Per i bilanci d’esercizio relativi al 2016, i quali vanno redatti secondo i nuovi postulati e principi contabili, la prima scadenza è fissata al 30 aprile 2017, fermo l’esistenza dei presupposti per l’approvazione utilizzando il termine lungo, con le modifiche introdotte dal D.Lgs 139/2015.
Soggetti obbligati
I soggetti obbligati alla redazione e/o approvazione del bilancio sono:
- società a responsabilità illimitata
- società per azione
- sapa
- contratti di rete
Redazione ed approvazione
Per le società di capitali l’approvazione del bilancio va eseguito entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio oppure in casi particolari entro il maggior termine di 180 giorni. Il termine Per quest’anno i due termini scadono il primo entro il 30 aprile 2017 per il termine lungo scade il 29 giugno 2017.
L’iter preciso per l’approvazione può essere di seguito schematizzato:
- l’organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio e relazione sulla gestione (se richiesta)
- qualora sia presente l’organo di controllo il progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione va trasmesso all’organo di controllo che predispone anche la relativa relazione;
- il bilancio va deposito presso la sede sociale per la presa visione da parte dei soci;
- approvazione del bilancio e relativi allegati da parte dell’assemblea societaria;
- deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese entro 30 giorni dall’approvazione.
Gli amministratori delle società di capitali devono redigere annualmente:
- il progetto di bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa (ai sensi del nuovo art. 2423 del C.c.). Si segnala che seguito delle modifiche apportate all’art. 2423 del codice civile, il bilancio d’esercizio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e anche dal Rendiconto finanziario. Il D.lgs. 139/2015, infatti, ha previsto l’obbligo di redazione del Rendiconto finanziario per tutte le imprese di maggiori dimensioni, per migliorare l’informativa sulla situazione finanziaria della società. Restano esonerati dalla redazione del Rendiconto finanziario: le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.), le micro imprese, ossia le imprese che superano i limiti previsti dall’art. 2435-ter c.c.
- la Relazione sulla gestione (ai sensi dell’art. 2428 del C.c.), se richiesta.
Se nella società c’è l’organo di controllo tali documenti, prima di essere depositati preso la sede sociale, devono essere trasmessi all’organo di controllo (Collegio sindacale, revisore o società di revisione), almeno 30 giorni prima rispetto al giorno fissato per l’approvazione del bilancio.
Se nella società non c’è l’organo di controllo, si procede subito al deposito dei documenti presso la sede sociale.
Ai sensi dell’articolo 2364 comma 2 del codice civile il bilancio deve essere approvato entro i seguenti termini:
- entro 120 giorni dalla chiusura d’esercizio (termine ordinario);
- entro 180 giorni dalla chiusura d’esercizio (termine straordinario);
La possibilità di approvare il bilancio nel maggior termine di 180 giorni è possibile solo in alcune ipotesi particolari, specificatamente previste dal codice civile:
- società tenute alla redazione del bilancio consolidato;
- presenza di particolari esigenze connesse con la struttura e l’oggetto della società; in quest’ultimo caso, il maggior termine deve essere previsto dalla statuto della società.
Nelle ipotesi sopra indicate gli amministratori devono segnalare nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione. Per via delle importanti novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015, il CNDCEC ha emanato un apposito comunicato, in data 16.01.2017, con il quale ha chiarito che l’applicazione dei contenuti della riforma di bilancio può rappresentare una legittima causa di differimento della data di approvazione del bilancio stesso.
Per approvare il bilancio è necessario prima convocare l’assemblea secondo le seguenti modalità:
- per le srl, se non è previsto nulla nell’atto costitutivo, la convocazione avviene mediante lettera raccomandata, da spedire ai soci almeno 8 giorni prima della data fissata per l’adunanza dell’assemblea, presso il domicilio che risulta al Registro Imprese, e in essa deve essere indicato il giorno, l’ora, il luogo e gli argomenti da trattare;
- per le SpA occorre distinguere ulteriormente a seconda che si tratti di:
- società non quotate sul mercato: in tal caso la convocazione deve essere effettuata mediante lettera di convocazione inviata ai soci 8 giorni prima, oppure mediante fax, e-mail o altri mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento;
- società quotate sul mercato: in tal caso la convocazione deve essere effettuata mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano indicato nello statuto sociale almeno 15 giorni prima rispetto al giorno fissato per l’assemblea.
Bilancio in forma ordinaria | Bilancio in forma abbreviata | Bilancio in forma semplificata | |
Stato Patrimoniale | SI | SI | SI |
Conte Economico | SI | SI | SI |
Nota integrativa | SI | SI | NO |
Rendiconto Finanziario | SI | NO | NO |
Relazione di Gestione | SI | NO | NO |
Bilancio d’esercizio: tabella riepilogativa iter approvazione
ADEMPIMENTI AMMINISTRATORI | Società con organo di controllo | Società senza organo di controllo | ||
Termine ord. max | Termine straord. max | Termine ord. max | Termine straord. max | |
Redazione progetto di bilancio e Relazione sulla gestione | 31.03.2017 | 30.05.2017 | 15.04.2017 | 14.06.2017 |
Trasmissione all’organo di controllo | – | – | ||
Deposito presso la sede sociale | 15.04.2017 | 14.06.2017 | 15.04.2017 | 14.06.2017 |
Approvazione bilancio | 30.04.2017 | 29.06.2017 | 30.04.2017 | 29.06.2017 |
Per il 2017 il termine per il deposito bilancio è il giorno 30 maggio 2017.
Ai fini del computo dei termini si ricorda che il sabato viene considerato giorno festivo e quindi si considera tempestivo il deposito effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Istruzioni per il deposito del bilancio al Registro delle Imprese
Tassonomia
Per i nuovi bilanci è stata pubblicata, con avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2017, una nuova versione delle tassonomie XBRL (denominata 2016-11-14) da utilizzare per la redazione dei documenti che compongono i bilanci chiusi il 31 dicembre 2016 o successivamente ai fini del deposito al Registro delle imprese.
Per i bilanci antecedenti al 2016 può essere utilizzata la tassonomia 2015-12-14. L’obbligo della nuova tassonomia vige anche per i bilanci consolidati.
Soggetti firmatari
Il Manuale nazionale per il deposito dei bilanci, prevede che sia possibile che la domanda di deposito sia firmata oltre che dagli amministratori della società e dal professionista incaricato (ai sensi dell’art. 31, commi 2 quater e 2 quinquies della legge 24 novembre 2000, n. 340 – Dottori commercialisti ed Esperti contabili), anche da un rappresentante dell’amministratore (o del liquidatore) della società a cui sia stato conferito incarico ai sensi dell’art. 38, comma 3-bis del D.P.R. 445/2000, sottoscritto in forma autografa dal conferente e accompagnato dal documento di identità dello stesso amministratore/liquidatore.
Infine Unioncamere per il deposito dei bilanci ha messo disposizione:
- ‘Bilanci on-line’: da utilizzare per l’invio di un bilancio con riconferma dell’elenco soci dell’anno precedente o di un bilancio che non necessita di presentazione dell’elenco soci;
- ‘Fedra Plus’: da utilizzare sia per il deposito di un bilancio con presentazione di un nuovo elenco soci, sia per l’invio di un bilancio con riconferma dell’elenco soci dell’anno precedente o di un bilancio che non necessita di presentazione dell’elenco soci.
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