Per i beni ai soci-amministratori non va fatta la comunicazione all’anagrafe tributaria. Il provvedimento dell’Agenzia n. 94902 del 2013, inerente l‘adempimento in scadenza il prossimo 12 dicembre 2013, è intervenuto, tra l’altro, al fine di individuare le esclusioni soggettive e oggettive. Le predette esclusioni vanno coordinate con il contenuto della circolare 36/E/2012. Pertanto l’esclusione sui beni ai soci-amministratori si può estendere anche alle società di persone (Snc e Sas), anche se con alcune precisazioni. Ma proviamo a vedere nel dettaglio.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 94902 del 02 agosto 2013 al punto 3.1 dispone che sono esclusi dalla comunicazione i beni agli amministratori che siano soci o familiari dei soci. L’esimente prescinde dal fatto che l’amministratore abbia anche provveduto o meno a tassare il benefit derivante dall’utilizzo privato del bene d’impresa, contrariamente al caso in cui i beni siano concessi in godimento al socio (o familiare del socio) che sia dipendente della società o che eserciti l’attività di lavoro autonomo. In queste circostanze, infatti, per le Entrate è possibile omettere la comunicazione solo laddove il benefit conseguente all’uso sia stato tassato in base agli articoli 51 o 54 del Tuir. Il presupposto per l’esclusione dalla comunicazione telematica va quindi individuato nel ruolo societario assunto dal socio o dal familiare.
Per le società di capitali (Spa o Srl) la composizione dell’organo amministrativo è determinato dall’assemblea nel contesto dei limiti statutari. Nel caso di società di persone la soluzione va ricercata in relazione al tipo di società.
– Sas (società in accomandita semplice). L’articolo 2318 del Codice civile dispone che l’amministrazione della società può essere conferita soltanto agli accomandatari, quindi l’esclusione non potrà mai interessare gli accomandanti in quanto sono soci di capitale a cui è inibita la possibilità di compiere atti di amministrazione.
– Snc (Società in nome collettivo). L’articolo 2295 del Codice civile prevede che nei patti sociali devono essere individuati i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società individuando anche i limiti, se previsti, della delega conferita. Ciò lascia intendere che, a prescindere dalla responsabilità sociale disciplinata dall’articolo 2304 del Codice civile, vi possono comunque essere anche soci non amministratori nelle Snc. Per capire, quindi, se scatti o meno l’esclusione dall’obbligo prevista dal provvedimento, occorrerà riscontrare il presupposto verificando i patti sociali.
Nella comunicazione non dovrebbe essere inviati i dati quando il bene d’impresa è utilizzato dal socio o dal relativo familiare, non per scopi eminentemente privatistici. Infatti a conforto di tale interpretazione va posta la finalità della norma che è quella di monitorare la tassazione in capo all’utilizzatore del reddito diverso (quadro RL) come previsto anche dall’articolo 2, comma 36-sexiesdecies, del Dl 138/2011, allora l’invio interessa solo gli utilizzi privati e non anche quelli diversi.
Tuttavia il provvedimento del 2 agosto rende obbligatoria la trasmissione telematica anche per i beni concessi al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora il benefit non sia stato tassato in capo all’utilizzatore, risolvendo implicitamente il dubbio. La circolare 36/E/2012 fa riferimento alla concessione in uso al socio di un «bene strumentale». La comunicazione, quindi, sembra avere nelle intenzioni delle Entrate la funzione di monitorare tutti gli utilizzi dei beni d’impresa da parte dei soci (o dei relativi familiari), in presenza di un differenziale tra corrispettivo annuo per il godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento. Tuttavia la tassazione del compenso in natura (articolo 54 del Tuir) per i lavoratori autonomi presuppone il sinallagma di una prestazione da parte del professionista. È dubbio, per esempio, che il mero utilizzo dello studio intestato alla società da parte del socio avvocato possa generare implicitamente un reddito professionale sull’utilizzatore se non svolge alcuna attività lavorativa a favore della società.
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