AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 11 dicembre 2019, n. 514
Interpello Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Base imponibile, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, per i titoli caduti in successione negoziati in un sistema di negoziazione non rientrante nella definizione di “mercato regolamentato”
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Il signor X, in qualità di curatore speciale nominato nel testamento olografo dalla defunta Y, rappresenta la seguente fattispecie.
Alla morte della madre, gli eredi minorenni hanno ereditato “in parti uguali tra loro” il patrimonio della madre.
Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, 346 (di seguito TUS) “il valore globale netto dell’asse ereditario è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell’apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l’attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19, e l’ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati nell’art. 46, comma 3”.
Al momento dell’apertura della successione, l’attivo ereditario della defunta comprendeva azioni ordinarie della società Z (di seguito “Società”) .
In base a quanto disposto dall’articolo 16 del TUS, il valore delle “azioni,obbligazioni, altri titoli e quote sociali compresi nell’attivo ereditario” è calcolato in modo differente a seconda della tipologia dei titoli caduti in successione, ed in particolare:
a) “I titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto” concorrono alla determinazione della base imponibile dell’imposta di successione secondo “la media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell’ultimo trimestre anteriore all’apertura della successione, maggiorata dei dietimi o degli interessi successivamente maturati”(cfr. comma 1, lett a) dell’articolo 16 TUS);
b) “le azioni (…) i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalla società, non quotate in borsa né negoziati al mercato ristretto” partecipano alla determinazione della base imponibile dell’imposta di successione in relazione al”valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell’ente o della società risultante dall’ultimo bilancio pubblicato (…) tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti”(cfr. comma 1, lett. b) dell’articolo 16 TUS).
Le azioni della Società sono negoziate sul mercato AIM Italia- Mercato Alternativo del capitale (di seguito “AIM”).
Ciò posto, l’interpellante chiede di conoscere quale criterio si debba applicare per il calcolo del valore delle azioni da indicare nella dichiarazione di successione.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’interpellante ritiene che, pur essendo le azioni in esame negoziate sul mercato AIM di Borsa Italiana, le stesse concorrano alla determinazione del “valore globale netto dell’asse ereditario” in base al criterio del patrimonio netto, non essendo il mercato AIM un “mercato ristretto” o di “borsa” in base all’accezione di cui all’articolo 16 del TUS.
Inoltre, ritiene che il testo normativo di cui all’articolo 16 del TUS non sia coerente con l’attuale assetto organizzativo del mercato azionario.
Al riguardo, per definire quali siano oggi ” i titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto”, illustra un breve ‘excursus storico’ delle modifiche che negli ultimi anni hanno interessato la regolamentazione del mercato mobiliare.
Secondo l’istante, in seguito alla riforma introdotta dal decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, la nozione di mercato di borsa avrebbe perduto significato; ad oggi, infatti, non esiste più un “mercato di borsa” ma una società di natura privata,Borsa Italiana S.p.a., che si occupa dell’organizzazione e della gestione del mercato borsistico italiano.
Ed anche il richiamato “mercato ristretto” non avrebbe più alcun riscontro nell’attuale architettura organizzativa del mercato mobiliare italiano, essendo stato tra l’altro sostituito con il mercato Expandi, che nel 2009, è stato accorpato al Mercato Telematico Azionario (MTA), ripartito nei diversi segmenti in cui sono negoziati gli strumenti finanziari.
Tale trasformazione dei mercati mobiliari avrebbe, secondo l’istante, effetti anche ai fini fiscali, in particolare nell’ambito del Testo Unico delle Imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) nel quale tutti i riferimenti normativi ai “titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto” sono stati sostituiti con la locuzione “titoli negoziati nei mercati regolamentati” (cfr. articoli 9, 67 e 94 del TUIR).
Da ciò deriverebbe che per il legislatore fiscale rilevino essenzialmente due tipologie di mercato azionario: quello “regolamentato” e quello “non regolamentato”.
Al riguardo, l’istante ritiene che quelli che erano prima “i titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto” sono oggi “i titoli negoziati in mercati regolamentati”,e che pertanto il richiamo dell’articolo 16 del TUS ai “titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto” debba intendersi riferito ai “titoli negoziati in mercati regolamentati”.
I mercati regolamentati sono gestiti da società di gestione del mercato,autorizzate dalla Consob, che adottano un regolamento approvato dalla medesima autorità di vigilanza che, ai sensi dell’articolo 64-quater del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58 (TUF), iscrive detti mercati regolamentati “in un elenco, curando l’adempimento delle disposizioni dell’Unione europea in materia”.
Non risultando, tuttavia, il citato mercato AIM ricompreso nell’elenco compilato dalla Consob, pur essendo questo regolato e gestito da Borsa Italiana S.p.a., deve ritenersi che detto mercato non è un mercato regolamentato.
Ciò premesso, considerato che:
a) l’applicazione del criterio del “prezzo di mercato” previsto dal comma 1, lettera a) dell’articolo 16 del TUS si riferirebbe ai soli titoli negoziati sui mercati regolamentati;
b) le azioni in questione, in quanto quotate sul mercato AIM, non possono essere considerate titoli negoziati sui mercati regolamentati;
l’interpellante ritiene che le azioni detenute dalla defunta concorrano alla determinazione del “valore globale netto dell’asse ereditario” in base al criterio del patrimonio netto, di cui all’articolo 16, comma 1, lett. b), del TUS.
Parere dell’agenzia delle entrate
Ai sensi dell’articolo 16 del TUS, la base imponibile, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni “relativamente alle azioni, obbligazioni, altri titoli o quote sociali compresi nell’attivo ereditario è determinata assumendo: a) per i titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, la media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell’ultimo trimestre anteriore all’apertura della successione, maggiorata dei dietimi o degli interessi successivamente maturati, e in mancanza il valore di cui alle lettere successive; b) per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, non quotate in borsa né negoziati al mercato ristretto, nonché per le quote di società non azionarie, comprese le società semplici e le società di fatto, il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell’ente o della società risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero, in mancanza di bilancio o inventario, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all’ente o alla società al netto delle passività risultanti a norma degli articoli da 21 a 23, escludendo i beni indicati alle lettere h) e i) dell’art. 12”.
La diversità di criteri previsti dal legislatore nel citato articolo 16 trova la sua “ratio” nella esigenza di semplificare il processo di valutazione dei titoli da parte degli eredi tenuti a presentare la dichiarazione di successione, fornendo loro parametri funzionali a determinare un valore che sia al contempo in grado sia di misurare la effettiva capacità contributiva che di assicurare una apprezzabile oggettività di determinazione.
Tale considerazione assume notevole rilievo nel caso in esame poiché consente di definire le motivazioni per le quali il criterio di cui alla descritta lettera a) deve poter trovare applicazione ogni qualvolta, per valutare le “azioni, obbligazioni, altri titoli o quote sociali”, siano rinvenibili criteri dotati del requisito della semplicità e della oggettività di misurazione, poiché desumibili dalle quotazioni di mercato.
In tal senso anche il tenore letterale dell’articolo 16 del TUS, che conferma la irrilevanza, ai fini della determinazione della base imponibile, della circostanza che i titoli siano negoziati in mercati regolamentati ovvero non regolamentati, dando invece preminente rilievo alla circostanza che i titoli siano o meno quotati/negoziati.
Nella fattispecie rappresentata, le azioni ereditate sono negoziate sull’AIM Italia- Mercato Alternativo del Capitale, gestito da Borsa Italiana S.p.a., quale sistema multilaterale di negoziazione autorizzato dalla Consob ed iscritto nell’apposito elenco dalla stessa tenuto.
I titoli caduti in successione sono, quindi, negoziati in un sistema di negoziazione autorizzato dalla Consob e gestito da Borsa Italiana S.p.A., che non rientra nella definizione di “mercato regolamentato” di cui all’articolo 64-quater del TUF.
La quotazione di tali titoli su detto sistema, tuttavia, assicura loro semplicità ed oggettività di valutazione del prezzo, analogamente a quanto accade con riferimento ai titoli negoziati sui mercati regolamentati.
Per le suesposte considerazioni, tenuto conto della ratio della disposizione fiscale in argomento e della necessità di tener conto anche della evoluzione dei sistemi di negoziazione, diversamente da quanto sostenuto dall’istante, si ritiene che per i titoli azionari caduti in successione oggetto della presente istanza si applica il criterio di cui all’articolo 16, comma 1, lett. a) del TUS.
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