perdita benefici prima casa se abitazione di lusso, cassazione sentenza n. 12517 del 2013,La Sentenza n. 12517 del 22 maggio 2013 della Cassazione in materia di agevolazioni “prima casa” ha statuito che il contribuente decade dai benefici fiscali della “prima casa” qualora l’abitazione risulta munita di piscina e la superficie utile ed un ampio giardino trattasi di abitazione di lusso a cui non competono li benefici in parola.

La vicenda ha riguardato due coniugi che hanno proposto ricorso avverso l’avviso di liquidazione e di irogazione di sanzioni emesso dall’Agenzia delle Entrate per effetto della revoca delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa di abitazione.
Il ricorso alla Commissione   tributaria provinciale veniva respinto poiché la vendita aveva avuto ad oggetto un bene di lusso. La Commissione Tributaria Regionale, adita dai coniugi,  confermava la sentenza di primo grado e rilevando che il fabbricato oggetto di trasferimento era stato edificato con licenza edilizia n. 608/1963 del Comune di (omissis) e che, in base a una c.t.u. disposta nel corso del giudizio di primo grado, erano state successivamente presentate istanze di sanatoria (negli anni 1986 e 1995) per opere eseguite in difformità della iniziale licenza.
Tanto emergeva da una CTU disposta nel corso del giudizio di primo grado, che accertava anche una superfice utile di mq. 262,38, l’esistenza di una piscina scoperta (mq. 80) e un vasto terreno (mq. 4033) a corredo dell’immobile; il che comportava che quest’ultimo avesse le caratteristiche di lusso. Per cui la Commissione Tributaria Regionale riteneva che l’Agenzia delle Entrate aveva correttamente tenuto conto della effettiva consistenza del bene alla data del trasferimento della proprietà ai contribuenti.
Contro la sentenza d’appello i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione in due motivi

La Suprema Corte, correggendo la motivazione,  conferma la sentenza del giudice del merito. Per gli Ermellini, in tema di imposta di registro, per stabilire se un’abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dai benefici per l’acquisto della prima casa, occorre fare in ogni caso riferimento ai requisiti fissati dal D.M. lavori pubblici 2 agosto 1969. In virtù delle disposizioni ministeriali, infatti, sono da considerare di lusso le case composte di uno o più piani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) e aventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta.

Gli Ermellini ai fini del calcolo della superficie utile  statuiscono che si debba computare “ogni volume a eccezione di quelli specificamente esclusi, ancorché privi dell’abilitazione o della regolarità edilizia”. Inoltre, per gli Ermellini, l’esistenza della piscina è “incompatibile” con un’abitazione monofamiliare non di lusso.