Esaminiamo la problematica connessa alla valutazione nel bilancio 2018 dei titoli non immobilizzati. Trattasi di quei titoli che non sono destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale ed iscritti in bilancio nell’attivo circolante alla voce C.III.6. “altri titoli”. Per tali voci dell’attivo è previsto dai principi contabili e dalla normativa applicabile che il loro valore da inserire nel bilancio sia determinata in base al minor valore tra il costo ammortizzato e il valore di realizzazione desumibile dall’an­damento di mercato.

Si noti che il c.d. “criterio del costo ammortizzato” può non essere applicato qualora gli effetti rispet­to alla rilevazione al costo d’acquisto sono irrilevanti.

La predetta irrilevanza si presume qualora:

  • i titoli sono destinati ad essere detenuti durevolmente ma i costi di transazio­ne, i premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo;
  • i titoli di debito sono detenuti presumibilmente in portafoglio per un periodo inferiore ai 12 mesi;

Anche per la redazione del bilancio in forma abbreviata (articolo 2435-bis cod. civ.) e di quello delle micro-imprese (articolo 2435-ter cod. civ.) è prevista la possibilità della sua diapplicazione

Nei casi in cui, nella redazione del bilancio,  si avvalga della predetta facoltà, i titoli sono iscritti al costo di ac­quisto (o costo di sottoscrizione) del titolo, rappresentato dal prezzo pagato, comprensivo dei costi accessori (costi di intermediazione bancaria e finanziaria, spese di consulenza di diretta imputazione, ovvero commissioni, spese e imposte di bollo).

Mentre per la valutazione in base al criterio del costo ammortizzato gli elementi di seguito elencati devono essere inclusi nella determinazione del costo ammortizzato:

  1. i costi di transazione (ovvero i costi marginali direttamente attribuibili all’acquisizione/emissione del titolo),
  2. le com­missioni attive e passive iniziali
  3. ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza,

L’inclusione dei sopra indicati elementi avviene mediante il criterio dell’interesse effettivo, ovvero il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del titolo, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal titolo di debito e il suo valore di rilevazione iniziale.

Poiché, gli elementi di cui sopra, vanno ammortizzati lungo la durata attesa del titolo ed il loro ammortamento integra o rettifica, seguendo la medesima classificazione a conto economico, gli interessi attivi calcolati al tasso nominale.

Al 31 dicembre occorre confrontare il valore contabile, rilevato o secondo il criterio del costo ammortizzato oppure del costo d’acquisto, con il  con quello di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato al fine di procedere ad un’eventuale svalutazione del titolo

In base al principio contabile OIC 20 necessità innanzitutto stabilire il riferimento tem­porale che esprime l’andamento del mercato alla data di bilancio, il quale può essere:

  • la data di fine esercizio (o di quotazione più prossima), che rappresenta la scelta che meno è influenzata da fattori soggettivi ma la quotazione di una singola giornata non è in genere con­siderata rappresentativa dell’“andamento del mercato”, in quanto può essere influenzata da fattori spesso esogeni, relativi a situazioni transitorie riferibili al singolo titolo o al mercato mobiliare nel suo complesso o addirittura alla variabilità dei volumi trattati;
  • la media delle quotazione del titolo relative ad un determinato periodo (ad esempio l’ultimo mese), da preferirsi se consolidato e quindi scevro da perturbazioni temporanee.

Nei casi in cui non vi sia un mercato di riferimento per la determinazione del valore di presu­mibile realizzazione occorre utilizzare tecniche valutative che consentono di individua­re un valore espressivo dell’importo al quale potrebbe perfezionarsi una ipotetica vendita del titolo alla data di riferimento del bilancio.

Deroga per il bilancio inerente al periodo d’esercizio 2018

La legge n. 136/2018 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 119/2018 con l’articolo 20-quater ha statuito una deroga ai sopra richiamati criteri di valutazione. La norma in oggetto prevede  per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali la possibilità di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anzichè al valore desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

Per cui ell bilancio d’esercizio 2018 i titoli non immobilizzati possono continuare ad essere iscritti in base ai valori di iscrizione dell’esercizio precedente, evitando in tal modo la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.

Legge n. 136/2018

Art. 20-quater (1)
Disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli
1. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anzichè al valore desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
2. Per le imprese di cui all’articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabilite dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le disposizioni di cui al comma 1 previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo. (2)
3. Le imprese indicate al comma 2 che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ed i valori di mercato alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.
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(1)Articolo aggiunto, a decorrere dal 19 dicembre 2018, dall’art. 1, comma 1, della legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136.
(2)In attuazione del presente comma è stato adottato il Regolamento 12 febbraio 2019, n. 43.