Durante e/o dopo l’approvazione dei bilanci, le società di capitali prima di deliberare la distribuzione dell’utile di esercizio, occorre verificare la presenza di condizioni e i requisiti per poter procedere alla distribuzione degli utili d’esercizio. I requisiti e condizioni, imposti dalla normativa, hanno la finalità di tutelare il patrimonio aziendale e per garantire tutti gli interessi coinvolti sia dei soci ma anche dei terzi.

Tra i limiti statuiti dalle norme alle società che hanno prodotto un utile rinveniamo la destinazione obbligatoria di una parte degli utili. In particolare la normativa prevede l’obbligo di accantonare gli utili:

  • a riserva legale (articolo 2430 codice civile), in misura pari al 5% degli utili netti annuali, fino al raggiungimento di un quinto (20%) del capitale sociale;
  • all’eventuale riserva statutaria, secondo gli obblighi eventualmente previsti dallo statuto stesso.

Altre limitazioni alla distribuzione degli utili, sono quelli imposti dallo Statuto Societario o dalla stessa Assemblea dei Soci:

  • privilegi nella ripartizione degli utili;
  • diritti di partecipazione agli utili per soci promotori, soci fondatori, amministratori o dipendenti.

Non è possibile alla ripartizione di utili qualora la società si trova nelle seguenti fattispeciei:

  • nell’attivo dello Stato Patrimoniale della società siano iscritti costi di impianto e di ampliamento, costi di ricerca e sviluppo o costi di pubblicità, non coperti da riserve disponibili;
  • la società, in presenza di perdite rinviate da precedenti esercizi, ha in circolazione delle obbligazioni il cui ammontare eccede il doppio della somma del capitale sociale, della riserva legale e delle altre riserve disponibili ai fini della copertura delle perdite.

L’Assemblea dei Soci dopo aver verificato l’assenza delle predetti limitazioni, ai sensi dell’articolo 2433 del codice civile, potrà in sede di approvazione del bilancio o con apposita delibera assembleare successiva, disporre la distribuzione ai soci degli eventuali utili rimanenti.

Se la distribuzione degli utili viene deliberata in sede di approvazione del bilancio, è soggetta al deposito, a cura degli amministratori, presso il Registro delle imprese nel termine di 30 giorni dalla data di adozione e deve essere preventivamente registrata presso l’Agenzia delle Entrate. Per la registrazione della delibera presso l’Agenzia occorre compilare il modello 69 e predisporre la delibera in due copie, dopo aver trascritto la delibera sul registro delle assemblee, su  fogli uso bollo e firmare in originale ciascuna copia, sulle quali dovrà essere applicata una marca da bollo di euro 16 ogni quattro facciate.

Per la registrazione occorre eseguire, entro 20 giorni dalla data dell’assemblea, il versamento dell’imposta di registro di € 200 utilizzando il modello F23 con il codice tributo “109 T” e la causale “RP”.