Tra le innovazione introdotte dal D.Lgs. 139/2015, che ha recepito la direttiva comunitaria che modifica la normativa inerente ai bilanci, vi è quella concernente la eliminazione della voce nell’attivo patrimoniale dei costi di pubblicità e ricerca.
Per quanto concerne i costi già inseriti nell’attivo dello stato patrimoniale alla data del 31 dicembre 2015 il nuovo principio contabile OIC 24 stabilisce alcune regole.
Per i costi di pubblicità il nuovo principio contabile OIC 24 chiarisce, per quelli presenti al 31/12/2015, che:
- possono essere riclassificati ed accolti nella voce B11 “Costi di impianto e di ampliamento”, se soddisfano i requisiti per la capitalizzazione, appunto, dei costi di impianto e di ampliamento;
- devono essere eliminati dall’attivo patrimoniale se non soddisfano i requisiti per poter essere riclassificati tra i costi di impianto e di ampliamento. In tal caso, gli effetti dovranno essere rilevati retroattivamente ai sensi del principio contabile OIC 29.
Il nuovo principio contabile OIC 24, dedicato alle immobilizzazioni immateriali, definisce i costi di impianto e di ampliamento come: “i costi di impianto e di ampliamento sono i costi che si sostengono in modo non ricorrente in alcuni caratteristici momenti del ciclo di vita della società, quali la fase pre-operativa (cosiddetti costi di start-up), o quella di accrescimento della capacità operativa”.
Per cui i costi di impianto e di ampliamento possono comprendere non solo i costi relativi alla costituzione della società (atto costitutivo, consulenze, licenze, ecc.), ma anche i costi di seguito elencati:
- costi di “start-up”, ovvero i costi che la nuova società sostiene per poter rendere operativa la struttura aziendale, oppure i costi che una società già esistente sostiene per poter “avviare” un nuovo ramo d’azienda;
- costi di ampliamento della società, ovvero i costi sostenuti per l’espansione “straordinaria” dell’attività;
- costi di addestramento e qualificazione del personale, se sostenuti in relazione all’avviamento di una nuova attività o di una nuova società.
Rilevazioni contabili – Qualora i costi di pubblicità possono essere riclassificati tra i costi di impianto e di ampliamento sarà necessario rilevare la seguente scrittura contabile “costi di impianto e ampliamento a costi di pubblicità”.
Per i costi di pubblicità che non abbiano i requisiti per l’iscrizione tra i costi di impianto e di ampliamento, vanno eliminati retroattivamente dall’attivo patrimoniale, imputando gli effetti al saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio (generalmente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo, ma nulla vieta al redattore di bilancio di scegliere un’altra componente di patrimonio netto da movimentare).
La scrittura contabile da rilevare sarà quindi la seguente “utili portati a nuovo a costi di pubblicità”.
Non si rinviene alcuna indicazione per quei casi in cui non siano iscritti, in bilancio, utili portati a nuovo di importo sufficiente.
A tal proposito è da ritenersi che il redattore di bilancio possa utilizzare le riserve disponibili, e, in mancanza di queste ultime, si rende necessario un versamento da parte dei soci per ripatrimonializzare la società.
Per i Costi di ricerca il principio contabile OIC 24, nella sua nuova formulazione, propone la seguente classificazione:
- costi di ricerca di base: costi sostenuti per un’indagine pianificata dall’impresa per conseguire nuove conoscenze e scoperte, di utilità generica per la società. I costi in oggetto non possono essere iscritti nell’attivo patrimoniale e costituiscono costi di competenza dell’esercizio;
- costi di sviluppo: applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze ad un progetto di produzione, prima che la produzione stessa abbia inizio. I costi in oggetto possono essere iscritti nell’attivo patrimoniale, ricorrendo i presupposti previsti dallo stesso principio contabile OIC 24.
Pertanto in base alla suddetta classificazione i costi di ricerca iscritti nell’attivo patrimoniale negli esercizi precedenti possono subire il seguente trattamento:
- i costi di ricerca continuano ad essere iscritti nella voce BI2 “Costi di sviluppo” se soddisfano i criteri per l’iscrizione nell’attivo patrimoniale attualmente previsti dal principio contabile OIC 24;
- gli importi iscritti nell’attivo patrimoniale, che non configurano costi di sviluppo capitalizzabili nel rispetto delle nuove disposizioni, devono essere eliminati retroattivamente dall’attivo patrimoniale.
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