Il D.Lgs. n. 14 del 2019 (nuovo codice della crisi e dell’insolvenza) entrato in vigore il 15 luglio 2022 prevede degli obblighi in tema di redazione del bilancio chiuso a partire dal 31 dicembre 2022.
Tali obblighi investono tutte le imprese a prescindere dalla forma giuridica e dalle dimensione. Con le suddette disposizioni normativa ed alla luce dell’articolo 2086 del c.c., il legislatore ha inteso, anche, imporre:
- adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale. Facendo particolare riferimento alle disposizioni di cui all’art. 2423-bis comma 1 n. 1 c.c. e al documento OIC 11.
- monitoraggio dell’equilibrio economico finanziario dell’impresa, anche in modo prospettico.
- esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni il cui ammontare è superiore a quello dei debiti non scaduti;
- esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- esistenza di una o più esposizioni debitorie (ex art. 25-novies, comma 1, del D.Lgs. 14/2019), nei confronti di cd creditori qualificati pubblici.
Di seguito si riportano nella tabella le esposizioni nei confronti dei cd creditori pubblici qualificati:
Creditore qualificato | anomalia della posizione | |
INPS | Ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000 (per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’ammontare di euro 5.000) | |
INAIL | Esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore all’importo di euro 5.000 | |
AGENZIA delle ENTRATE | Esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (art. 21-bis del D.L. 78/2010, c.d. LIPE) superiore all’importo di euro 5.000, e comunque non inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA dell’anno precedente. La segnalazione è, in ogni caso, inviata se il debito è superiore all’importo di euro 20.000 | |
AGENZIA ENTRATE – RISCOSSIONE | Esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, ad euro 100.000, per le società di persone ad euro 200.000 e per le altre società ad euro 500.000 |
Su detti creditori pubblici qualificati ricade l’obbligo di procedere a segnalare, con invio a mezzo di posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, l’esposizione del debito, superiore ai limiti previsti, all’imprenditore o all’organo amministrativo e, ove esistente, all’organo di controllo.
Anche sull’organo di controllo è imposto, ai sensi dell’articolo 25-octies, l’obbligo di segnalazione all’organo amministrativo, a seguito del monitoraggio dei debiti, della sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto della composizione negoziata (di cui all’articolo 17). Inoltre il codice prevede che “la segnalazione … contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese” (articolo 25-octies, comma 1, Codice)
Per le banche e gli intermediari finanziari è previsto l’obbligo di comunicare, oltre che all’impresa cliente, anche all’organo di controllo, variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti.
Il codice della crisi e dell’insolvenza definisce:
- crisi come: “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni dei successivi dodici mesi” (articolo 2, lettera a), Codice).
- insolvenza definita come: “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (articolo 2, lettera b), Codice)