In particolare in base al paragrafo 5 del principio contabile Oic 31, vanno rilevate nei Fondi per rischi le “passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro”.
Il 14 ottobre 2019 al fine di meglio chiarire la materia delle passività “potenziali” nel bilancio d’esercizio la Fondazione nazionale di ricerca dei Commercialisti pubblica il documento “Le passività potenziali: valutazione ed iscrizione nel bilancio” in base a tale documento sono individuati gli elementi che connotano l’allocazione di una posta nell’ambito dei fondi rischi iscritti nel bilancio d’esercizio:
- la natura determinata del debito,
- l’esistenza certa o probabile del debito, da valutare alla data di chiusura dell’esercizio.
Tale discrimine risulta eseguito sulla base del paragrafo 10 del principio contabile OIC 31 il quale stabilisce che “Le passività potenziali rappresentano passività connesse a “potenzialità”, cioè a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro.”
La definizione di “potenzialità” è contenuta nel paragrafo 9 del principio contabile OIC n. 31 il quale per potenzialità intende una situazione, una condizione o una fattispecie esistente alla data di bilancio, caratterizzate da uno stato d’incertezza, che al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potranno concretizzarsi in una perdita (passività potenziale), ovvero in un utile (attività potenziale).
Il paragrafo 12 dell’OIC n. 31 ripartisce in tre categorie gli eventi a cui sono collegate le passività potenziale in base al grado di realizzazione e di accadimento, gli eventi futuri possono classificarsi come probabili, possibili o remoti. Tale ripartizione è di seguito riportata:
- Un evento è probabile quando il suo accadimento è ritenuto più verosimile del contrario.
- Un evento è possibile quando dipende da una circostanza che può o meno verificarsi; quindi il grado di accadimento dell’evento futuro è inferiore al probabile. Si tratta dunque di eventi contraddistinti da una ridotta probabilità di realizzazione.
- Un evento è remoto quando ha scarsissime possibilità di verificarsi; ovvero, potrà accadere solo in situazioni eccezionali.
Inoltre in base al paragrafo 24 del principio contabile OIC n. 31 in base ai requisiti per la rilevazione di un accantonamento, un fondo rischi e oneri non può iscriversi per:
- rettificare i valori dell’attivo;
- coprire rischi generici, in quanto non correlati a perdite o debiti con natura determinata e, pertanto, non riferibili a situazioni e condizioni che alla data del bilancio hanno originato una passività;
- effettuare accantonamenti per oneri o perdite derivanti da eventi avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e relativi a situazioni che non erano in essere alla data di bilancio;
- rilevare passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario. Conseguentemente, la relativa perdita, ancorché probabile, non è suscettibile di alcuna stima attendibile, neanche di un importo minimo o di un intervallo di valori;
- rilevare passività potenziali ritenute possibili o remote.
Il paragrafo 29 del principio contabile in commento evidenzia che l’articolo 2426 codice civile non detta criteri di valutazione specifici per gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri; nella valutazione degli stessi si applicano, quindi, i principi generali del bilancio.
Il predetto paragrafo pone una questione di non facile soluzione come anche la rilevazione del fondo rischi nel bilancio dell’esercizio precedente.
Su tale argomento è intervenuto l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che con la newsletter del mese di febbraio 2018 ha fornito alcuni chiarimenti. In particolare viene puntualizzato che in base ai precetti cel principio contabile OIC n. 29 ed il postulato della competenza in tali circostanze risulta necessario modificare i valori della passività iscritta in bilancio. Inoltre il fatto successivo non deve portare all’iscrizione in bilancio di un debito che giuridicamente è sorto solo nell’esercizio successivo.