La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 32467 del 25 luglio 2013 interviene in tema di reato di bancarotta ha confermato l’orientamento della Corte stessa ritenendo configurarsi il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale integra la distrazione rilevante ai sensi dell’art. 216, comma primo, n. 1, legge fall, la prestazione di fideiussioni che costituiscano uno strumento anomalo ai fini dell’attività sociale, con il quale l’amministratore della società determina, senza alcun utile per il patrimonio sociale, un effettivo depauperamento di questo ai danni dei creditori.
La vicenda ha riguardato i rappresentanti legali di una società di capitale fallita che erano accusati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere distratto attività aziendali, agendo fuori dell’oggetto sociale, senza alcun corrispettivo, mediante prestazione di garanzie fideiussorie In favore della F., del Monte dei Paschi di Siena e di altri soggetti e per avere concesso anche garanzie ipotecarie; nonché di bancarotta fraudolenta documentale, con l’aggravante, di cui all’art. 219 legge fall., della pluralità di più fatti di bancarotta.
Con sentenza il GUP del Tribunale, pronunciando con le forme del rito abbreviato, dichiarava gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti e, per l’effetto, condannava alla reclusione oltre consequenziali statuizioni.
Gli imputati avverso la decisione del Tribunale hanno proposto ricorso alla Corte di Appello che confermava, anche se parzialmente accoglieva alcune istanze, la decisione del giudice di prime cure. I giudici di appello non aveva mancato di evidenziare che, nella fattispecie, al pregiudizio potenziale di siffatte attività negoziali aveva fatto riscontro anche un danno reale, in quanto, a seguito dell’inadempienza delle società beneficiane, il patrimonio immobiliare della società poi fallita è stato aggredito da procedure esecutive, in parte non andate a buon fine, donde l’avvio della procedura di fallimento.
Gli imputati , infine, ricorrevano alla Corte di cassazione contro la sentenza dei giudici di appello basando il ricorso su cinque motivi.
Gli Ermellini hanno ritenuto alcune motivazioni infondate e talune inammissibile in particolare hanno edvidenziato che “La relativa enunciazione è giuridicamente corretta, siccome aderente ad indiscusso insegnamento di questa Corte di legittimità, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta, integra la distrazione rilevante ai sensi dell’art. 216, comma primo, n. 1, legge fall, la prestazione di fideiussioni che costituiscano uno strumento anomalo ai fini dell’attività sociale, con il quale l’amministratore della società determina, senza alcun utile per il patrimonio sociale, un effettivo depauperamento di questo ai danni dei creditori (cfr. 1 Cass. Sez. 5, n. 6462 del 04/11/2004, dep. 22/02/2005, Rv. 231393; id. Sez. 5 n. 48781 del 11/11/2004, Rv, 231277). Nel caso di specie, è sfiata Incontestatamente accertata la prestazione di garanzie, per ingenti importi, in favore di altre società, in termini di condotta sicuramente eccentrica rispetto all’oggetto sociale. Il pregiudizio economico per la società poi fallita è stato correttamente ravvisato nell’incidenza che le assunzioni di obbligazioni di garanzia avevano sul relativo patrimonio, anche in ragione del fatto che le dette prestazioni non avevano alcuna contropartita economica. Del resto, la Corte di merito non ha mancato di evidenziare che, nella fattispecie, ai pregiudizio potenziale di siffatte attività negoziali aveva fatto riscontro anche un danno reale, in quanto, a seguito dell’Inadempienza delle società beneficiarie, il patrimonio immobiliare della società poi fallita è stato aggredito da procedure esecutive, in parte non andate a buon fine, donde l’avvio della procedura di fallimento. Infondata è anche la terza censura in quanto la motivazione della sentenza impugnata – integrata per quanto di ragione da quella di primo grado, che, stante la convergenza in punto di penale responsabilità, forma con quella in esame una sola entità giuridica – offre idonea spiegazione della ritenuta sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale, in ragione della riscontrata mancanza delle scritture contabili e della complessiva condotta degli imputati, circostanze dalle quali è stata ragionevolmente desunta la finalizzazione agli scopi previsti dalla legge e, dunque, la piena consapevolezza da parte degli stessi Q..”
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