La nuova direttiva 34/2013, che dovrà essere recepita dai singoli stati dell’Unione Europea entro il 20 luglio 2015 per trovare applicazione dai bilanci del 2016, abroga le direttive quarta e settima rispettivamente riguardanti i bilanci di esercizio ed i bilanci consolidati introduce l’informativa di bilancio stratificata in base alle dimensioni delle imprese.
L’articolo 6 della direttiva 34/2013, concernente i principi generali di redazione dl bilancio, statuisce che le voci esposte nei bilanci di esercizio e consolidati sono rilevate e valutate conformemente (anche) al principio generale della continuità aziendale e il considerando 16 ribadisce che, per garantire la comparabilità e l’equivalenza delle informazioni, i criteri di rilevazione e valutazione dovrebbero includere la presunzione di continuità aziendale, la prudenza e il principio di competenza.
L’articolo 6 della nuova direttiva conferma gli attuali principi generali di redazione del bilancio ampliandone l’elencazione, prevedendo che la rilevazione e la presentazione delle voci nel conto economico e nello stato patrimoniale tengano conto della sostanza dell’operazione o del contratto: tuttavia, gli Stati membri possono esentare le imprese da tale obbligo.
Non si tratta di una novità in senso assoluto, perché già l’attuale articolo 4 della quarta direttiva, dopo le modifiche apportate dalla direttiva 51/2003, prevede che gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la presentazione degli importi nelle voci del conto profitti e perdite e dello stato patrimoniale tenga conto della sostanza dell’operazione o del contratto contabilizzati. Tale autorizzazione o obbligo possono essere limitati a determinati tipi di società e/o ai conti consolidati secondo la definizione della settima direttiva relativa ai conti consolidati. Il legislatore nazionale ha recepito la disposizione in questione con la criptica formulazione, introdotta nell’articolo 2423-bis del Codice civile, di «funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato». Peraltro, tale previsione, in base alle disposizioni contenute nei successivi articoli, è circoscritta a ipotesi ben delineate, costituite dai contratti di pronti contro termine e di retrolocazione finanziaria (lease back).
Per la contabilizzazione dei contratti di leasing, invece, il legislatore nazionale non ha confermato tale principio: il recepimento della direttiva 34/2013 potrebbe essere l’occasione per recepirlo, parificando tra l’altro, le imprese che redigono il bilancio in base alle disposizioni del Codice civile con quelle che lo redigono in base principi contabili internazionali.
Tornando all’informativa contenuta nella nota integrativa, l’articolo 16 e il considerando 24 prevedono, per tutte le imprese, l’indicazione dei principi contabili adottati nella redazione del bilancio: per l’Italia, si tratta dei principi emanati dall’Organismo italiano di contabilità (Oic).
Inoltre, la nota integrativa deve contenere le informazioni relative a importo e natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali. Tale obbligo viene introdotto perché nello schema di conto economico sono scomparse le voci relative a proventi e oneri straordinari, eliminando così qualsiasi diatriba circa la straordinarietà o meno di tali componenti. Questo aspetto si rifletterà sulle disposizioni relative all’Irap che dovranno essere rivedute.
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