Agenzia delle Entrate – Risposta n. 292 del 23 maggio 2022
Barriere architettoniche – detrazione del 75 per cento per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, Articolo 119-ter decreto legge n. 34 del 2020
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
L’Istante è proprietario di una villetta dislocata su più piani (in categoria catastale A/7), funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall’esterno, oggetto di interventi di isolamento termico delle superfici e sostituzione dell’impianto di riscaldamento invernale, rientranti tra gli interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 119, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus), nonché interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.
Nello specifico, con riferimento a tali ultimi interventi, nel 2021 è stata avviata la realizzazione di una piattaforma elevatrice all’interno dell’immobile, che si concluderà nel corso del 2022; inoltre, l’Istante sta valutando – alla luce del nuovo articolo 119-ter del citato decreto legge n. 34 del 2020 – di eseguire ulteriori interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.
L’Istante – ritenendo che ci siano elementi di incertezza circa l’applicazione del citato articolo 119-ter, del decreto legge n. 34 del 2020 e dell’articolo 119, del medesimo decreto – chiede di chiarire:
- se, con riferimento alla installazione della piattaforma elevatrice, avviata nel 2021, possa continuare a fruire del Superbonus anche per le spese sostenute nel 2022;
- se realizzando dal 1° gennaio 2022 nuovi interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche e indipendenti da quello già avviato nel 2021, “trainati” da interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 119, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020 possa – nel rispetto di ogni altro requisito richiesto dalla normativa – portare in detrazione le relative spese, con l’aliquota del 110 per cento, nel rispetto, tuttavia, del limite di spesa previsto dal citato articolo 119-ter, comma 2, del medesimo decreto legge n. 34 del 2020 e se tale limite sia autonomo rispetto a quello previsto per gli interventi “trainati” di cui al comma 2 del medesimo articolo 119;
- in subordine, se per i nuovi interventi di abbattimento delle barriere architettoniche – seppure contestuali a interventi “trainanti” – sia possibile avvalersi della detrazione di cui al citato articolo 119-ter, per le spese sostenute a partire dal 1°gennaio 2022, in luogo di quella prevista dall’articolo 119, comma 2, rinunciando, quindi, ad applicare l’aliquota del 110% pur in presenza di interventi qualificabili come “trainati“;
- in caso di risposta negativa al precedente quesito se, ai fini dell’applicazione del citato articolo 119-ter del decreto legge n. 34 del 2020, sia necessario avviare i nuovi lavori di abbattimento delle barriere architettoniche (distinti dall’installazione della piattaforma elevatrice) solo dopo aver concluso i lavori di riqualificazione energetica ” trainanti” attualmente in corso.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’Istante ritiene che per gli ulteriori interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche (indipendenti da quello già avviato nel 2021) “trainati” dagli interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 119, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020 possa – nel rispetto di ogni altro requisito richiesto dalla normativa – portare in detrazione le relative spese, con l’aliquota del 110 per cento, ma nel rispetto del limite previsto dal citato articolo 119-ter, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2020 (50.000 euro); il predetto limite è da ritenersi autonomo rispetto a quello previsto per gli interventi “trainati” di cui al comma 2 dell’articolo 119 del medesimo decreto legge n. 34 del 2020. In subordine, qualora si dovesse ritenere che le disposizioni di cui ai predetti articoli, costituiscano discipline del tutto distinte, l’Istante ritiene di poter scegliere, per le spese effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, riferite sia al completamento dell’intervento iniziato nel 2021 che agli ulteriori interventi di abbattimento delle barriere architettoniche iniziati nel 2022, di avvalersi della disciplina di cui all’articolo 119-ter, del decreto legge n. 34 del 2020 con applicazione dell’aliquota del 75 per cento delle spese medesime e con un limite di spesa autonomo rispetto a quello previsto per gli interventi “trainati” di cui al comma 2 dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020. Ciò anche se gli interventi “trainanti” di efficienza energetica siano ancora in corso.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito decreto Rilancio) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, disciplina la detrazione, nella misura del 110 per cento, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica (ivi inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus). Le predette disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “ecobonus“) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (c.d. “sismabonus“), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio mentre l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.
Con riferimento all’applicazione di tale agevolazione sono stati forniti chiarimenti, tra l’altro, con la circolare dell’8 agosto 2020, n. 24/E, con la risoluzione del 28 settembre 2020, n. 60/E, con la circolare del 22 dicembre 2020, n. 30/E a cui si rinvia per una completa disamina degli aspetti di carattere generale della normativa in esame.
Peraltro, in relazione alle questioni interpretative poste dai contribuenti in materia di Superbonus, sono state pubblicate diverse risposte a istanze d’interpello consultabili nell’apposita area tematica presente sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus.
L’articolo 1, comma 66, lettera d) della legge 30 dicembre 2020 n. 178 legge di bilancio 2021), ha modificato il comma 2 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, includendo tra gli interventi “trainati” dagli interventi “trainanti” di efficienza energetica di cui al comma 1 anche quelli «previsti dall’articolo 16 bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni».
Gli interventi di cui al citato articolo 16-bis, comma 1, lettera e) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) – richiamati nel predetto comma 2 dell’articolo 119 del decreto Rilancio – sono quelli «finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione perle persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
Per effetto del richiamo al citato articolo 16-bis del TUIR, restano validi i chiarimenti di prassi già forniti in materia e confermati, da ultimo, con la circolare 25 giugno 2021, n. 7/E.
Successivamente l’articolo 119-ter del decreto Rilancio, inserito dall’articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2021 n. n. 234, ha introdotto una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 75% delle spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
Riferendosi la norma alle spese sostenute, nel periodo di vigenza dell’agevolazione e in applicazione dei principi generali, ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese stesse occorre fare riferimento per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.
Tanto premesso, si fa presente che la detrazione di cui al citato articolo 119-ter del decreto Rilancio è da ritenersi aggiuntiva, tra l’altro, al Superbonus di cui all’articolo 119, comma 2, del decreto Rilancio e, a differenza di quanto previsto per tale ultima detrazione, non è subordinata alla effettuazione degli interventi “trainanti” di cui al comma 1 dell’articolo 119 del medesimo decreto Rilancio.
Ciò implica che, nel caso di specie, con riferimento alle spese che saranno sostenute nel 2022, riguardanti l’intervento di abbattimento delle barriere architettoniche già avviato nel 2021, l’Istante, potrà, alternativamente:
- continuare a fruire del Superbonus nel limite di spesa euro 000, comprensivo anche delle spese sostenute nel 2021 per il medesimo intervento;
- fruire della detrazione di cui all’articolo 119-ter del medesimo decreto Rilancio prevista nella misura del 75 per cento delle spese sostenute e comunque nel limite di euro 50.000.
Anche con riferimento alle spese che sosterrà nel 2022 per gli ulteriori interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche che l’Istante intende effettuare in tale anno, potrà fruire alternativamente:
- della detrazione prevista dall’articolo 119-ter del decreto Rilancio nel limite di spesa di euro 50.000 a nulla rilevando che tali interventi -in quanto effettuati congiuntamente ad interventi “trainanti” di efficienza energetica di cui all’articolo 119 comma 1 del citato decreto Rilancio – possano essere astrattamente ricondotti tra quelli “trainati” per i quali spetta il Superbonus. Resta fermo che nel predetto limite di spesa di euro 50.000 di cui all’articolo 119-ter del medesimo decreto Rilancio vanno computate anche le spese sostenute nel 2022 di completamento degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche iniziati nel 2021 qualora anche per tali spese si intendesse fruire della detrazione del 75 per cento;
- del Superbonus di cui all’articolo 119 del citato decreto Rilancio, nel limite di spesa previsto di euro 96.000, comprensivo anche delle spese sostenute per la realizzazione della piattaforma Ciò a condizione, tuttavia, che tali interventi “trainati” siano effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” di efficienza energetica.
Resta fermo, infine, che poiché per le spese sostenute per gli interventi prospettati di abbattimento delle barriere architettoniche è astrattamente possibile fruire di agevolazioni diverse, in considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle normative richiamate, l’Istante potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette detrazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa non oggetto della presente istanza di interpello.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in merito alla conformità degli interventi che verranno realizzati alle normative urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.
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