Bilancio d'esercizio: errori contabili e trattamento previsto dal principio contabile OIC n. 29Non è improbabile che nel corso delle rilevazioni contabili e/o predisposizione del bilancio, possono essere rilevati errori commessi nella redazione del bilancio di uno o più esercizi precedenti. La loro presenza (errori contabili)  potrebbe determinare, in determinati casi, effetti di notevole rilevanza fino a rendere lo stesso bilancio inattendibile.

Il trattamento degli errori contabili non è espressamente disciplinato dal Codice civile.  La predetta  lacuna legislativa è però colmata dalla prassi contabile e, in particolare, dalla prassi contabile nazionale nel principio contabile OIC 29.
Nel principio contabile OIC 29 si rinviene la definizione di errore contabile. Infatti il principio OIC 29 chiarisce che l’errore contabile è la mancata o impropria applicazione dei principi contabili. Tuttavia va sottolineato che è possibile parlare di errore solo se al momento dell’errata rilevazione erano disponibili tutte le informazioni e gli elementi necessari al corretto trattamento contabile dell’operazione effettuata.
La definizione fornita dal principio contabile fa sì che si debba prestare particolare attenzione nel non confondere gli errori con i cambiamenti di stima che, invece, si rendono necessari nel momento in cui divengono note ulteriori informazioni non presenti al momento di effettuazione della stima.

Il principio contabile OIC 29 classifica gli errori contabili in due categorie:

  1. errori determinanti: incidono sull’attendibilità del bilancio d’esercizio;
  2. errori non determinanti: non incidono sull’attendibilità del bilancio d’esercizio.
Al fine di qualificare l’errore, il principio contabile OIC 29 sancisce che non è possibile stabilire a priori delle condizioni standard. La motivazione è da rinvenire nella circostanza che anche errori quantitativamente irrilevanti possono produrre effetti rilevanti.
La qualificazione dell’errore e il corretto trattamento da adottare rendono necessario effettuare:
– un’analisi temporale, ovvero in relazione al momento di individuazione dell’errore contabile (prima o dopo la chiusura dell’esercizio);
– un’analisi sugli effetti dell’errore, distinguendo a seconda che l’errore influisca sul risultato economico dell’esercizio di riferimento o riguardi esclusivamente poste patrimoniali.

Nella circostanza in cui l’errore venga individuato prima della chiusura dell’esercizio non sorgono particolari profili di criticità in merito all’attendibilità del bilancio né in merito alla determinazione delle imposte dovute ad eccezione del caso in cui l’errore abbia comportato la liquidazione dell’Iva in misura inferiore al dovuto ovvero il mancato versamento entro i termini di legge di una ritenuta d’acconto.
Nel caso di specie la correzione dell’errore potrà avvenire semplicemente mediante una scrittura di rettifica di segno opposto a quella sbagliata.

Nel caso in cui l’errore venga individuato successivamente alla chiusura dell’esercizio va posta particolare attenzione alla sua qualificazione. 
Qualora l’errore non sia determinate, si potrà operare, così come suggerito dall’OIC 29, la correzione dell’errore nell’esercizio stesso in cui l’errore viene scoperto tramite la rettifica della posta patrimoniale che a suo tempo fu interessata dall’errore, con contropartita alla voce “proventi ed oneri straordinari – componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti”.

Stesso trattamento nel caso in cui l’errore si rilevi determinate, tranne nei rari casi in cui la delibera di approvazione del bilancio risulti nulla o annullabile e, conseguentemente, si dovrà procedere a redigere nuovamente il bilancio interessato dall’errore e quelli successivi. Inoltre, in considerazione della rilevanza che caratterizza un errore determinante ma che non renda inattendibile il bilancio, nella nota integrativa se ne dovrà dare completa informativa.