La Corte di Cassazione è intervenuta sull’applicazione dell’articolo 109 del TUIR, che in base al D.M. del 3 agosto 2017 viene disapplicato per le aziende che applicano i principi OIC, affermando che “… il periodo di imposta è annuale e si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Pertanto, l’esercizio del 2004 si è chiuso nel dicembre del 2004. Tuttavia, vanno considerati per il bilancio del 2004 anche avvenimenti verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio, ma di cui il contribuente venga a conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi del 2005.
Per questa Corte, infatti, i requisiti di certezza e di obiettiva determinabilità dei componenti di reddito devono realizzarsi entro la fine del periodo di imposta, quindi entro il 31 dicembre di ciascun esercizio; di conseguenza concorrono a formare il reddito dell’esercizio di competenza anche i componenti la cui conoscenza sia sopravvenuta per il contribuente dopo la chiusura dell’esercizio, ma entro il termine impiegato per la redazione del bilancio ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, purché detti requisiti di certezza e di obiettiva determinabilità siano maturati entro la fine dell’esercizio, in modo che non sia rimessa alla volontà delle parti la scelta dell’esercizio cui il componente è imputato (Cass., 6 maggio 2015, n. 9080; n. 36600/2021). …”
Principio di derivazione
Si ricorda che con il D.M. 3 agosto 2017 è stato estesa, anche per le imprese che applicano i principi OIC, la disapplicazione dell’articolo 109, commi 1 e 2, Tuir. Con il suddetto D.M., quindi, sono applicate anche ai fini fiscali le regole regole di competenza stabilite dai Principi contabili nazionali
Il principio OIC n. 29 individua tra gli esempi, un caso di scuola, di una causa legale sopravvenuta dopo la chiusura dell’esercizio impone di aggiornare la stima del fondo rischi già iscritto nel bilancio dell’esercizio chiuso. I principi presi a base di tale esempio possono essere estesi anche alle altre ipotesi.
In particolare, in tema di derivazione rafforzata e conseguente disapplicazione dell’art. 109 TUIR, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 26/E/2013 ha affermato che “l’inclusione di tale disposizione tra quelle che limitano la deducibilità dei componenti negativi rilevati in bilancio, per le quali, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del regolamento del 1° aprile 2009 n. 48, non opera il principio di derivazione rafforzata. Ciò in quanto si è in presenza di un fenomeno che non rientra nei concetti di qualificazione, classificazione ed imputazione temporale di cui all’articolo 83 del Tuir”, e che è invece riconducibile all’ambito delle valutazioni.
I Principi contabili prendono in esame diverse ipotesi in cui i costi e ricavi, essendo rilevati in base a criteri diversi rispetto a quelli giuridico formali, hanno piena rilevanza fiscale proprio per effetto del principio di derivazione rafforzata. Il tutto non può essere derogato dall’inquadramento contabile e fiscale dei fatti sopravvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e prima dell’approvazione del bilancio.
L’articolo 2, comma2, del D.M 48 del 2009 prevede limitazioni al principio in merito alle disposizioni del TUIR che:
- prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi di imposta;
- prevedono esenzioni o escludono, parzialmente o totalmente, componenti positivi dalla formazione del reddito o ne consentono la ripartizione in più periodi
- prevedono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell’esercizio o in base alla loro percezione o pagamento.
Con la circolare n. 7/E del 28 febbraio 2011 l’Agenzia delle Entrate ritiene che continuano ad applicarsi le disposizioni del TUIR sui seguenti casi:
- artt. 102, 102 bis e 103 del TUIR riguardanti le limitazioni alla deduzione delle quote di ammortamento dei beni strumentali e immateriali;
- art. 100 del TUIR riguardante le limitazioni alla deduzione degli oneri di utilità sociale;
- art 106 del TUIR riguardante le limitazioni in materia di svalutazione crediti e di accantonamenti per rischi su crediti;
- art. 108 del TUIR inerente le limitazioni alla deducibilità delle spese di rappresentanza;
- art. 109 comma 5 del TUIR in ordine all’indeducibilità nella misura del 25% delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande.
- art. 107 comma 4 del TUIR in tema di divieto di deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati deducibili dallo stesso articolo;
- comma i dell’articolo 108 del TUIR sulla ripartizione in più periodi di imposta delle spese relative a più esercizi;
- esenzione parziale Pex nella misura del 95% delle plusvalenze su azioni e quote con i requisiti previsti dall’articolo 87 TUIR e esclusione nella misura del 95 %dei dividendi art 89 TUIR. (Precisando che rimane quanto disposto dal comma 2-bis che esclude da tale beneficio gli utili percepiti da azioni o quote detenute per negoziazione);
- ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 85 del TUIR in tema dell’irrilevanza dei maggior valori iscritti in relazione ad azioni, quote ed agli strumenti finanziari che si considerano immobilizzazioni;
- ripartizione in più periodi d’imposta di taluni componenti positivi. Nello specifico le plusvalenze di cui al comma 4 dell’articolo 86 del TUIR (diverse da quelle disciplinate dall’articolo 87);
- rilevanza di alcuni componenti secondo il principio di cassa (ad esempio compensi spettanti agli amministratori ai sensi dell’articolo 73 comma 1 TUIR; utili distribuiti, nell’ipotesi in cui siano tassati, concorrono a formare il reddito dell’esercizio di percezione; interessi di mora ai sensi del 109 comma 7 del TUIR).
Per le microimprese trova applicazione il comma 1-bis dell’articolo 83 e comma 4 dell’art. 109 del TUIR e quindi il c.d. principio di derivazione semplice in base al quale le operazioni in aumento e diminuzione al reddito di esercizio vadano applicate solamente ai componenti di reddito che trovino una loro diversa disciplina nelle norme fiscali.