L’obbligo di inviare il modello inerente alla comunicazione dei beni in uso ai soci può essere adempiuto sia dalla società concedente, che dall’effettivo beneficiario, a differenza della comunicazione dei finanziamenti e degli apporti l’obbligo è posto esclusivamente a carico del soggetto che svolgendo attività di impresa ha ricevuto il finanziamento stesso. Da un punto di vista operativo la comunicazione è effettuata in conformità al modello allegato al provvedimento 2013/94904 e va trasmessa utilizzando il servizio telematico Entratel, anche a mezzo intermediari, o Internet (Fisconline). Le Entrate attestano l’avvenuta trasmissione mediante ricevute. In caso di omessa o irregolare comunicazione è dovuta la sanzione da 258 euro a 2.065 euro.
E’ ormai prossima la scadenza, prevista per il 12 dicembre 2013, per la comunicazione dei beni concessi in uso ai soci e dei finanziamenti. I provvedimenti n. 94902/2013 e n. 94904/2013 hanno stabilito le regole per trasmettere le suddette comunicazioni Si puntualizza che i due provvedimenti si riferiscono alle due diverse comunicazioni, e cioè beni ai soci e finanziamenti.
L’articolo 1 provvedimento direttoriale n. 94902/2013 statuisce i soggetti che sono obbligati alla compilazione del modello inerente la comunicazione del beni dati in uso ai soci, individuandoli tra coloro che sono titolari di reddito d’impresa sia in forma individuale o collettiva, oppure, in via alternativa, dal socio o dal familiare dell’imprenditore.
Vengono stabilite dalle istruzioni per la compilazione del modello i seguenti casi:
- qualora a compilare il modello è la società (o l’impresa concedente) vanno segnalati i dati anagrafici dell’utilizzatore;
- invece se chi compila è l’utilizzatore vanno segnalati i dati della società concedente.
Ciò emerge dal contenuto di dati di tipo «C «, dove in relazione al rigo BG 01 (dati del soggetto che utilizza o concede il bene) si segnala che il codice fiscale non può essere uguale a quello indicato nel campo 2 del record «B», in cui viene segnalato il codice fiscale del dichiarante.
Nel provvedimento del 2 agosto 2013 non viene citato il familiare del socio, che non era figura prevista nemmeno nella norma primaria del D.L. n. 138/2011, ma bisogna ricordare che tale ultimo soggetto è stato compreso nell’adempimento dalla Circ. n. 24/E del 2012 ed in effetti il modello prevede tale soggetto, quando individua con la lettera «D», l’ipotesi che il modello sia compilato dal familiare del socio stesso. Soggetti concedenti Dalle indicazioni contenute nel tracciato record, i soggetti interessati dalla comunicazione sono: – imprese individuali; – società di persone; – società di capitali; – società cooperative; – stabili organizzazioni di società non residenti.
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