Con la predisposizione del bilancio è una problematica comune quella sulla opportunità di procedere alla eliminazione di alcuni credito dal bilancio. Le modalità operative e il momento in cui procedere con la eliminazione del credito è contenuto nel principio contabile OIC 15, ovviamente l’ultima versione di dicembre 2016. Il principio OIC 15 puntualizza quando è possibile effettuare l’annullamento della voce in questione. Il momento in cui procedere alla eliminazione del credito è quello relativo alla estinzione e cessione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi. Pertanto il credito non può essere eliminato dal bilancio quando:
- non si estinguano i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito;
- non avvenga il trasferimento della titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari connessi e tutti i rischi collegati al credito non siano sostanzialmente spostati in capo al cessionario.
Pertanto per il concretizzarsi dell’estinzione dei diritti contrattuali e relativa cancellazione possa avere efficacia, vi è la necessità che si concretizzi un evento che determini l’esaurimento del diritto a pretendere degli importi di disponibilità liquide dai clienti. Alcuni di questi eventi si elencano di seguito:
- pagamento;
- prescrizione;
- transazione;
- rinuncia al credito;
- rettifiche della fatturazione.
Per le cessioni effettuate senza il contestuale passaggio di tutti i rischi in capo al cessionario, il principio OIC 15 denota il fine ultimo della disposizione, ovvero “una più efficace rappresentazione del rischio inerente ai portafogli di crediti ceduti in operazioni che mantengono in capo al cedente i rischi del credito”.
Occorre prendere in considerazione tutti gli aspetti inerenti il trasferimento dei rischi, ovverosia le clausole contrattuali, tra queste possiamo, ad esempio, annoverare la sussistenza di possibili commissioni, franchigie e penali causate da un mancato pagamento. Si rende necessario valutare l’esistenza di eventuali obblighi di riacquisto nel caso si manifestino determinate circostanze.
Per i crediti che a seguito del mancato trasferimento sostanziale di tutti i rischi, permangono nel bilancio, vanno sottoposti alla disciplina del principio OIC 15 che dispone, per i relativi costi correlati, costituiscono interessi, commissioni da versare al cessionario e vanno segnalati con indicazione specifica nel conto economico.
Qualora la traslazione di tutti i rischi sia avvenuta in capo al cessionario, ma con il permanere dei rischi minimali in capo al cedente, per gli stessi dovrà essere effettuato un apposito accantonamento, in presenza di condizioni correttamente riconducibili al principio OIC 31 sui fondi per rischi e oneri.
Nei casi in cui la traslazione di tutti i rischi con relativa cancellazione del credito, si provvede a indicare nella voce B14 del conto economico – ad eccezione dei casi in cui dal contratto discendano componenti economiche di diversa natura – una perdita su crediti, generata dalla differenza tra il corrispettivo e il valore contabile del credito al momento della cessione.
L’appendice A del principio OIC 15 con riferimento alla completa disciplina dell’estinzione del credito, denominata “principali fattispecie di smobilizzo dei crediti e relativo trattamento contabile”, approfondisce alcune delle ipotesi che non determinano la cancellazione del credito, che di seguito si elencano:
- cambiali girate all’incasso;
- cessioni pro-solvendo e cessioni pro-soluto nelle quali non si realizza il trasferimento sostanziale di tutti i rischi inerenti il credito;
- cartolarizzazioni nelle quali non si realizza il trasferimento sostanziale di tutti i rischi inerenti il credito;
- ricevute bancarie e mandato all’incasso;
- cessione a scopo di garanzia;
- pegno di crediti.
L’annullamento della voce va effettuata quando si è in presenza di:
- conferimento del credito;
- vendita del credito e factoring con cessione pro-soluto, ove vi sia la traslazione di tutti i rischi del credito;
- datio in solutum;
- cartolarizzazioni in cui venga prodotto la traslazione di tutti i rischi del credito.
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