La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 45120 depositata il 7 novembre 2013 intervenendo in tema di reati societari ha statuito che l’utilizzo di fatture false in contabilità, determina il reato di bancarotta fraudolenta documentale in quanto il dolo consiste nell’aver mascherato lo stato di dissesto della società che ha portato al fallimento. Per cui l’utilizzo di fatture false, oltre ad integrare il reato previsto dal D.lgs. 74/2000, a determinate condizioni, integra altresi il reato di bancarotta previsto dal R.D. 267/42.
Rammentiamo che con le modifiche intervenuto sui limiti delle soglie di punibilità, utilizzare una fattura falsa nella dichiarazione dei redditi, anche semplicemente di un 1 euro, integra il reato di dichiarazione fraudolenta di cui all’art. 2 D.lgs. 74/2000.
La vicenda ha visto protagonista un imprenditore accusato di aver tenuto irregolarmente la contabilità esponendo, anche in bilancio, inesistenti crediti verso banche ed emettendo fatture fittizie per operazioni inesistenti; aveva inoltre distratto il denaro ricevuto a pagamento di forniture e cagionato dolosamente il fallimento attraverso la sistematica omissione dei pagamenti ai fornitori.
Il Tribunale aveva riconosciuto l’amministratore unico della società fallita quale unico soggetto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e per causazione dolosa del fallimento della società della quale era stato dominus e amministratore unico. Avverso la decisione del giudice di prime cure l’imputato ricorre alla Corte di Appello i cui giudici confermano la sentenza di primo grado.
L’imputato, per il tramite del difensore, ricorre alla Corte Suprema affidandolo a un solo motivo di censura. Con esso impugna la condanna per bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo la configurabilità del diverso reato di cui all’art. 217 legge fall. A sostegno si richiama alle dichiarazioni rese dal curatore in sede testimoniale, per trarne la conclusione che le annotazioni nei registri I.V.A. avessero un riscontro nell’emissione delle fatture e che l’esposizione di crediti verso banche maggiori di quelli effettivi fosse dipesa da mancato aggiornamento dei dati contabili.
Gli Ermellini ritenuto infondato il motivo rigetta il ricorso. Infatti i giudici di legittimità affermano che deve riconoscersi che la motivazione addotta dalla Corte territoriale, siccome basata su una argomentata valutazione delle emergenze istruttorie e immune da vizi logici e giuridici, resiste al sindacato di legittimità.
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