Il Caso 5/2020 – Impatto della pandemia da Covid-19 sui bilanci delle imprese relativi all’esercizio 2019
Con la pubblicazione del caso n. 5/2020 Assonime ha analizzato le conseguenze della pandemia da Covid-19 sui bilanci relativi all’esercizio 2019. Sulla base delle analisi condotte Assonime conclude non si dovrà procedere alla rettifica dei conti 2019 mentre nella nota integrativa dovrà essere data informazioni qualora gli eventi e i conseguenti effetti siano considerati rilevanti per l’impresa. Pertanto gli impatti negativi della pandemia non generano effetti nei processi di valutazione, ivi inclusi quelli di impairment test dei valori iscritti in bilancio al 31 dicembre 2019.
In particolare viene evidenziato come gli effetti della pandemia dovranno essere attentamente valutati per l’anno solare 2020.
Si ricorda che i fatti successivi alla chiusura dell’esercizio sono trattati, in modo sostanzialmente simile:
- per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali dallo IAS 10;
- dall’art. 2427 comma 1 n. 22-quater c.c. e dal documento OIC 29, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali.
Entrambi i documenti, IAS e OIC, statuiscono che i fatti conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio confermativi dell’esistenza di situazioni in essere alla data di chiusura determinano la conseguente rettifica dei conti. Qualora, invece, per i fatti associati a eventi sorti dopo tale data sono di competenza dell’esercizio successivo e, in quanto tali, non determinano una rettifica dei conti, ma impongono un’informativa adeguata in Nota integrativa, quando rilevanti.
In tema dell’obbligo di fornire nella Nota integrativa le informazioni su tale eventi verificatosi successivamente alla data di chiusura del bilancio nel caso in cui il predetto evento sia considerato rilevante per la società.
In tal caso per coloro che applicano gli IAS devono indicare, nella nota integrativa secondo lo IAS 10 § 21 sia la natura del fatto che una stima degli effetti sul bilancio oppure la dichiarazione che la stima non può essere effettuata.
Per coloro che applicano i principi contabili OIC ai sensi dell’articolo 2427 comma 1 n. 22-quater occorre inserire nella nota integrativa sia la natura che l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico di tali eventi verificatesi dopo la chiusura dell’esercizio.
Poiché la valutazione delle voci di bilancio va fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività, e la situazione determinata dalla pandemia ha determinato non poche difficoltà ed incertezze, il legislatore è intervenuto con l’articolo 7 del decreto Liquidità (d.l. n. 23/2020) introducendo un particolare meccanismo per la valutazione delle voci nella prospettiva della continuità per i bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati. Per cui in base a tale norma è consentito redigere i bilanci in continuità laddove la stessa sia presente nell’ultimo bilancio chiuso in data anteriore alla data 23 febbraio 2020. Il secondo comma estende tale beneficio ai «bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati» e quindi anche i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019.
Assonime nel documento in commento sottolinea che le informazioni da fornire con il bilancio devono essere affidabili e basate su dati solidi e noti alla data di approvazione del relativo progetto da parte del CdA. Poiché il fenomeno in esame presenta una molteplicità di variabili (in termini di durata, diffusione, misure di salvaguardia), dalle quali derivano una generale imprevedibilità dei fatti e incertezze degli sviluppi, risulta difficile ipotizzare che le società siano in grado di stimare gli effetti quantitativi sulla base di assunti ragionevolmente sostenibili.
Secondo Assonime, la pandemia, considerata la sua natura di fatto non rettificativo, non può, per principio, generare effetti nel processo di impairment dei valori iscritti al 31 dicembre 2019.
Infine per Associazione i piani presenti alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento, previsti dai principi contabili, approvati dall’organo amministrativo, sono alla base delle stime per i flussi finanziari.
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