Il D.Lgs. n. 14 del 2019 (nuovo codice della crisi e dell’insolvenza) entrato in vigore il 15 luglio 2022 prevede degli obblighi in tema di redazione del bilancio chiuso a partire dal 31 dicembre 2022.

Tali obblighi investono tutte le imprese a prescindere dalla forma giuridica e dalle dimensione. Con le suddette disposizioni normativa ed alla luce dell’articolo 2086 del c.c., il legislatore ha inteso, anche, imporre:

  • adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale. Facendo particolare riferimento alle disposizioni di cui all’art. 2423-bis comma 1 n. 1 c.c. e al documento OIC 11.
  • monitoraggio dell’equilibrio economico finanziario dell’impresa, anche in modo prospettico.
L’articolo 3 del D.Lgs. n. 14 del 2019 dispone che ” 1. L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte. 

2. L’imprenditore   collettivo   deve   istituire   un   assetto organizzativo,  amministrativo  e   contabile   adeguato   ai   sensi dell’articolo 2086  del  codice  civile,  ai  fini  della  tempestiva rilevazione  dello  stato  di  crisi  e  dell’assunzione  di   idonee iniziative.

3. Al fine di prevedere tempestivamente l’emersione della  crisi d’impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al  comma 2 devono consentire di:

a) rilevare eventuali  squilibri  di  carattere  patrimoniale  o economico-finanziario,  rapportati  alle  specifiche  caratteristiche  dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;

b) verificare la sostenibilità dei debiti e le  prospettive  di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e  rilevare i segnali di cui al comma 4;

c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista  di controllo particolareggiata e a effettuare il  test  pratico  per  la verifica della ragionevole perseguibilità  del  risanamento  di  cui all’articolo 13, al comma 2.

4. Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3:

a) l’esistenza di debiti  per  retribuzioni  scaduti  da  almeno trenta giorni  pari  a  oltre  la  metà  dell’ammontare  complessivo mensile delle retribuzioni;

b) l’esistenza di  debiti  verso  fornitori  scaduti  da  almeno novanta giorni  di  ammontare  superiore  a  quello  dei  debiti  non scaduti;

c) l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più  di  sessanta giorni o che abbiano superato da almeno  sessanta  giorni  il  limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma  purche’  rappresentino complessivamente  almeno  il  cinque  per  cento  del  totale   delle esposizioni;

d) l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25-novies, comma 1.”

Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 vengono enucleati una serie di  segnali di squilibrio patrimoniale o economico finanziario nonché di sostenibilità dei debiti per i dodici mesi successivi.
Pertanto sia nella redazione del bilancio d’esercizio che anche in sede di verifiche infrannuali occorre procedere al monitoraggio di:
  • esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  • esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni il cui ammontare è superiore a quello dei debiti non scaduti;
  • esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
  • esistenza di una o più esposizioni debitorie (ex art. 25-novies, comma 1, del D.Lgs. 14/2019), nei confronti di cd creditori qualificati pubblici.

Di seguito si riportano nella tabella le esposizioni nei confronti dei cd creditori pubblici qualificati:

Creditore qualificato anomalia della posizione
INPS Ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000 (per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’ammontare di euro 5.000)
INAIL Esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore all’importo di euro 5.000
AGENZIA delle ENTRATE Esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (art. 21-bis del D.L. 78/2010, c.d. LIPE) superiore all’importo di euro 5.000, e comunque non inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA dell’anno precedente. La segnalazione è, in ogni caso, inviata se il debito è superiore all’importo di euro 20.000
AGENZIA ENTRATE – RISCOSSIONE Esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, ad euro 100.000, per le società di persone ad euro 200.000 e per le altre società ad euro 500.000

 

Su detti creditori pubblici qualificati ricade l’obbligo di procedere a segnalare, con invio a mezzo di posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento,  l’esposizione del debito, superiore ai limiti previsti, all’imprenditore o all’organo amministrativo e, ove esistente, all’organo di controllo.

Anche sull’organo di controllo è imposto, ai sensi dell’articolo 25-octies, l’obbligo di segnalazione all’organo amministrativo, a seguito del monitoraggio dei debiti, della sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto della composizione negoziata (di cui all’articolo 17). Inoltre il codice prevede che “la segnalazione … contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese (articolo 25-octies, comma 1, Codice)

Per le banche e gli intermediari finanziari è previsto l’obbligo di comunicare, oltre che all’impresa cliente, anche all’organo di controllo, variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti.

Il codice della crisi e dell’insolvenza definisce:

  1. crisi come: “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni dei successivi dodici mesi” (articolo 2, lettera a), Codice).
  2. insolvenza definita come: “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (articolo 2, lettera b), Codice)