Il principio contabile OIC 29 cataloga gli errori contabili in due grandi categorie:
- errori rilevanti qualora può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio;
- errore non rilevanti qualora non influenzano le decisioni economiche.
La rilevanza dell’errore contabile dipende anche dalla dimensione e dalla natura dell’errore stesso.
Il principio contabile OIC 29 riporta alcun riferimento al fine di poter comprendere i fattin e/o le circostanze in presenza delle quali un errore possa essere considerato rilevante oppure irrilevante.
Verificata l’esistenza di un errore, questo va rilevato nel momento in cui è individuato e sono disponibili le informazioni ed i dati per un suo corretto trattamento.
Nell’ipotesi che l’errore venga individuato prima della chiusura dell’esercizio sarà sufficiente annullare o correggere la scrittura contabile originaria.
Diversamente nelle ipotesi in cui l’errore commesso negli esercizi precedenti ed individuato dopo la chiusura dell’esercizio ed il deposito del bilancio allora la correzione dipende dalla valutazione dell’errore in base alla classificazione sopra riportata.
Per cui nell’ipotesi in cui l’errore contabile non è rilevante, la correzione va contabilizzata in modo tempestivo nel conto economico dell’esercizio in cui è individuato, in corrispondenza della voce a cui afferisce;
Qualora, invece l’errore contabile è rilevante, il principio contabile OIC 29 obbliga ad eseguire la correzione, nell’esercizio in cui se ne viene a conoscenza, sul saldo di apertura del patrimonio netto, in particolare negli utili portati a nuovo o in altra componente del netto se più appropriata.
Nel definire la normativa tributaria applicabile ai soggetti OIC-adopter, al fine di valutare l’aspetto fiscale della correzione degli errori contabili il D.M. 03.08.2017 non si è soffermato sulla rilevanza fiscale di tale ipotesi.
Pertanto occorre rifarsi, per analogia, alle disposizioni in passato previste per i soggetti IAS contenute nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E/2011 e n. 31/E/2011, con cui l’Amministrazione finanziaria ha precisato che:
- nelle ipotesi di correzione degli errori rilevanti “rilevata mediante l’appostazione di una voce di patrimonio netto (…) si rammenta (…) che sulla stessa non ha alcun impatto l’introduzione del principio di derivazione rafforzata non essendo in discussione differenti regole di qualificazione, classificazione e imputazione temporale”;
- mentre nell’ipotesi di correzioni di errori non rilevanti, nonostante la modalità di imputazione a conto economico sembrerebbe consentire al redattore di bilancio la disapplicazione delle ordinarie regole di competenza, “tale deroga non può trovare accoglimento ai fini fiscali in assenza di un’apposita disposizione che consenta di superare le ordinarie e corrette imputazioni temporali di cui all’articolo 83 del Tuir”.
Pertanto, ai fini fiscali, il principio di derivazione rafforzata non applicandosi alle ipotesi di correzione degli errori non determinerà il riconoscimento fiscale della correzione degli errori contabili, anche se non rilevanti, essendo fuori competenza, in quanto la correzione avviene in un bilancio successivo rispetto a quello di pertinenza.
Per cui ai fini fiscali per la correzione di errori contabili la procedura da applicare comporterà la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore, che deve avvenire entro i termini previsti per l’accertamento. Per cui la società contribuente provvederà ad eseguire:
- nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui è rilevato a conto economico l’errore non rilevante, apportare una apposita variazione fiscale in aumento;
- presentare, entro i termini dell’accertamento, una dichiarazione integrativa relativa al periodo di imposta in cui è stato commesso l’errore contabile, in modo da far emergere fiscalmente il relativo componente di reddito.
riferimenti