AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 12 novembre 2020, n. 542
Articolo 1, commi dal 184 al 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Beni strumentali rientrare tra quelli indicati nell’Allegato A della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società ALFA (di seguito l’istante) che opera nel settore dei rifiuti urbani, ha chiesto un parere circa l’applicazione dei benefici di cui al comma 189 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), in merito all’acquisto di un beni strumentali.
L’istante rappresenta che opera prevalentemente con gli enti locali con i quali sottoscrive appalti di servizi.
L’istante, in particolare, rappresenta l’intenzione di effettuare un investimento per il quale è previsto l’acquisto:
– di un parco mezzi di autocompattatori quali autocarri e/o semirimorchi (con motore ausiliario) targati con appositi dispositivi di carico automatizzato dei rifiuti, oltre a dispositivi per la loro compattazione, scarico e il trasporto presso i centri di raccolta e/o conferimento;
– di un parco mezzi autospazzatrici classificati sia come autocarri che mezzi d’opera per il lavaggio, aspirazione e spazzatura delle strade urbane.
Per tutto quanto non espressamente indicato si rinvia all’istanza del contribuente.
Ciò premesso, l’istante chiede se l’acquisto dei beni strumentali sopraindicati possa rientrare tra quelli indicati nell’Allegato A della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) come, da ultimo modificata, dal comma 189 dell’articolo 1 delle legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ai fini della fruizione dei benefici del credito d’imposta secondo il modello “Industria 4.0”.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che l’acquisto dei beni strumentali in argomento possa rientrare nella casistica di cui all’Allegato A, articolo 1, comma 9, della legge di bilancio 2017, e conseguentemente fruire dei benefici relativi al credito d’imposta di cui alla citata legge n. 160 del 2019.
Parere dell’Agenzia delle entrate
In via preliminare, si evidenzia che il presente parere non implica o presuppone un giudizio in merito agli ulteriori requisiti per fruire della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0 come ridefiniti dall’articolo 1, commi dal 184 al 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).
La menzionata legge di bilancio 2020, sostituendo le previgenti disposizioni riguardanti il super ammortamento (Legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi da 91 a 94) e l’ iper ammortamento (Legge n. 232 del 2016, articolo 1, commi da 8 ad 11), che restano applicabili a determinate condizioni agli investimenti in beni strumentali effettuati fino al 31 dicembre 2019, introduce un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi.
La nuova disciplina prevede, in particolare, la concessione di un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, alle imprese che dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuino investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive localizzate sul territorio dello Stato, con i requisiti e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
Inoltre, riguardo all’ambito oggettivo, il comma 189, dell’articolo 1 della Legge n. 160 del 2019, prevede che: ” Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro”.
In ogni caso, sui predetti aspetti rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.
Con riferimento al caso in esame, i dubbi rappresentati dall’istante attengono all’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione e, quindi, la riconducibilità dei beni, per i quali si vuole fruire dei benefici, tra quelli indicati nel richiamato Allegato A.
Alla luce di quanto detto, si è reso necessario effettuare accertamenti di natura tecnica, che alla luce del paragrafo 6.1.2 della circolare Agenzia n. 4/E del 30 marzo 2017, hanno coinvolto la competenza del Ministero dello Sviluppo Economico – nota Agenzia prot. RU … del …-.
A seguito di richiesta, è stata prodotta documentazione integrativa, acquisita al protocollo Agenzia RU … del …, in base alla quale il Ministero suindicato ha espresso, con nota Agenzia prot. RU …del … il seguente parere : ” (…) Il quesito posto riguarda l’applicabilità del credito d’imposta nella misura del 40 per cento prevista dal comma 189 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019 agli investimenti aventi ad oggetto:
“un parco mezzi autocompattatori: autocarri e/o semirimorchi (con motore ausiliario) targati con appositi dispositivi di carico automatizzato dei rifiuti, oltre a dispositivi per la loro compattazione, scarico e il trasporto presso i centri di raccolta e/o conferimento”; “Un parco mezzi autospazzatrici che sono classificati sia come autocarri che mezzi d’opera, con apposita attrezzatura per il lavaggio, aspirazione e la spazzatura delle strade urbane”.
Ad avviso della società istante, i “mezzi” su indicati devono ritenersi dotati dei “…requisiti dell’industria 4.0…” e, in quanto tali, integralmente ricompresi nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 che definisce l’ambito applicativo del citato comma 189 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019. Nello specifico, la società istante ritiene che i beni oggetto d’investimento siano riconducibili alla voce punto elenco 11 del primo gruppo di detto allegato A, concernente: “macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici)”. In particolare, con riferimento alle caratteristiche tecnologiche riferibili al paradigma 4.0, precisa la società istante, i summenzionati beni “…saranno collegati al sistema informativo aziendale che consentirà in telemetria di avere in tempo reale una serie di parametri (un PLC dotato di sensori collegati alle attrezzature del mezzo consente di avere dati sui consumi, localizzazione, cicli di carico e scarico dei rifiuti, ore di lavoro, monitoraggio degli stili di guida, segnalazione delle anomalie di funzionamento e delle sicurezze) per valutare la tipologia di lavoro, gli intervalli di manutenzione, la logistica del mezzo.”.
Al riguardo, in coerenza con quanto chiarito nella circolare Agenzia Entrate – MiSE n. 4/E del 30 marzo 2017, riferita alla precedente disciplina dell’iper ammortamento, ma i cui criteri generali devono considerarsi valevoli anche agli effetti del nuovo credito d’imposta, si precisa che il citato comma 189 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 può applicarsi agli investimenti descritti dalla società istante limitatamente alla parte qualificabile alla stregua di “macchina” ai sensi della c.d. Direttiva Macchine1; vale a dire, alle componenti e alle attrezzature idonee a realizzare lo specifico “lavoro” di raccolta e compattazione dei rifiuti (nel caso degli autocompattatori) ovvero di lavaggio/spazzatura delle strade (nel caso delle autospazzatrici). A questi effetti, peraltro, non è comunque di ostacolo la circostanza che tali componenti e attrezzature siano installate su di un bene che si qualifica come “veicolo” ai sensi della definizione di cui all’art. 1 della Direttiva 46/2007/CE e che, in quanto tale, come chiarito nella citata circolare Agenzia Entrate – MiSE n. 4/E del 30 marzo 2017 (vedasi, in particolare, la parte terza, paragrafo 11, punto elenco 11), sarebbe escluso in via di principio dalla disciplina agevolativa.
Ciò chiarito, si ricorda che l’applicazione del credito d’imposta nella misura del 40 per cento prevista dal richiamato comma 189 è comunque subordinata alla verifica del rispetto dei 5+2 requisiti obbligatori previsti dalla disciplina agevolativa”.
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