La Sentenza n. 12517 del 22 maggio 2013 della Cassazione in materia di agevolazioni “prima casa” ha statuito che il contribuente decade dai benefici fiscali della “prima casa” qualora l’abitazione risulta munita di piscina e la superficie utile ed un ampio giardino trattasi di abitazione di lusso a cui non competono li benefici in parola.
La Suprema Corte, correggendo la motivazione, conferma la sentenza del giudice del merito. Per gli Ermellini, in tema di imposta di registro, per stabilire se un’abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dai benefici per l’acquisto della prima casa, occorre fare in ogni caso riferimento ai requisiti fissati dal D.M. lavori pubblici 2 agosto 1969. In virtù delle disposizioni ministeriali, infatti, sono da considerare di lusso le case composte di uno o più piani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) e aventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta.
Gli Ermellini ai fini del calcolo della superficie utile statuiscono che si debba computare “ogni volume a eccezione di quelli specificamente esclusi, ancorché privi dell’abilitazione o della regolarità edilizia”. Inoltre, per gli Ermellini, l’esistenza della piscina è “incompatibile” con un’abitazione monofamiliare non di lusso.
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