MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 29 settembre 2025
Bando per la concessione della misura agevolativa Disegni+2025
Articolo 1
(Obiettivi)
1. Con il presente bando si intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale.
Le agevolazioni sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (pubblicato in G.U.U.E. L 2023/2831 del 15 dicembre 2023), in base al quale l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordati ad un’impresa unica non può superare 300.000,00 (trecentomila/00) euro nell’arco di tre anni.
Articolo 2
(Soggetto gestore)
1. Soggetto gestore è Unioncamere che cura gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande e l’erogazione delle agevolazioni del presente bando, anche per il tramite di Si.Camera S.c.r.l. sua struttura in house.
Articolo 3
(Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità)
1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
a) avere una dimensione di micro, piccola o media impresa, sulla base dei requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e dall’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e successive modifiche e integrazioni;
b) avere sede legale e operativa in Italia;
c) essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle imprese e risultare attive;
d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di liquidazione o scioglimento, non essere sottoposte a procedure concorsuali ed essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
e) operare nel rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;
f) non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 della vigente normativa antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni);
g) non essere incorse in sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
h) non avere legali rappresentanti o amministratori che, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
i) non essere incorse in revoche e/o non avere procedimenti in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
j) essere titolari del disegno/modello oggetto del progetto di valorizzazione. Il disegno/modello deve essere registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) o l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI). In tale ultimo caso tra i Paesi designati deve esserci l’Italia. Il disegno/modello deve essere registrato a decorrere dal 1° gennaio 2023 e comunque in data antecedente alla presentazione della domanda di partecipazione ed essere in corso di validità;
k) essere in regola con l’obbligo in materia di assicurazioni a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39.
2. Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (UE) 2023/2831, la presente misura agevolativa non si applica ad attività di produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura e di produzione primaria di prodotti agricoli.
3. I requisiti di cui al comma 1 alle lettere da b) a k) devono essere posseduti e mantenuti, a pena di esclusione, dal momento della presentazione della domanda sino a quello dell’erogazione dell’agevolazione.
Articolo 4
(Risorse finanziarie)
1. Le risorse disponibili per l’attuazione del presente bando ammontano complessivamente a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00).
2. In attuazione del decreto interministeriale 20 febbraio 2014, n. 57 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2014) concernente l’individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, è prevista, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c) del predetto decreto, come sistema di premialità per le imprese, una riserva di quota delle risorse finanziarie allocate pari al 5% (cinque percento). Tale riserva tornerà nella disponibilità complessiva di risorse di cui sopra qualora non pervengano o non risultino finanziabili domande di partecipazione presentate da imprese con rating di legalità alla data di esaurimento dei fondi messi a disposizione delle imprese per l’attuazione del presente bando, al netto della suddetta quota di riserva, ferma restando la precedenza nel caso di domande di partecipazione che pervengano successivamente da parte di imprese con rating di legalità.
3. La dotazione di cui al comma 1 potrà essere incrementata con eventuali risorse nazionali aggiuntive che potranno rendersi disponibili.
Articolo 5
(Oggetto dell’agevolazione e durata del progetto)
1. Oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un disegno/modello, così come definito dall’articolo 31 del Codice della Proprietà Industriale.
2. Il progetto deve riguardare la valorizzazione di un disegno/modello singolo o di uno o più disegni/modelli appartenenti al medesimo deposito multiplo che presenti i requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera j).
3. Sono oggetto di agevolazione le spese che attengono allo specifico disegno/modello e al suo ambito di tutela cioè, come recita l’articolo 31 sopracitato, “all’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento”.
Il bando agevola ciò che è rappresentato e tutelato con la registrazione del disegno/modello. Non costituisce oggetto di agevolazione ciò che non è rappresentato nelle prospettive unite al deposito, né ciò che attiene agli eventuali aspetti funzionali e prestazionali che sono esclusi dalla tutela ai sensi dell’articolo 36 del Codice della Proprietà Industriale.
4. Il disegno/modello, come sopra definito, può essere oggetto di una sola domanda di partecipazione. Il disegno/modello oggetto della domanda – anche appartenente ad un deposito multiplo – non deve essere già stato agevolato – in nessuna delle varianti in caso di deposito multiplo – dai bandi Disegni+2, Disegni+3, Disegni+4, Disegni+2021, Disegni+2022, Disegni+2023 e Disegni+2024.
5. Può essere agevolata soltanto una domanda per impresa. Nel caso di disegno/modello multiplo può essere agevolata soltanto una domanda avente ad oggetto una o più varianti dei disegni/modelli appartenenti però al medesimo deposito multiplo.
6. Il progetto ha una durata massima di 9 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione dell’agevolazione, di cui al successivo articolo 9.
7. L’impresa beneficiaria, in via del tutto eccezionale, può chiedere fino a 45 giorni prima della scadenza del progetto, con le modalità indicate al successivo articolo 13, una proroga del termine di durata del progetto di cui al comma 6, non superiore a 3 mesi, con istanza motivata, che deve essere approvata dal Soggetto gestore. In mancanza di tale approvazione la proroga non si intende concessa.
Articolo 6
(Tipologia delle spese ammissibili)
1. Per la realizzazione del progetto di cui all’articolo 5, sono riconosciute ammissibili le spese per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione.
2. Il progetto deve prevedere l’acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un disegno/modello per la sua messa in produzione e/o per la sua offerta sul mercato.
3. Sono ritenute ammissibili, nello specifico, le spese sostenute per l’acquisizione dei seguenti servizi specialistici esterni:
a. realizzazione di prototipi relativi al disegno/modello registrato;
b. realizzazione di stampi relativi al disegno/modello registrato;
c. consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del disegno/modello registrato e/o per l’utilizzo di materiali innovativi;
d. consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale, dalla quale emerga con chiarezza la tipologia di certificazione da ottenere (la marcatura CE non rientra tra le tipologie di certificazione ammissibile);
e. consulenza specializzata nell’approccio al mercato per la realizzazione di business plan, piano di marketing, analisi del mercato e/o per la valutazione tecnico-economica del disegno/modello (ai fini della cedibilità dello stesso);
f. consulenza specializzata nell’approccio al mercato per la progettazione ed ideazione dei layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline e online;
g. consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione (limitatamente ad azioni per procedimenti cautelari effettivamente avviate ai sensi degli artt. 129, 130 e 131 del Codice della Proprietà Industriale e/o dell’art. 700 c.p.c. relative a casi concreti di contraffazione) e/o per accordi di licenza (effettivamente sottoscritti) relativi al disegno/modello registrato.
4. Sono in ogni caso escluse le spese per l’acquisizione di servizi:
a. prestati da imprese che si trovino in rapporto di controllo/collegamento con l’impresa richiedente ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile ovvero si riscontri tra i medesimi soggetti, anche in via indiretta, una partecipazione, anche cumulativa, di almeno il 25% (venticinque percento);
b. prestati da amministratori o soci dell’impresa richiedente o loro prossimi congiunti (1);
c. prestati da società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci dell’impresa richiedente.
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(1) Per prossimi congiunti si intendono gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (articoli 74-78 del codice civile).
Articolo 7
(Entità dell’agevolazione)
1. Le agevolazioni sono concesse fino all’80% (ottanta percento) delle spese ammissibili, entro l’importo massimo di euro 60.000,00 (sessantamila/00) e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio secondo il prospetto sotto riportato. La predetta percentuale è elevata all’85% (ottantacinque percento) nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere (articolo 5, comma 3, legge 5 novembre 2021, n. 162).
| TIPOLOGIA DI SERVIZIO | IMPORTO MASSIMO AGEVOLAZIONE |
| a. Realizzazione di prototipi | € 13.000,00 |
| b. Realizzazione di stampi | € 35.000,00 |
| c. Consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del disegno/modello e/o per l’utilizzo di materiali innovativi | € 8.000,00 |
| d. Consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale, dalla quale emerga con chiarezza la tipologia di certificazione da ottenere (la marcatura CE non rientra tra le tipologie di certificazione ammissibile); | € 5.000,00 |
| e. Consulenza specializzata nell’approccio al mercato per la realizzazione di business plan, piano di marketing, analisi del mercato e/o per la valutazione tecnico-economica del disegno/modello (ai fini della cedibilità dello stesso) | € 3.000,00 |
| f. Consulenza specializzata nell’approccio al mercato per la progettazione ed ideazione dei layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline e online | €3.000,00 |
| g. Consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione (limitatamente ad azioni per procedimenti cautelari avviate ai sensi degli artt. 129, 130 e 131 del Codice della Proprietà Industriale e/o dell’art. 700 c.p.c. relative a casi concreti) e/o per accordi di licenza (effettivamente sottoscritti) | € 3.000,00 |
2. L’importo delle agevolazioni, calcolato in via provvisoria al momento della concessione, viene rideterminato a conclusione del progetto, prima dell’erogazione finale, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute. Le agevolazioni effettivamente concedibili non potranno in ogni caso risultare superiori a quelle calcolate in via provvisoria al momento della concessione.
3. Le agevolazioni di cui al presente bando non sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili o parte di esse, con altri aiuti di Stato, anche concessi ai sensi del regolamento de minimis, o con altre agevolazioni finanziate da risorse dell’Unione europea. Tuttavia, nel limite del 100% (cento percento) delle spese effettivamente sostenute, le agevolazioni sono fruibili unitamente a tutte le misure generali, anche di carattere fiscale, che non sono aiuti di Stato e non sono soggette alle regole sul cumulo.
4. Fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 3, nell’ipotesi di contitolarità del disegno/modello, l’agevolazione è concessa in misura corrispondente alle quote percentuali di contitolarità del/dei richiedente/i, fatta salva l’ipotesi in cui nella domanda di partecipazione venga comunicata una suddivisione delle attività progettuali e dei relativi costi in misura diversa dalle quote di contitolarità.
Articolo 8
(Presentazione delle domande)
1. La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate nel sito web www.2025disegnipiu.it.
2. La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è presentata a partire dalle ore 12:00 del 18 dicembre 2025 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 12:00 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
3. Le agevolazioni sono comunque concesse nei limiti delle risorse finanziarie di cui all’articolo 4. Dell’avvenuto esaurimento delle risorse è data tempestivamente pubblicità, dopo le ore 18.00 del giorno in cui si è accertato l’esaurimento delle risorse, da parte del Ministero, con avviso di chiusura dello sportello da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito del Ministero e su quello del Soggetto gestore, www.2025disegnipiu.it sulla base dei dati comunicati da quest’ultimo.
4. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria nell’ambito delle risorse disponibili sono sospese dalla procedura di valutazione, fino all’accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso. Il Soggetto gestore provvede a comunicare, anche cumulativamente, la suddetta sospensione. Il Soggetto gestore provvede inoltre a comunicare alle imprese interessate la riapertura della relativa istruttoria con apposita comunicazione individuale a mezzo PEC. Qualora venga accertata l’indisponibilità di nuove risorse finanziarie idonee a riattivare le attività di verifica istruttoria, le domande decadono.
5. La domanda di partecipazione è così articolata:
a. Liberatoria privacy;
b. Sezione anagrafica impresa richiedente;
c. Attività impresa richiedente;
d. Dati disegno/modello;
e. Titolari;
f. Servizi specialistici esterni;
g. Importo dell’agevolazione;
h. Allegati.
6. La domanda di partecipazione, generata dalla piattaforma informatica di cui al comma 1 deve, pena la non ammissibilità della stessa, essere firmata digitalmente dal legale rappresentate dell’impresa richiedente l’agevolazione ovvero dal procuratore speciale delegato sulla base di apposita procura speciale ed essere relativa al disegno/modello oggetto dell’agevolazione.
7. La domanda di partecipazione deve essere corredata dai seguenti allegati che ne costituiscono parte integrante e devono essere relativi al disegno/modello oggetto dell’agevolazione:
a) L’Allegato 1 – Dichiarazioni, contenente, ai fini dell’ammissibilità, le seguenti dichiarazioni rese secondo le modalità indicate dall’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
I. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la dimensione di impresa;
II. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sede legale e operativa in Italia;
III. dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione dell’impresa al Registro delle imprese e dello stato di attività;
IV. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che l’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione o scioglimento, non è sottoposta a procedure concorsuali e che risulta in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
V. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che l’impresa è in regola con le vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;
VI. dichiarazione sostitutiva di atto notorio della non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 della vigente normativa antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni);
VII. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che l’impresa non è incorsa in sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
VIII. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che l’impresa non ha legali rappresentanti o amministratori che, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
IX. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l’impresa non è incorsa in revoche e/o non ha procedimenti in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
X. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che l’impresa è in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
XI. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che l’impresa è titolare del disegno/modello registrato;
XII. dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti che il disegno/modello oggetto della domanda di partecipazione, oltre ad essere in corso di validità, è stato registrato a decorrere dal 1° gennaio 2023 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione;
XIII. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che l’impresa richiedente e le imprese fornitrici dei servizi oggetto della domanda di partecipazione non si trovino in rapporto di controllo/collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;
XIV. dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti che i servizi oggetto della domanda di partecipazione non siano prestati da amministratori o soci dell’impresa richiedente o loro prossimi congiunti o da società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci dell’impresa richiedente.
XV. dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che l’impresa è in regola con l’obbligo in materia di assicurazioni a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39.
L’Allegato 1 – Dichiarazioni contiene, inoltre:
I. dichiarazione in merito alla presa visione dell’informativa di cui all’articolo 14 del presente decreto, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del GDPR, che attesti l’ottemperanza, da parte dell’impresa, ad analogo adempimento nei confronti dei fornitori e dalla quale risulti che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della valutazione della domanda di partecipazione;
II. autorizzazione, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del GDPR, al trattamento dei dati personali utilizzati per effettuare rilevazioni nonché per rilevare l’impatto e l’efficacia delle attività individuate dal bando, anche in termini di customer satisfaction;
III. autorizzazione, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del GDPR, al trattamento dei dati personali utilizzati per consentire la ricezione via mail di informazioni relative a iniziative formative, tecniche e di sensibilizzazione sui temi della Proprietà Industriale;
IV. dichiarazione in merito alla eventuale iscrizione nell’elenco delle imprese con rating di legalità;
V. dichiarazione in merito all’eventuale possesso della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) e all’articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162;
VI. dichiarazione in merito a eventuali agevolazioni di cui si è beneficiato a valere sui bandi Disegni+2, Disegni+3, Disegni+4, Disegni+2021, Disegni+2022, Disegni+2023 e Disegni+2024.
L’Allegato 1 – Dichiarazioni deve, pena la non ammissibilità della domanda, essere firmato digitalmente dal legale rappresentate dell’impresa richiedente l’agevolazione.
b) L’Allegato 2 – Dichiarazioni contitolari deve essere utilizzato solo nel caso di contitolarità del disegno/modello oggetto della domanda di partecipazione, e deve essere firmato digitalmente, pena la non ammissibilità della domanda, da tutti i titolari.
c) L’Allegato 3 – Project plan illustra il progetto di valorizzazione del disegno/modello, con l’indicazione degli obiettivi e dei risultati che si intendono perseguire, i servizi da acquisire ed i tempi di erogazione degli stessi, in coerenza con il piano dei costi indicato nella domanda di partecipazione.
L’Allegato 3 – Project plan deve, pena la non ammissibilità della domanda, essere firmato digitalmente dal legale rappresentate dell’impresa richiedente l’agevolazione.
d) L’Allegato 4 – Procura Speciale recante la procura speciale (composta, come da modello allegato, da due parti, entrambe da compilare con tutti i dati richiesti e relative al disegno/modello oggetto della domanda di partecipazione) firmata digitalmente, pena la non ammissibilità della domanda, sia dal legale rappresentante dell’impresa richiedente l’agevolazione sia dal suo procuratore speciale, in quanto contenente dichiarazioni da rendere ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del DPR 445/2000. La procura deve essere allegata dall’impresa qualora la domanda di partecipazione sia stata formata e presentata, ai sensi dell’articolo 38, comma 3 bis, del medesimo DPR 445/2000 da un procuratore speciale.
e) Preventivi di spesa dei servizi specialistici esterni che, pena la non ammissibilità della spesa, devono:
I. essere redatti in lingua italiana o accompagnati da una traduzione;
II. essere indirizzati all’impresa richiedente, redatti su carta intestata del fornitore e debitamente sottoscritti dal fornitore stesso;
III. contenere puntualmente la descrizione dei servizi oggetto di agevolazione e le relative caratteristiche, il numero ed il costo unitario delle giornate uomo, l’importo complessivo, e comunque ogni informazione utile ai fini dell’esame di merito della domanda di partecipazione di cui all’articolo 9 del presente decreto;
IV. recare data successiva alla data di pubblicazione del comunicato relativo al presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I preventivi devono essere espressamente riconducibili al disegno/modello oggetto del progetto. Ai preventivi devono essere allegati il curriculum del fornitore in caso di professionista o impresa individuale ovvero, in caso di società, una presentazione di quest’ultima unitamente ai curricula delle figure professionali impegnate operativamente nell’erogazione dei servizi.
I curricula devono contenere le informazioni utili ai fini dell’esame di merito della domanda secondo quanto indicato al successivo articolo 9 evidenziando, in particolare, la coerenza tra il profilo dei fornitori prescelti e i servizi specialistici esterni richiesti in termini di esperienza e capacità del fornitore in relazione ai servizi richiesti e di professionalità dei profili coinvolti nell’erogazione dei servizi.
In caso di mancata allegazione del/i preventivo/i al momento della presentazione della domanda di partecipazione lo/gli stesso/i non potrà/potranno essere successivamente integrato/i al fine dell’ammissibilità della spesa.
f) L’attestazione dell’effettiva registrazione del disegno/modello, nonché la riproduzione grafica e la descrizione dello stesso.
8. Il Soggetto gestore non si assume la responsabilità per eventuali errori e disguidi, anche informatici, nella presentazione della domanda comunque imputabili a terzi, ad un caso fortuito o a cause di forza maggiore.
9. La richiesta di agevolazione sarà considerata non ammissibile e non integrabile e non verrà dunque esaminata se:
a. presentata secondo modalità non conformi a quelle indicate nel presente articolo 8 e comunque senza utilizzare la piattaforma informatica;
b. presentata da soggetti diversi da quelli indicati all’articolo 3 o privi dei requisiti di cui all’articolo 3;
c. relativa ad un disegno/modello privo dei requisiti di cui all’articolo 3;
d. priva della domanda di partecipazione firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa richiedente o, nei casi di specie, dal suo procuratore speciale;
e. priva dell’Allegato 1 – Dichiarazioni firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa richiedente;
f. priva dell’Allegato 2 – Dichiarazioni contitolari firmato digitalmente da tutti i titolari, nel caso di contitolarità del disegno/modello;
g. priva dell’Allegato 3 (Project Plan) firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa richiedente;
h. priva dell’Allegato 4 (Procura Speciale) firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa richiedente l’agevolazione e dal suo procuratore speciale, nel caso di formazione e presentazione della domanda da parte di quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 38, comma 3 bis, del medesimo DPR 445/2000;
i. priva di tutti i preventivi di spesa relativi ai servizi specialistici esterni richiesti di cui al comma 7, lettera e).
Articolo 9
(Istruttoria dei progetti e concessione dell’agevolazione)
1. Le risorse sono assegnate con procedura valutativa a sportello, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, secondo l’ordine cronologico di presentazione telematica.
2. In caso di insufficienza dei fondi l’ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Le domande ricevute, non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili, verranno sospese. Le stesse saranno istruite qualora si liberino risorse in seguito a rinunce, revoche del contributo concesso o in caso di rifinanziamento della misura.
3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5 comma 4, le domande presentate da soggetti già beneficiari di agevolazione nell’ambito del bando Disegni+2023 e/o Disegni+2024 saranno prese in considerazione – nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione – solo in presenza di risorse residue disponibili al termine dell’istruttoria di tutte le altre domande presentate.
4. L’istruttoria delle domande è effettuata dal Soggetto gestore che verifica la regolarità formale e la completezza della domanda di partecipazione, la sussistenza dei requisiti, le condizioni di ammissibilità previste dal presente decreto e che, sulla base della documentazione prodotta, conduce un esame di merito basato, ai fini dell’ammissibilità, sui criteri di seguito esposti:
a. credibilità della strategia di valorizzazione economica del disegno/modello, in termini di:
i. motivazione all’introduzione del disegno/modello;
ii. aspetti/caratteristiche del prodotto a cui viene applicato il disegno/modello che lo differenziano, ovvero lo migliorano rispetto a quanto oggi disponibile tra i prodotti correnti dell’impresa o dei concorrenti;
iii. risultati attesi di sviluppo aziendale;
b. funzionalità dei servizi individuati rispetto al percorso di valorizzazione, in termini di:
i. costo/opportunità dei servizi richiesti;
ii. tempi di erogazione dei servizi;
c. coerenza tra il profilo dei fornitori prescelti e i servizi specialistici esterni richiesti, in termini di:
i. esperienza e capacità del fornitore in relazione ai servizi richiesti;
ii. professionalità dei profili coinvolti nell’erogazione dei servizi;
d. congruità del costo dei servizi specialistici esterni richiesti rispetto alla natura dei servizi e al profilo dei fornitori, in termini di:
i. costo giornata uomo del fornitore;
ii. numero delle giornate uomo del fornitore.
5. Le analisi, verifiche e valutazioni previste dal bando si basano su quanto fornito in sede di presentazione della domanda. Al di fuori dei casi di inammissibilità e/o non integrabilità della domanda previsti nel presente bando, il Soggetto gestore, se necessario, in sede di istruttoria, richiede il completamento della documentazione prevista, la regolarizzazione e/o il completamento delle dichiarazioni rese, ovvero i dati o chiarimenti necessari ai fini dello svolgimento della istruttoria. Tali richieste sono comunicate nelle modalità indicate al successivo articolo 13. Al fine di consentire un più agevole completamento dell’istruttoria, le precisazioni, le integrazioni e i chiarimenti richiesti dovranno essere trasmessi dall’impresa entro e non oltre il termine perentorio stabilito dal Soggetto gestore in base alla tipologia di richiesta, comunque non inferiore a 7 giorni dalla recezione della richiesta stessa. In caso di incompleta o mancata risposta a detta richiesta entro il citato termine, la domanda decade e ne viene data comunicazione all’impresa interessata. Dall’invio della richiesta al ricevimento dei documenti, i termini per la conclusione del procedimento della relativa domanda si intendono sospesi e il Soggetto gestore procederà allo svolgimento dell’istruttoria delle domande secondo l’ordine cronologico di presentazione.
6. L’istruttoria si conclude con l’adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell’agevolazione, debitamente motivato, entro il termine di 180 giorni dalla data di recezione della domanda di partecipazione. Il provvedimento è notificato all’impresa interessata, nelle modalità rappresentate al successivo articolo 13.
Qualora, ad esito dell’istruttoria, emerga un qualsiasi motivo che osti all’accoglimento della domanda di partecipazione, salvo i casi di inammissibilità di cui agli articoli 3 e 8 del presente decreto, ne viene data comunicazione al richiedente ai sensi dell’articolo 10 bis della legge n. 241 del 7 agosto 1990. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il richiedente può presentare le proprie osservazioni a riguardo. Decorso inutilmente tale termine ovvero qualora non vengano accolte le osservazioni presentate, viene adottato un provvedimento di esclusione dal contributo.
7. I servizi specialistici esterni devono essere espletati dai fornitori il cui preventivo è stato oggetto di valutazione e approvazione da parte del Soggetto gestore. Nel caso in cui, in corso di esecuzione del progetto, emerga la necessità di sostituire, senza che si alterino gli obiettivi e le finalità del progetto stesso, uno o più fornitori dei servizi specialistici esterni, e/o le figure professionali – nel caso di società – indicate in sede di domanda, l’impresa beneficiaria deve presentare, entro 30 giorni anteriori alla scadenza del progetto, a pena di inammissibilità della spesa, motivata richiesta di sostituzione al Soggetto gestore, nelle modalità indicate al successivo articolo 13. In mancanza di approvazione da parte del Soggetto gestore, le modifiche non si intendono assentite. È vietata ogni forma di affidamento dei servizi specialistici esterni a soggetti terzi diversi da quelli indicati nei preventivi oggetto di valutazione e approvazione da parte del Soggetto gestore nella fase di istruttoria, pena la inammissibilità delle relative spese.
8. In via del tutto eccezionale, possono essere richieste modifiche progettuali, determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, che non alterino, tuttavia, gli obiettivi e le finalità del progetto stesso. L’impresa beneficiaria deve presentare, entro 30 giorni anteriori alla scadenza del progetto, motivata richiesta al Soggetto gestore, nelle modalità indicate al successivo articolo 13. In mancanza di approvazione da parte del Soggetto gestore, le modifiche progettuali non si intendono autorizzate.
9. L’impresa richiedente è tenuta a comunicare tempestivamente al Soggetto gestore ogni eventuale variazione dei dati forniti al momento della presentazione della domanda di partecipazione aggiornando la relativa dichiarazione per quelli attestati ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
10. Eventuali variazioni dell’impresa beneficiaria conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell’attività nonché variazioni relative agli obiettivi complessivi dei progetti, devono essere tempestivamente comunicate al Soggetto gestore. La comunicazione deve essere accompagnata da un’argomentata relazione illustrativa anche al fine della verifica e valutazione della permanenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilità dell’iniziativa agevolata.
Articolo 10
(Erogazione dell’agevolazione)
1. L’erogazione dell’agevolazione avviene al termine del progetto, a seguito della positiva verifica della documentazione finale delle spese sostenute, accertate sulla base delle fatture, del raggiungimento degli obiettivi del progetto e della regolarità contributiva attestata dal documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici.
2. La documentazione finale delle spese sostenute, di seguito elencata, deve essere inviata – entro 30 giorni dalla data di conclusione del progetto – dall’impresa beneficiaria al Soggetto gestore tramite PEC all’indirizzo 2025disegnipiu@legalmail.it:
a. relazione dettagliata dei risultati conseguiti corredata degli output riferibili ai singoli servizi agevolati, secondo quanto indicato dal Soggetto gestore sul sito www.2025disegnipiu.it;
b. copia delle fatture con una descrizione puntuale dei servizi svolti in coerenza con i preventivi approvati.
Tutte le fatture, pena la non ammissibilità della spesa, devono riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicato dal Soggetto gestore, ai sensi dell’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41) e successive modifiche. Per le fatture emesse successivamente alla presentazione della domanda e prima dell’attribuzione del CUP, le imprese beneficiarie sono tenute – pena l’inammissibilità della spesa – a provvedere all’integrazione elettronica dei titoli di spesa con l’apposizione del CUP secondo le modalità indicate dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 438 del 2020, ovvero a correlare la spesa all’agevolazione sulla base di eventuali ulteriori modalità definite dal Ministero e comunicate tramite il Soggetto gestore;
c. attestazioni dei pagamenti che dovranno essere effettuati, pena non ammissibilità della spesa stessa, esclusivamente mediante bonifico bancario, bonifico postale o ricevuta bancaria da cui si evinca l’avvenuto pagamento della spesa, l’importo e il nominativo del ricevente;
d. dichiarazione del fornitore dei servizi specialistici esterni, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in merito alla realizzazione delle attività in coerenza con i preventivi approvati.
3. I pagamenti devono essere integralmente e definitivamente effettuati direttamente dai beneficiari entro la data di conclusione del progetto.
4. L’erogazione dell’agevolazione sarà effettuata dal Soggetto gestore direttamente sul conto corrente bancario indicato dall’impresa beneficiaria, entro 80 giorni dalla ricezione della documentazione finale delle spese sostenute, completa di tutte le eventuali integrazioni richieste.
5. L’impresa può richiedere, a titolo di anticipazione e comunque entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione dell’agevolazione, una prima quota dell’agevolazione nella misura massima del 50% (cinquanta percento) dell’ammontare del contributo concesso, svincolata dall’avanzamento del progetto, previa presentazione di fideiussione bancaria, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata da primario istituto bancario, o polizza assicurativa, d’importo pari alla somma da erogare come anticipo.
6. L’erogazione dell’anticipo dell’agevolazione sarà effettuata dal Soggetto gestore direttamente sul conto corrente bancario indicato dall’impresa beneficiaria entro 60 giorni dalla trasmissione al Soggetto gestore – tramite PEC all’indirizzo 2025disegnipiu@legalmail.it – della fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
Articolo 11
(Monitoraggio e controlli dei progetti)
1. Le imprese beneficiarie sono tenute a rispondere alle eventuali richieste di informazioni e dati avanzate dal Soggetto gestore, nelle modalità indicate al successivo articolo 13, allo scopo di agevolare il monitoraggio dei progetti.
2. In ogni momento il Soggetto gestore e il Ministero possono effettuare controlli anche a campione sui progetti agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonché l’attuazione dei progetti.
3. Ai fini dell’erogazione dell’agevolazione, il Soggetto gestore e il Ministero potranno effettuare – su almeno il 5% (cinque percento) delle domande agevolate – verifiche e controlli a campione presso la sede delle imprese sorteggiate.
4. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte del Ministero e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai costi ammessi alle agevolazioni. La documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese e ai costi ammessi deve essere conservata in originale, ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti in materia, per almeno cinque anni dal pagamento del saldo delle agevolazioni.
5. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i prototipi e gli stampi realizzati con l’agevolazione non possono essere alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione.
Articolo 12
(Revoca e rinuncia delle agevolazioni)
1. Il Soggetto gestore provvede alla revoca dell’agevolazione e al recupero delle somme già eventualmente erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, qualora:
a. le agevolazioni siano state concesse sulla base di dati, notizie, documentazione o dichiarazioni non veritieri, inesatti o reticenti;
b. si verifichi il mancato rispetto dei termini di realizzazione del progetto di cui all’articolo 5;
c. vi sia difformità tra il progetto, considerate anche le eventuali modifiche approvate ai sensi dell’articolo 9, e la sua realizzazione;
d. dalla documentazione prodotta emergano inadempimenti dell’impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti nel presente bando;
e. emerga, in sede di erogazione dell’agevolazione, che siano venuti meno i requisiti di cui al comma 1, lettere da b) a k) dell’articolo 3;
f. i prototipi e gli stampi realizzati tramite l’agevolazione siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione.
2. Qualora i soggetti beneficiari intendano rinunciare all’agevolazione concessa devono darne immediata comunicazione al Soggetto gestore tramite PEC al seguente indirizzo: 2025disegnipiu@legalmail.it, riportando nell’oggetto della PEC la dicitura “Rinuncia” e il numero di protocollo della domanda.
3. Nel caso di avvenuta erogazione, i soggetti beneficiari che hanno rinunciato all’agevolazione devono restituire le somme erogate entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data di comunicazione della rinuncia.
4. Alla scadenza del termine di cui al comma 3, il Soggetto gestore provvederà al recupero delle somme già erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’ordinativo di pagamento.
Articolo 13
(Comunicazioni)
1. Tutte le comunicazioni tra il Soggetto gestore e le imprese richiedenti sono effettuate tramite PEC, ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni.
2. Le comunicazioni al Soggetto gestore devono essere inviate all’indirizzo PEC 2025disegnipiu@legalmail.it dall’indirizzo PEC delle imprese ovvero, ove previsto, dalla PEC del procuratore speciale.
3. Le comunicazioni da parte del Soggetto gestore alle imprese sono inviate all’indirizzo PEC comunicato dalle stesse in fase di presentazione della domanda.
4. Per acquisire informazioni relative al contenuto del bando e alle procedure di presentazione della domanda, è necessario rivolgersi al seguente indirizzo: info@2025disegnipiu.it.
Articolo 14
(Norme per la tutela del trattamento dei dati personali)
1. Le disposizioni del GDPR si applicano a tutte le attività connesse al presente provvedimento.
2. La titolare del trattamento dati è Unioncamere – Unione Italiane delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura – Piazza Sallustio, 21 00187 ROMA. L’informativa ex articoli 13 e 14 del GDPR sarà pubblicata sul sito internet del Soggetto gestore e sul sito di progetto.
Articolo 15
(Pubblicazione)
1. Il presente provvedimento è pubblicato, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, sul sito web istituzionale del Ministero, www.mimit.gov.it, e del Soggetto gestore, www.unioncamere.gov.it e sul sito di progetto www.2025disegnipiu.it. Della sua adozione verrà data notizia tramite avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
2. Sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» sono pubblicate le informazioni relative alla misura agevolativa disciplinata dal presente decreto.
Allegato
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