento all’ultimo indizio dell’avvenuta distrazione menzionato dalla sentenza, ossia il fatto che la nuova società avrebbe avuto la medesima sede legale ed operativa della fallita ed i suoi stessi recapiti.»